Art. 27 
 
       Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. Dopo l'articolo 7  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 7-bis. (Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle
pubbliche amministrazioni) 
  1.  Allo  scopo  di  assicurare  la  trasparenza  al  processo   di
formazione ed estinzione  dei  debiti,  i  titolari  di  crediti  per
somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni  relative  a
prestazioni  professionali  nei   confronti   delle   amministrazioni
pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della  legge
31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive  modificazioni,  possono
comunicare, mediante la piattaforma elettronica di  cui  all'articolo
7, comma 1, i dati riferiti alle fatture o richieste  equivalenti  di
pagamento emesse  a  partire  dal  1  luglio  2014,  riportando,  ove
previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG). 
  2. (( A decorrere dal 1 luglio 2014  )),  utilizzando  la  medesima
piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui al comma 1,
le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla
ricezione ed alla rilevazione  sui  propri  sistemi  contabili  delle
fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi  a  debiti  per
somministrazioni, forniture  e  appalti  e  obbligazioni  relative  a
prestazioni professionali. (( Le medesime amministrazioni  comunicano
altresi', mediante la piattaforma elettronica, le informazioni  sulle
fatture o  richieste  equivalenti  di  pagamento  relative  al  primo
semestre 2014, che saranno trasmesse in modalita' aggregata. )) 
  3. Nel  caso  di  fatture  elettroniche  trasmesse  alle  pubbliche
amministrazioni attraverso il  sistema  di  interscambio  di  cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo  2008,  ((
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio  2008,  ))  i
dati  delle  fatture  comprensivi  delle  informazioni  di  invio   e
ricezione, di cui ai commi 1 e 2, sono  acquisiti  dalla  piattaforma
elettronica  per  la   gestione   telematica   del   rilascio   delle
certificazioni in modalita' automatica. 
  4.  ((  A  decorrere  dalla  data  di  cui  al  comma  2   )),   le
amministrazioni   pubbliche   comunicano,   mediante   la    medesima
piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi
ai  debiti   non   estinti,   certi,   liquidi   ed   esigibili   per
somministrazioni, forniture  e  appalti  e  obbligazioni  relative  a
prestazioni professionali, per i  quali,  nel  mese  precedente,  sia
stato superato il termine di decorrenza degli interessi  moratori  di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,  e
successive modificazioni. 
  5. Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1,  2  e
4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente  all'ordinazione  di
pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma  elettronica
i dati riferiti alla stessa. 
  6. I dati acquisiti dalla  piattaforma  elettronica  ai  sensi  del
presente articolo sono conformi ai formati previsti dal  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  3  aprile  2013,  n.  55.
Includono, altresi', le informazioni relative alla natura, corrente o
capitale, dei debiti nonche' il codice identificativo di gara  (CIG),
ove previsto. 
  7. Le informazioni di cui al  presente  articolo  sono  accessibili
alle  amministrazioni  pubbliche  e  ai  titolari  dei   ((   crediti
registrati )) sulla piattaforma  elettronica,  anche  ai  fini  della
certificazione dei crediti e del loro utilizzo, per  gli  adempimenti
di cui all'articolo 7,  comma  4-bis,  nonche'  utilizzabili  per  la
tenuta del registro delle  fatture  da  parte  delle  amministrazioni
pubbliche. 
  8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai  commi  4  e  5  e'
rilevante  ai  fini  della  misurazione  e  della  valutazione  della
performance  individuale  del  dirigente  responsabile   e   comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli  articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  o  misure
analogamente  applicabili.  Il  competente  organo  di  controllo  di
regolarita'  amministrativa  e   contabile   verifica   la   corretta
attuazione delle predette procedure. 
  9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la
spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014.». 
  2. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,  n.
2: 
  a) al primo periodo, le parole:  «le  regioni  e  gli  enti  locali
nonche' gli enti del servizio sanitario nazionale»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
  b) il terzo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «La  nomina  e'
effettuata dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  competente  per  le
certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali  centrali,
degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300;  dalla   Ragioneria
territoriale  dello  Stato   competente   per   territorio   per   le
certificazioni di pertinenza delle altre amministrazioni.»; 
  c) dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente:  «Ferma  restando
l'attivazione da parte  del  creditore  dei  poteri  sostitutivi,  il
mancato rispetto dell'obbligo di  certificazione  o  il  diniego  non
motivato di certificazione, anche parziale,  comporta  a  carico  del
dirigente  responsabile  l'applicazione   delle   sanzioni   di   cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. ((  La
pubblica  amministrazione  di  cui  al  primo  periodo  che   risulti
inadempiente )) non puo'  procedere  ad  assunzioni  di  personale  o
ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.». 
  d) alla fine del  comma  sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  «La
certificazione deve indicare obbligatoriamente la  data  prevista  di
pagamento. Le certificazioni gia' rilasciate senza data devono essere
integrate a cura dell'amministrazione (( utilizzando  la  piattaforma
elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del citato  decreto-legge
n. 35 del 2013 ))  con  l'apposizione  della  data  prevista  per  il
pagamento.».