Art. 34 novies 
 
 
  Definizione dei contributi per programmi di edilizia residenziale 
 
  1. Al fine di provvedere alla chiusura delle posizioni debitorie  e
creditorie determinatesi ai sensi dell'articolo  16,  secondo  comma,
della legge 27 maggio 1975, n. 166, degli articoli 2 e 10 della legge
8 agosto 1977, n. 513, dell'articolo 72 della legge 22 ottobre  1971,
n. 865, e dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975,  n.  376,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975,  n.  492,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento dei conguagli  dei  contributi  di  cui  alle
suddette disposizioni sulla base della certificazione  fornita  dalle
banche  relativa  ai   singoli   interventi   agevolativi   e   delle
autocertificazioni prodotte, ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai singoli beneficiari in
ordine alla sussistenza dei  requisiti  soggettivi.  L'Agenzia  delle
entrate, anche avvalendosi della  collaborazione  dei  provveditorati
interregionali per le opere  pubbliche,  ha  facolta'  di  effettuare
controlli a campione in ordine alla  sussistenza  del  requisito  del
reddito. Per i requisiti oggettivi la cooperativa ovvero l'impresa  o
il soggetto pubblico dedicato all'edilizia residenziale deve produrre
il certificato di agibilita' di cui agli articoli 24 e 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380.  Qualora  sia
accertata la mancanza anche di uno solo dei requisiti  necessari,  il
beneficiario decade dal diritto al contributo statale  ed  e'  tenuto
alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre agli oneri
accessori di legge. 
  2. Le banche sono autorizzate a compensare le posizioni debitorie e
creditorie, risultanti dalla certificazione di cui al  comma  1,  nei
confronti  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti
nell'ambito del gruppo bancario di  appartenenza.  La  certificazione
evidenzia le complessive posizioni debitorie  e  creditorie  relative
alle disposizioni citate al comma 1; la determinazione delle predette
posizioni non tiene conto  dei  conguagli  relativi  alle  operazioni
oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei  requisiti  oggettivi  e
soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico. 
  3. Le risorse derivanti dalle posizioni di  credito  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  nei  confronti  degli  istituti
bancari mutuanti sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per essere riassegnate, per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  al
pertinente capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 16, secondo comma, della legge 27
          maggio 1975, n. 166 (Norme per interventi  straordinari  di
          emergenza per l'attivita' edilizia), pubblicata nella Gazz.
          Uff. 7 giugno 1975, n. 148: 
              "Art. 16. 
              (Omissis). 
              I contributi di cui al  primo  comma  sono  corrisposti
          agli enti mutuanti a decorrere dalla data  di  stipula  del
          contratto  condizionato  di  mutuo,  salvo  conguaglio   da
          effettuarsi  al  momento  della   stipula   del   contratto
          definitivo sulla base del costo effettivo dell'operazione e
          dell'onere  totale  a  carico   dei   mutuatari   all'epoca
          vigenti.". 
              Si riportano gli articoli 2 e 10 della legge  8  agosto
          1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei
          programmi  in  corso,   finanziamento   di   un   programma
          straordinario e canone  minimo  dell'edilizia  residenziale
          pubblica), pubblicata nella Gazz. Uff. 17 agosto  1977,  n.
          223: 
              "Art. 2 . 
              Resta confermato che i contributi concessi dal Ministro
          per  i  lavori  pubblici  -  Presidente  del  Comitato  per
          l'edilizia residenziale - ai sensi dell'articolo  16  della
          legge 27 maggio 1975, n. 166, sulla base delle delibere  di
          concessione del mutuo da parte degli  istituti  di  credito
          convenzionati e della dichiarazione  comunale  di  avvenuto
          inizio lavori e corrisposti, ai sensi dello stesso articolo
          16, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di
          mutuo, sono utilizzati in modo  che  anche  nella  fase  di
          preammortamento l'onere a carico del mutuatario non  superi
          il tasso agevolato di interesse stabilito dalla  legge  per
          il periodo di ammortamento. 
