Art. 56 
 
 
                     Norma nel settore edilizio 
 
  1. All'articolo 13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
  «9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo  0,38
per  cento  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione  e
non siano in  ogni  caso  locati,  e  comunque  per  un  periodo  non
superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 
  1-bis. All'articolo 6, comma 6-ter,  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto  il  seguente:  «Nel
caso di permuta con immobili da realizzare  in  aree  di  particolare
disagio e con significativo apporto occupazionale,  potranno  cedersi
anche immobili gia'  in  uso  governativo,  che  verrebbero  pertanto
utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale  massima  del
75 per cento della permuta mentre il restante  25  per  cento  dovra'
interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili». 
 
          Riferimenti normativi 
              Il testo dell'articolo 13del  citato  decreto-legge  n.
          201  del  2011,  modificato  dalla   presente   legge,   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 6, comma  6-ter,  del
          citato decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori
          misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
          sviluppo), convertito con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n.  148,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 6. Liberalizzazione in  materia  di  segnalazione
          certificata di inizio attivita', denuncia  e  dichiarazione
          di inizio attivita'. Ulteriori semplificazioni. 
              (omissis) 
              6-ter. Per  una  efficace  e  immediata  attuazione  di
          quanto previsto in tema di  razionalizzazione  della  spesa
          delle amministrazioni pubbliche al comma 1 dell'articolo 12
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,
          l'Agenzia del demanio procedera', con priorita' in  aree  a
          piu'  elevato  disagio  occupazionale  e   produttivo,   ad
          operazioni di permuta, senza oneri a  carico  del  bilancio
          dello  Stato,  di  beni  appartenenti   allo   Stato,   con
          esclusione di tutti i beni comunque trasferibili agli  enti
          pubblici territoriali ai sensi del decreto  legislativo  28
          maggio  2010,  n.  85,  fermo  restando   quanto   previsto
          dall'articolo 2, comma 196-bis,  della  legge  23  dicembre
          2009, n. 191, con immobili adeguati all'uso governativo, al
          fine di rilasciare immobili di terzi  attualmente  condotti
          in locazione passiva dalla pubblica amministrazione  ovvero
          appartenenti  al  demanio  e  al  patrimonio  dello   Stato
          ritenuti  inadeguati.  Le   amministrazioni   dello   Stato
          comunicano all'Agenzia del demanio  l'ammontare  dei  fondi
          statali gia'  stanziati  e  non  impegnati  al  fine  della
          realizzazione   di   nuovi   immobili   per   valutare   la
          possibilita' di recupero di spesa per effetto di operazioni
          di permuta, ovvero gli immobili di nuova  realizzazione  da
          destinare ad uso governativo. 
              Nel caso di permuta con immobili da realizzare in  aree
          di  particolare  disagio  e   con   significativo   apporto
          occupazionale, potranno cedersi anche immobili gia' in  uso
          governativo, che verrebbero pertanto utilizzati  in  regime
          di locazione fino alla percentuale massima del 75 per cento
          della permuta  mentre  il  restante  25  per  cento  dovra'
          interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili.".