Art. 33. 
                     Competenza giurisdizionale 
  1. I ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati  sulla
base delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV  della  presente
legge   rientrano   nella   giurisdizione   esclusiva   del   giudice
amministrativo. Essi devono  essere  proposti  davanti  al  Tribunale
amministrativo regionale del Lazio. 
  2. Le azioni di nullita' e di risarcimento  del  danno,  nonche'  i
ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla
violazione delle disposizioni di cui ai  titoli  dal  I  al  IV  sono
promossi davanti alla corte d'appello competente per territorio.