Art. 31 
 
 
                               Compiti 
 
  1. Gli Uffici tecnici territoriali curano l'attuazione di programmi
e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di  impianti,
mezzi e materiali  forniti  dall'industria  nazionale  e  estera,  le
attivita'    tecnico-amministrative    relative     all'impostazione,
all'esecuzione e al controllo dei contratti loro  assegnati,  nonche'
quelle riguardanti gli ambiti della qualita' e  dei  costi  aziendali
dei fornitori. 
  2.  In  applicazione  di  direttive  e  istruzioni  emanate   dalle
direzioni  del  Segretariato  generale  o  dalla  direzione  generale
sovraordinata, gli Uffici tecnici territoriali: 
    a)  concorrono  nelle  attivita'  afferenti  l'assicurazione   di
qualita',  l'analisi  dei  costi  aziendali  e  gli  accertamenti  di
congruita' tecnico-economica delle offerte; 
    b) curano la gestione tecnico-amministrativa dei contratti di cui
al comma 1 e di quelli  relativi  al  soddisfacimento  delle  proprie
esigenze funzionali. 
  3. Gli Uffici tecnici territoriali, tenuto conto della dislocazione
territoriale e delle materie di competenza, svolgono i compiti  sopra
specificati anche per conto delle altre  direzioni  del  Segretariato
generale e delle altre direzioni generali.