              Nel periodo finale dell'ammortamento  del  mutuo  e'  a
          carico  del  mutuatario  e  degli  eventuali  aventi  causa
          l'intera rata di rimborso  anche  per  la  parte  non  piu'
          coperta dal contributo statale per effetto  dell'anticipato
          utilizzo di cui al precedente comma." 
              "Art. 10. 
              Per  far  fronte  alle  necessita'  del  programmi   di
          edilizia agevolata e convenzionata fruenti  dei  contributi
          di cui al titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965,  n.
          1022,  convertito,  con  modificazioni,  nella   legge   1°
          novembre 1965, n. 1179 ed all'articolo 72  della  legge  22
          ottobre 1971, n. 865, in corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente  legge,  derivanti  dall'aumento  del
          costo  del  danaro,   dall'aggiornamento   dei   costi   di
          costruzione entro il limite massimo del 15 per cento  degli
          stessi  costi  determinati  dai  decreti  ministeriali   27
          febbraio 1975 e 3 ottobre 1975, e' autorizzato  l'ulteriore
          limite di impegno, rispettivamente, di lire 5 miliardi e di
          lire 5 miliardi, da iscrivere  nello  stato  di  previsione
          della spesa del Ministero dei lavori pubblici per  ciascuno
          degli anni finanziari 1977 e 1978.". 
              Si riporta l'articolo 72 della legge 22  ottobre  1971,
          n.   865   (Programmi   e    coordinamento    dell'edilizia
          residenziale  pubblica;  norme  sulla  espropriazione   per
          pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alla legge  17
          agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n.  167;  legge
          29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di  spesa  per
          interventi   straordinari   nel    settore    dell'edilizia
          residenziale, agevolata e convenzionata), pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 30 ottobre 1971, n. 276: 
              "Art. 72. 
              Il Ministero  dei  lavori  pubblici  e'  autorizzato  a
          concedere un contributo nel pagamento degli  interessi  dei
          mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti
          pubblici che ottengano, ai sensi della presente  legge,  le
          concessioni in superficie delle aree comprese nei piani  di
          zona per l'edilizia economica e popolare. 
              Tale contributo e'  concesso  nella  misura  occorrente
          affinche' i mutuatari non vengano gravati degli  interessi,
          diritti  e  commissioni,  anche  per  l'eventuale   perdita
          relativa al collocamento delle cartelle, nonche' per  oneri
          fiscali e vari e per spese accessorie in  misura  superiore
          al 3 per cento annuo, pari  all'1,5  per  cento  semestrale
          oltre  al  rimborso  del  capitale,  se  enti  pubblici   o
          cooperative a proprieta' indivisa il cui statuto prevede il
          divieto di cessione in proprieta' degli alloggi,  l'obbligo
          di trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di
          liquidazione o di scioglimento della cooperativa;  e  nella
          misura del 4 per cento, pari al  2  per  cento  semestrale,
          oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprieta'
          divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al  presente
          comma o se privati. 
              I mutui stessi sono garantiti da ipoteca di primo grado
          e usufruiscono della garanzia integrativa dello  Stato  per
          il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. 
              La garanzia dello Stato diventera' operante  entro  120
          giorni dalla conclusione  dell'esecuzione  immobiliare  nei
          confronti  del  mutuatario  inadempiente   ove   l'Istituto
          mutuante dovesse restare insoddisfatto del  suo  credito  e
          cio' purche' l'Istituto stesso abbia iniziato  l'esecuzione
          entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza. 
              Gli eventuali  oneri  derivanti  dalla  garanzia  dello
          Stato graveranno su apposito capitolo da  istituirsi  nello
          stato di previsione della spesa del  Ministero  del  tesoro
          per l'esercizio 1971 e successivi. 
              La  garanzia  dello  Stato  continuera'  a   sussistere
          qualora, dopo la stipulazione del contratto condizionato di
          mutuo  ed   essendo   intervenute   erogazioni   da   parte
          dell'Istituto  mutuante,  sopravvenisse  la   perdita   dei
          requisiti prescritti dalla presente legge. 
