Art. 85
              Visite mediche periodiche e straordinarie

  1. Il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori esposti e
gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 70 siano sottoposti, a
cura  del  medico  addetto  alla sorveglianza medica, a visita medica
periodica almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta venga
variata  la  destinazione  lavorativa o aumentino i rischi connessi a
tale destinazione. La visita medica per i lavoratori di categoria A e
per  gli  apprendisti  e  studenti  ad  essi  equiparati  deve essere
effettuata  almeno  ogni sei mesi. Le visite mediche, ove necessario,
sono integrate da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio.
  2.   Gli   organi  preposti  alla  vigilanza  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 59 possono disporre che dette visite siano ripetute con
maggiore   frequenza  in  tutti  i  casi  in  cui  le  condizioni  di
esposizione e lo stato di salute dei lavoratori lo esigano.
  3. In base alle risultanze delle visite mediche di cui ai commi 1 e
2, i lavoratori sono classificati in:
    a) idonei;
    b) idonei a determinate condizioni;
    c) non idonei;
    d) lavoratori sottoposti a sorveglianza medica dopo la cessazione
del lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti.
  4.  Il  datore  di  lavoro ha l'obbligo di disporre la prosecuzione
della sorveglianza medica per il tempo ritenuto opportuno, a giudizio
del  medico,  nei  confronti  dei  lavoratori allontanati dal rischio
perche'  non  idonei  o  trasferiti ad attivita' che non espongono ai
rischi   derivanti   dalle  radiazioni  ionizzanti.  Anche  per  tali
lavoratori il medico formulera' il giudizio di idoneita' ai sensi del
comma  3, al fine di un loro eventuale reinserimento in attivita' con
radiazioni.
  5.  Prima  della  cessazione  del  rapporto  di lavoro il datore di
lavoro  deve  provvedere  a che il lavoratore sia sottoposto a visita
medica.  In  tale  occasione  il medico deve fornire al lavoratore le
eventuali   indicazioni   relative   alle   prescrizioni  mediche  da
osservare.
  6.  Ferma  restando la periodicita' delle visite di cui al comma 1,
nel  periodo  necessario  all'espletamento  e  alla valutazione delle
indagini specialistiche e di laboratorio di cui allo stesso comma, il
giudizio  di  idoneita',  di  cui al comma 3, in precedenza formulato
conserva la sua efficacia.