Art. 61
         Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti

  1.   I   datori  di  lavoro  ed  i  dirigenti  che  rispettivamente
eserciscono e dirigono le attivita' disciplinate dal presente decreto
ed  i  preposti  che  vi  sovraintendono  devono,  nell'ambito  delle
rispettive   attribuzioni   e   competenze,  attuare  le  cautele  di
protezione   e   di  sicurezza  previste  dal  presente  capo  e  dai
provvedimenti emanati in applicazione di esso.
  2.  I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attivita' di cui al
comma   1,  debbono  acquisire  da  un  esperto  qualificato  di  cui
all'articolo  77 una relazione scritta contenente le valutazioni e le
indicazioni  di radioprotezione inerenti alle attivita' stesse. A tal
fine  i  datori  di lavoro forniscono all'esperto qualificato i dati,
gli  elementi  e le informazioni necessarie. La relazione costituisce
il  documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
19  settembre  1994,  n. 626, per gli aspetti concernenti i rischi da
radiazioni ionizzanti.
  3.  Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2,
e  successivamente  di  quelle  di  cui  all'articolo 80, i datori di
lavoro, i dirigenti e i preposti devono in particolare:
    a) provvedere affinche' gli ambienti di lavoro in cui sussista un
rischio  da  radiazioni  vengano,  nel  rispetto  delle  disposizioni
contenute   nel   decreto   di   cui  all'articolo  82,  individuati,
delimitati,  segnalati,  classificati in zone e che l'accesso ad essi
sia adeguatamente regolamentato.
    b)   provvedere   affinche'   i   lavoratori   interessati  siano
classificati   ai  fini  della  radioprotezione  nel  rispetto  delle
disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82.
    c)  predisporre  norme interne di protezione e sicurezza adeguate
al  rischio  di  radiazioni  e  curare  che  copia di dette norme sia
consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare
nelle zone controllate;
    d)  fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza
dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti;
    e)  rendere  edotti  i lavoratori, nell'ambito di un programma di
formazione   finalizzato  alla  radioprotezione,  in  relazione  alle
mansioni  cui  essi  sono  addetti,  dei  rischi  specifici  cui sono
esposti,  delle  norme  di  protezione  sanitaria,  delle conseguenze
derivanti  dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle
modalita'  di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla
lettera c);
    f)  provvedere  affinche' i singoli lavoratori osservino le norme
interne  di cui alla lettera c), usino i mezzi di cui alla lettera d)
ed  osservino  le  modalita'  di  esecuzione  del  lavoro di cui alla
lettera e);
    g)   provvedere   affinche'  siano  indicate,  mediante  appositi
contrassegni,  le  sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione
per quelle non sigillate in corso di manipolazione;
    h)  fornire  al lavoratore i risultati relativi alla sorveglianza
dosimetrica che lo riguardano direttamente;
  4.  Per  gli  obblighi previsti nel comma 3 ad esclusione di quelli
previsti  alla  lettera  f),  nei  casi  in cui occorre assicurare la
sorveglianza  fisica  ai  sensi dell'articolo 75, i datori di lavoro,
dirigenti e preposti di cui al comma 1 devono avvalersi degli esperti
qualificati  di  cui  all'articolo  77 e, per gli aspetti medici, dei
medici di cui all'articolo 83; nei casi in cui non occorre assicurare
la  sorveglianza  fisica, essi sono tenuti comunque ad adempiere alle
disposizioni  di  cui  alle  lettere  c), e), f), nonche' a fornire i
mezzi di protezione eventualmente necessari di cui alla lettera d).
  5.  Tutti  gli  oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e
medica della radioprotezione sono a carico del datore di lavoro.
 
          Nota all'art. 61:
           - Per il D.Lgs. n. 626/1994, art.  4,  comma  2,  v.  nota
          all'art. 59.