              Per la determinazione  e  l'erogazione  dei  contributi
          statali si applicano, in quanto compatibili, le  norme  del
          decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , convertito  nella
          legge 1° novembre 1965, n. 1179 e successive  modifiche  ed
          integrazioni. 
              Per  la   concessione   dei   contributi   statali   e'
          autorizzato il limite  d'impegno  di  2  mila  milioni  per
          l'anno 1972 e di 2 mila milioni per l'anno  1973  a  valere
          sugli stanziamenti previsti dalla lettera a)  dell'articolo
          67 della presente legge. 
              Per gli anni successivi, con la legge  di  approvazione
          del bilancio dello  Stato,  sara'  fissato  annualmente  il
          limite   degli   ulteriori   impegni   da   assumere    per
          l'applicazione del presente articolo.". 
              Si riporta l'articolo 6  del  decreto-legge  13  agosto
          1975, n. 376 (Provvedimenti per il  rilancio  dell'economia
          riguardanti  le  esportazioni,  l'edilizia   e   le   opere
          pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla  legge  16
          ottobre 1975, n. 492, pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto
          1975, n. 218: 
              "Art. 6. Edilizia convenzionata 
              Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo
          72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e  del  titolo  II
          del decreto-legge 6 settembre 1965, n.  1022  ,  convertito
          nella  legge  1°  novembre  1965,  n.  1179,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  in  aggiunta  ai   limiti
          d'impegno di cui all'articolo 9, legge 27 maggio  1975,  n.
          166,  sono  autorizzati,  rispettivamente,  gli   ulteriori
          limiti di impegno di lire 25 miliardi e di lire 15 miliardi
          per l'anno finanziario 1976. Le  annualita'  relative  sono
          iscritte  nello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dei lavori pubblici. 
              Il Ministro  per  i  lavori  pubblici,  presidente  del
          Comitato per l'edilizia residenziale, entro il  31  ottobre
          1975   provvede   alla   ripartizione   territoriale    dei
          contributi, secondo i criteri stabiliti dal  secondo  comma
          dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166. 
              Il termine previsto dal primo  comma  dell'articolo  12
          della legge 27 maggio 1975, n. 166, per  l'invio  da  parte
          delle regioni del nulla osta ai privati, alle cooperative e
          agli enti pubblici che hanno presentato  domanda  ai  sensi
          dell'articolo 11 della stessa legge 27 maggio 1975, n. 166,
          e nei termini previsti dallo stesso articolo 11, al  comune
          interessato, all'istituto di  credito  ed  al  CER  decorre
          dalla data di comunicazione alla regione della ripartizione
          territoriale  dei  contributi.  Il  termine  previsto   dal
          successivo articolo 13 della citata legge 27  maggio  1975,
          n. 166, decorre  dalla  data  di  comunicazione  ai  comuni
          interessati del nulla osta regionale rilasciato. 
              I  termini  previsti  dal  primo  e  dal  terzo   comma
          dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n.  166,  sono
          prorogati rispettivamente al 29  febbraio  1976  ed  al  31
          marzo 1976. 
              La  limitazione  temporale   riguardante   l'iscrizione
          presso la camera di  commercio,  industria,  agricoltura  e
          artigianato, di cui al primo comma dell'articolo  11  della
          legge 27 maggio 1975,  numero  166,  non  si  applica  alle
          societa'  a   prevalente   partecipazione   regionale   e/o
          comunale.". 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa)
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20  febbraio  2001,  n.  42,
          S.O. 
              Si riportano gli articoli  24  e  25  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia), pubblicato nella Gazz. Uff.  20  ottobre
          2001, n. 245, S.O.: 
              "Art. 24. Certificato di agibilita' 
              1. Il certificato di agibilita' attesta la  sussistenza
          delle  condizioni   di   sicurezza,   igiene,   salubrita',
          risparmio energetico degli edifici e degli  impianti  negli
          stessi  installati,  valutate  secondo  quanto  dispone  la
          normativa vigente. 
