Art. 57 
 
 
                 Ripristino IVA per housing sociale 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, comma  1,  il  numero  8  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni  e
proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree  diverse  da  quelle
destinate a  parcheggio  di  veicoli,  per  le  quali  gli  strumenti
urbanistici  non  prevedono  la  destinazione  edificatoria,   e   di
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte  e  in  genere  i  beni
mobili destinati durevolmente al servizio  degli  immobili  locati  e
affittati, escluse le locazioni, per le quali nel  relativo  atto  il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione,
di fabbricati abitativi, di durata  non  inferiore  a  quattro  anni,
effettuate   in   attuazione   di   piani   di   edilizia   abitativa
convenzionata,  di  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad
alloggi  sociali  come  definiti  dal  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture,  di  concerto  con  il  Ministro  della  solidarieta'
sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed  il  Ministro
per le politiche giovanili e le  attivita'  sportive  del  22  aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno  2008,
ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali  che  per  le  loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza
radicali  trasformazioni  effettuate  nei  confronti   dei   soggetti
indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per  le  quali
nel  relativo  atto  il  locatore  abbia  espressamente   manifestato
l'opzione per l'imposizione;» 
    b) all'articolo 10, comma 1, il numero 8-bis  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «8-bis) le cessioni di fabbricati o  di  porzioni  di  fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle  effettuate
dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi  hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi  di  cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed  e),  della  legge  5
agosto 1978, n. 457, entro cinque  anni  dalla  data  di  ultimazione
della costruzione o dell'intervento, e cessioni,  per  le  quali  nel
relativo atto il cedente abbia  espressamente  manifestato  l'opzione
per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati  per  un
periodo non inferiore a quattro  anni  in  attuazione  dei  piani  di
edilizia  residenziale  convenzionata  ovvero  destinati  ad  alloggi
sociali come definite dal decreto del Ministro delle  infrastrutture,
di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale,  il  Ministro
delle politiche per la famiglia  ed  il  Ministro  per  le  politiche
giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile  2008;»  all'articolo
36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole «che effettuano  sia
locazioni,» sono inserite le seguenti: «o cessioni,» e dopo le parole
«dell'articolo 19-bis, sia locazioni» sono inserite le  seguenti:  «o
cessioni»; 
    c)  alla  tabella  A,  parte  terza,  il  n.  127-duodevicies  e'
sostituito dal seguente: 
    «127-duodevicies) locazioni  di  immobili  di  civile  abitazione
effettuate  in  esecuzione  di  programmi   di   edilizia   abitativa
convenzionata dalle imprese  che  li  hanno  costruiti  o  che  hanno
realizzato sugli stessi interventi  di  cui  all'articolo  31,  primo
comma, lettere c), d) ed e), della  legge  5  agosto  1978,  n.  457;
locazioni di fabbricati di civile  abitazione  destinati  ad  alloggi
sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
146 del 24 giugno 2008». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo 10, comma  1,  numero
          8, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n. 633 ( Istituzione e disciplina dell'imposta  sul  valore
          aggiunto), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          11 novembre 1972,  n.  292,  S.O.,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 10. Operazioni esenti dall'imposta. 
              (omissis) 
              8) le  locazioni  e  gli  affitti,  relative  cessioni,
          risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende  agricole,  di
          aree diverse da quelle destinate a parcheggio  di  veicoli,
          per le quali gli strumenti  urbanistici  non  prevedono  la
          destinazione edificatoria, e  di  fabbricati,  comprese  le
          pertinenze, le scorte e in genere i beni  mobili  destinati
          durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
          escluse le locazioni, per le quali  nel  relativo  atto  il
          locatore  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione  per
          l'imposizione,  di  fabbricati  abitativi,  di  durata  non
          inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani
          di  edilizia  abitativa  convenzionata,  di  fabbricati  di
          civile  abitazione  destinati  ad  alloggi   sociali   come
          definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture,  di
          concerto con il Ministro  della  solidarieta'  sociale,  il
          Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
          le politiche giovanili  e  le  attivita'  sportive  del  22
          aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del
          24 giugno 2008,  ed  escluse  le  locazioni  di  fabbricati
          strumentali  che  per  le  loro  caratteristiche  non  sono
          suscettibili  di  diversa  utilizzazione   senza   radicali
          trasformazioni  effettuate  nei  confronti   dei   soggetti
          indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero  per
          le quali nel relativo atto il locatore abbia  espressamente
          manifestato l'opzione per l'imposizione;". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  31,  primo  comma,
          lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.  457  (
          Norme  per  l'edilizia  residenziale),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1978, n. 231: 
              "Art. 31.Definizione degli interventi. 
              Gli interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio
          esistente sono cosi' definiti: 
              a) interventi di  manutenzione  ordinaria,  quelli  che
          riguardano  le  opere  di   riparazione,   rinnovamento   e
          sostituzione  delle  finiture  degli   edifici   e   quelle
          necessarie ad  integrare  o  mantenere  in  efficienza  gli
          impianti tecnologici esistenti; 
              b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e
          le modifiche necessarie per rinnovare  e  sostituire  parti
          anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare  ed
          integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
          che non alterino i volumi  e  le  superfici  delle  singole
          unita'  immobiliari  e  non  comportino   modifiche   delle
          destinazioni di uso; 
              c)   interventi   di   restauro   e   di    risanamento
          conservativo,  quelli  rivolti  a  conservare   l'organismo
          edilizio e ad  assicurarne  la  funzionalita'  mediante  un
          insieme  sistematico  di  opere  che,  nel  rispetto  degli
          elementi tipologici, formali e  strutturali  dell'organismo
          stesso,  ne  consentano   destinazioni   d'uso   con   essi
          compatibili.Tali interventi comprendono il  consolidamento,
          il ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi  costitutivi
          dell'edificio, l'inserimento  degli  elementi  accessori  e
          degli   impianti   richiesti   dalle   esigenze   dell'uso,
          l'eliminazione  degli   elementi   estranei   all'organismo
          edilizio; 
              d)  interventi  di  ristrutturazione  edilizia,  quelli
          rivolti a trasformare gli  organismi  edilizi  mediante  un
          insieme sistemativo di opere  che  possono  portare  ad  un
          organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte  diverso   dal
          precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o  la
          sostituzione di alcuni elementi costitutivi  dell'edificio,
          la eliminazione,  la  modifica  e  l'inserimento  di  nuovi
          elementi ed impianti; 
              e) interventi di ristrutturazione  urbanistica,  quelli
          rivolti     a      sostituire      l'esistente      tessuto
          urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un  insieme
          sistematico   di   interventi   edilizi   anche   con    la
          modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e  della
          rete stradale. 
              Le definizioni del presente articolo  prevalgono  sulle
          disposizioni degli strumenti  urbanistici  generali  e  dei
          regolamenti edilizi. Restano ferme  le  disposizioni  e  le
          competenze previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , e
          dalla  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni.". 
              Si riporta il testo della tabella A,  parte  terza,  n.
          127-duodevicies)   del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "127-duodevicies)  locazioni  di  immobili  di   civile
          abitazione  effettuate  in  esecuzione  di   programmi   di
          edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno
          costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di
          cui all'articolo 31, primo comma, lettere  c),  d)  ed  e),
          della legge 5 agosto 1978, n. 457; locazioni di  fabbricati
          di civile abitazione  destinati  ad  alloggi  sociali  come
          definiti dal decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti 22 aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.".