Art. 62 
                   Obblighi delle imprese esterne 
    1. Il datore di lavoro di impresa esterna di cui all'articolo  6,
lettera q) assicura, direttamente o mediante accordi contrattuali con
i terzi, la tutela dei propri lavoratori  dai  rischi  da  radiazioni
ionizzanti in conformita' alle disposizioni del presente  capo  ed  a
quelle emanate in applicazione di esso. 
    2. In particolare il datore di  lavoro  dell'impresa  esterna  e'
tenuto a: 
    a) assicurare per quanto di propria competenza  il  rispetto  dei
principi generali di cui all'articolo 2, lettere a) e b) e dei limiti
di esposizione di cui all'articolo 96; 
    b) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di  un  programma  di
formazione  finalizzato  alla   radioprotezione,   delle   norme   di
protezione sanitaria e delle altre informazioni di  cui  all'articolo
61, lettera e), fatto  salvo  l'obbligo  dei  terzi  di  informazione
specifica sui rischi di cui all'articolo 63; 
    c) curare che vengano effettuate le valutazioni periodiche  della
dose individuale e che  le  relative  registrazioni  siano  riportate
nelle schede personali di cui all'articolo 81; 
    d) curare che i lavoratori vengano sottoposti  alla  sorveglianza
medica e che i relativi giudizi  di  idoneita'  siano  riportati  nel
documento sanitario personale di cui all'articolo 90; 
    e) istituire per ogni lavoratore e consegnare al medesimo,  prima
di ogni prestazione, il libretto personale di radioprotezione di  cui
al comma 3 ed assicurarsi della sua compilazione. 
    3. Con il decreto di cui all'articolo 81, comma 6, sono stabilite
le modalita' di istituzione e di tenuta  del  libretto  personale  di
radioprotezione di cui al comma 2, lettera e); il  libretto  deve  in
particolare contenere i dati relativi  alla  valutazione  delle  dosi
inerenti all'attivita' svolta, nonche' i giudizi medici di  idoneita'
e le relative limitazioni di validita'. 
    4. L'attivita' di datore  di  lavoro  delle  imprese  esterne  e'
soggetta a notifica  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale o ad autorizzazione rilasciata  dallo  stesso  Ministero,  in
relazione all'entita' dei rischi  cui  i  lavoratori  possono  essere
esposti, nei casi e  con  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  il
Ministero della sanita', sentita l'ANPA. 
    5. Gli obblighi di notifica o di autorizzazione non si  applicano
alle  amministrazioni  che  esercitano  la  vigilanza  ai  sensi  del
presente decreto.