Art. 58 
 
 
              Semplificazione procedure Piano nazionale 
                        di edilizia abitativa 
 
  1. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale intesa va resa
nella seduta del Cipe nella  quale  sono  approvati  gli  accordi  di
programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi  contenuti  negli
accordi di programma sono approvate con decreto del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti.  Eventuali  atti  aggiuntivi  agli
accordi di programma, da sottoscrivere  per  l'utilizzo  di  economie
ovvero di nuove risorse finanziarie che  si  rendessero  disponibili,
sono approvati con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia   e   delle
finanze.». 
  2. All'articolo  4,  comma  2,  del  Piano  nazionale  di  edilizia
abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti  periodi:  «Tale  intesa  va
resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi  di
programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi  contenuti  negli
accordi di programma sono approvate con decreto del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti.  Eventuali  atti  aggiuntivi  agli
accordi di programma, da sottoscrivere  per  l'utilizzo  di  economie
ovvero di nuove risorse finanziarie che  si  rendessero  disponibili,
sono approvati con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia   e   delle
finanze.». 
  3. Agli accordi di programma di cui all'articolo 4,  comma  2,  del
Piano  nazionale  di  edilizia  abitativa  di  cui  al  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 si applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 41, commi 4 e 5, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo  dell'articolo  11,  comma  4,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 11. Piano Casa. 
              (omissis) 
              4. ll Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          promuove la stipulazione di appositi accordi di  programma,
          approvati con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, previa delibera del CIPE,  d'intesa  con  la
          Conferenza unificata di cui all'  articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, al fine di concentrare gli interventi  sulla
          effettiva  richiesta  abitativa   nei   singoli   contesti,
          rapportati  alla  dimensione  fisica  e   demografica   del
          territorio di riferimento, attraverso la  realizzazione  di
          programmi integrati di promozione di edilizia  residenziale
          e di riqualificazione  urbana,  caratterizzati  da  elevati
          livelli di qualita' in termini di vivibilita',  salubrita',
          sicurezza e sostenibilita' ambientale ed energetica,  anche
          attraverso  la  risoluzione  dei  problemi  di   mobilita',
          promuovendo e valorizzando la  partecipazione  di  soggetti
          pubblici e privati. Decorsi novanta giorni  senza  che  sia
          stata  raggiunta  la  predetta  intesa,  gli   accordi   di
          programma possono essere comunque approvati. Tale intesa va
          resa nella seduta del Cipe nella quale sono  approvati  gli
          accordi  di  programma.   Eventuali   rimodulazioni   degli
          interventi  contenuti  negli  accordi  di  programma   sono
          approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi  agli  accordi  di
          programma, da  sottoscrivere  per  l'utilizzo  di  economie
          ovvero di  nuove  risorse  finanziarie  che  si  rendessero
          disponibili, sono approvati con decreto del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze.". 
              Si riporta l'articolo 4, comma 2, del  Piano  nazionale
          di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente  del
          Consiglio dei Ministri  16  luglio  2009  Pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  19  agosto  2009,  n.  191,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  4.  Accordi  di   programma   e   infrastrutture
          strategiche 
              (omissis) 
              2. Gli accordi di programma di  cui  al  comma  1  sono
          elaborati in modo coerente con la programmazione  regionale
          relativa alle  politiche  abitative  e  allo  sviluppo  del
          territorio ed approvati, ai sensi del comma 4 dell'art.  11
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito  con
          modificazioni dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          previa  delibera  del  CIPE,  d'intesa  con  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni.  Tale
          intesa va resa nella  seduta  del  Cipe  nella  quale  sono
          approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni
          degli interventi contenuti negli accordi di programma  sono
          approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi  agli  accordi  di
          programma, da  sottoscrivere  per  l'utilizzo  di  economie
          ovvero di  nuove  risorse  finanziarie  che  si  rendessero
          disponibili, sono approvati con decreto del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 41, commi 4 e 5,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
              "Art. 41. Misure per le opere di interesse strategico. 
              (Omissis). 
              4. Al fine di garantire la certezza  dei  finanziamenti
          destinati alla realizzazione dei progetti e  dei  programmi
          di intervento pubblico, le delibere assunte dal CIPE,  sono
          formalizzate e trasmesse al Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti  dalla
          seduta in  cui  viene  assunta  la  delibera.  In  caso  di
          criticita' procedurali tali da non consentire  il  rispetto
          del predetto termine il  Ministro  proponente,  sentito  il
          Segretario del CIPE, riferisce al  Consiglio  dei  Ministri
          per le conseguenti determinazioni. 
              5. Per  le  delibere  del  CIPE  di  cui  al  comma  4,
          sottoposte al controllo preventivo della Corte dei Conti, i
          termini previsti dall'articolo 3, comma 2, della  legge  14
          gennaio  1994,  n.  20  e  successive  modificazioni,  sono
          ridotti di un terzo.".