              2. Il certificato di agibilita'  viene  rilasciato  dal
          dirigente  o  dal  responsabile  del   competente   ufficio
          comunale con riferimento ai seguenti interventi: 
              a) nuove costruzioni; 
              b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; 
              c)  interventi  sugli  edifici  esistenti  che  possano
          influire sulle condizioni di cui al comma 1. 
              3. Con riferimento agli interventi di cui al  comma  2,
          il  soggetto  titolare  del  permesso  di  costruire  o  il
          soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attivita',
          o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a  chiedere
          il rilascio  del  certificato  di  agibilita'.  La  mancata
          presentazione della domanda comporta  l'applicazione  della
          sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. 
              4. Alla domanda per  il  rilascio  del  certificato  di
          agibilita' deve essere allegato copia  della  dichiarazione
          presentata  per  la  iscrizione  in  catasto,  redatta   in
          conformita' alle disposizioni  dell'articolo  6  del  regio
          decreto-legge  13  aprile  1939,  n.  652,   e   successive
          modificazioni e integrazioni." 
              "Art. 25. Procedimento di rilascio del  certificato  di
          agibilita' 
              1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di
          finitura dell'intervento, il soggetto di  cui  all'articolo
          24, comma 3, e' tenuto a presentare allo sportello unico la
          domanda  di  rilascio  del   certificato   di   agibilita',
          corredata della seguente documentazione: 
              a)   richiesta   di    accatastamento    dell'edificio,
          sottoscritta dallo stesso  richiedente  il  certificato  di
          agibilita', che lo sportello unico provvede  a  trasmettere
          al catasto; 
              b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso  richiedente
          il certificato  di  agibilita'  di  conformita'  dell'opera
          rispetto al progetto  approvato,  nonche'  in  ordine  alla
          avvenuta prosciugatura dei muri e  della  salubrita'  degli
          ambienti; 
              c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta
          la conformita'  degli  impianti  installati  negli  edifici
          adibiti  ad  uso  civile  alle  prescrizioni  di  cui  agli
          articoli 113 e127, nonche' all'articolo  1  della  legge  9
          gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di  collaudo  degli
          stessi,  ove  previsto,  ovvero  ancora  certificazione  di
          conformita' degli impianti prevista dagli  articoli  111  e
          126 del presente testo unico. 
              2. Lo sportello unico comunica  al  richiedente,  entro
          dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al  comma
          1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi
          degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di
          cui  al  comma  1,  il  dirigente  o  il  responsabile  del
          competente ufficio  comunale,  previa  eventuale  ispezione
          dell'edificio,  rilascia  il  certificato   di   agibilita'
          verificata la seguente documentazione: 
              a) certificato di collaudo statico di cui  all'articolo
          67; 
              b) certificato del  competente  ufficio  tecnico  della
          regione, di cui all'articolo 62, attestante la  conformita'
          delle opere eseguite nelle zone sismiche alle  disposizioni
          di cui al capo IV della parte II; 
              c) la documentazione indicata al comma 1; 
              d) dichiarazione di conformita' delle opere  realizzate
          alla normativa  vigente  in  materia  di  accessibilita'  e
          superamento   delle   barriere   architettoniche   di   cui
          all'articolo 77, nonche' all'articolo 82. 
              4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma  3,
          l'agibilita'  si  intende  attestata  nel  caso  sia  stato
          rilasciato il parere dell'A.S.L.  di  cui  all'articolo  5,
          comma 3, lettera  a).  In  caso  di  autodichiarazione,  il
          termine  per  la  formazione  del  silenzio-assenso  e'  di
          sessanta giorni. 
              5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere  interrotto
          una sola volta dal  responsabile  del  procedimento,  entro
          quindici  giorni  dalla  domanda,  esclusivamente  per   la
          richiesta di documentazione integrativa, che non  sia  gia'
          nella disponibilita' dell'amministrazione o che  non  possa
          essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine  di
          trenta  giorni  ricomincia  a  decorrere  dalla   data   di
          ricezione della documentazione integrativa.".