Art. 32. 
                        Copertura finanziaria 
  1. All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato in lire 20 miliardi per il 1990, lire  32  miliardi  per  il
1991  e  lire  35  miliardi  per  il  1992,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1990-1992,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1990,  all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento  "Interventi  per  la  tutela
della concorrenza e del mercato".