Art. 34. 
                          Entrata in vigore 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 10 ottobre 1990 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI