Art. 28 
 
Monitoraggio delle  certificazioni  dei  pagamenti  effettuati  dalle
  pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni 
 
  1.  All'articolo  2,  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
alla lettera b) (( del presente comma,  ))  il  quarto  e  il  quinto
periodo del comma 6 sono soppressi; 
  b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle  finanze,  da  emanarsi,  sentita  la
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' e  la  tempistica
di certificazione e di raccolta, per il tramite  delle  Regioni,  dei
dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni
con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei
debiti elencati nel piano di pagamento  nei  confronti  delle  stesse
pubbliche amministrazioni.». 
  2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), e' adottato  entro  60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 8
          aprile 2013, n. 35, recante "Disposizioni  urgenti  per  il
          pagamento    dei    debiti    scaduti    della     pubblica
          amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
          territoriali, nonche' in materia di versamento  di  tributi
          degli enti locali", convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64: 
              "Art. 2. Pagamenti dei debiti  delle  regioni  e  delle
          province autonome 
              1. Le regioni e le province autonome  che  non  possono
          far  fronte  ai  pagamenti  dei  debiti  certi  liquidi  ed
          esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti
          per  i  quali  sia  stata  emessa   fattura   o   richiesta
          equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi
          da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3,  ivi
          inclusi i pagamenti in favore degli enti  locali,  maturati
          alla data del 31 dicembre  2012,  a  causa  di  carenza  di
          liquidita', in deroga all'articolo 10, secondo comma, della
          legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma  24,
          lettera b), della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  con
          certificazione congiunta del Presidente e del  responsabile
          finanziario, chiedono al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione  di  somme
          da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle  risorse
          della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni  e
          alle province autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi  ed  esigibili  diversi  da  quelli  finanziari   e
          sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10. 
              2.  Le  somme  di  cui  al  comma   1   da   concedere,
          proporzionalmente, a ciascuna regione  sono  stabilite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10  maggio  2013,
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  puo'
          individuare modalita'  di  riparto,  diverse  dal  criterio
          proporzionale di cui al periodo precedente. 
              3.  All'erogazione  delle  somme,  nei   limiti   delle
          assegnazioni di cui al presente articolo,  si  provvede,  a
          seguito: 
              a)  della  predisposizione,  da  parte  regionale,   di
          misure, anche legislative, idonee e  congrue  di  copertura
          annuale  del  rimborso  dell'anticipazione  di  liquidita',
          maggiorata degli interessi; 
              b) della presentazione di un  piano  di  pagamento  dei
          debiti certi,  liquidi  ed  esigibili,  alla  data  del  31
          dicembre 2012, ovvero dei debiti  per  i  quali  sia  stata
          emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro
          il predetto termine, ivi  inclusi  i  pagamenti  in  favore
          degli enti locali, comprensivi di  interessi  nella  misura
          prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura,  ovvero
          dagli  accordi  transattivi,  intervenuti  fra  le   parti,
          ovvero,   in   mancanza   dei   predetti   accordi,   dalla
          legislazione vigente; 
              c) della sottoscrizione di apposito  contratto  tra  il
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
          modalita' di erogazione  e  di  restituzione  delle  somme,
          comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
          anni, prevedendo altresi', qualora la regione  non  adempia
          nei termini ivi  stabiliti  al  versamento  delle  rate  di
          ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle
          medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
          finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
          di interesse a carico della Regione e' pari  al  rendimento
          di mercato del Buoni Poliennali del  Tesoro  a  5  anni  in
          corso di emissione. 
              4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle  lettere
          a), b) e c)  del  comma  3,  provvede  un  apposito  tavolo
          istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
          -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,
          coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un  suo
          delegato, e composto: 
              a) dal Capo Dipartimento degli affari  regionali  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato; 
              b) dal Direttore  generale  del  Tesoro  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze o suo delegato; 
              c) dal Segretario della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
          Trento e Bolzano o suo delegato; 
              d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle
          Regioni e delle Province autonome o suo delegato. 
              5. All'atto  dell'erogazione,  le  regioni  interessate
          provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
          piano   di    pagamento;    dell'avvenuto    pagamento    e
          dell'effettuazione delle relative  registrazioni  contabili
          la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui
          al   comma   precedente,   rilasciata   dal    responsabile
          finanziario  della  Regione   ovvero   da   altra   persona
          formalmente indicata dalla Regione ai  sensi  dell'articolo
          3, comma 6. (18) 
              6.  Il  pagamento  dei  debiti  oggetto  del   presente
          articolo deve riguardare, per  almeno  due  terzi,  residui
          passivi  in  via  prioritaria  di  parte  capitale,   anche
          perenti, nei  confronti  degli  enti  locali,  purche'  nel
          limite di corrispondenti residui attivi degli  enti  locali
          stessi ovvero, ove inferiori, nella  loro  totalita'.  Tali
          risorse devono, ove nulla  osti,  essere  utilizzate  dagli
          enti locali prioritariamente per  il  pagamento  di  debiti
          certi, liquidi ed esigibili maturati al  31  dicembre  2012
          ovvero dei debiti per i quali sia stata  emessa  fattura  o
          richiesta  equivalente  di  pagamento  entro  il   predetto
          termine. All'atto dell'estinzione da  parte  della  Regione
          dei debiti elencati nel piano di  pagamento  nei  confronti
          degli enti locali o  di  altre  pubbliche  amministrazioni,
          ciascun ente locale o amministrazione pubblica  interessata
          provvede all'immediata estinzione  dei  propri  debiti.  Il
          responsabile finanziario dell'ente locale o della  pubblica
          amministrazione interessata fornisce formale certificazione
          alla  Ragioneria   generale   dello   Stato   dell'avvenuto
          pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione  delle
          relative registrazioni  contabili,  entro  il  30  novembre
          2013, in relazione ai debiti  gia'  estinti  dalla  Regione
          alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni
          dall'estinzione dei  debiti  da  parte  della  Regione  nei
          restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato  comunica
          tempestivamente alle singole  Regioni  i  dati  ricevuti  e
          rende noti i  risultati  delle  certificazioni  di  cui  al
          periodo precedente al tavolo di cui al comma  4,  al  quale
          prendono parte, per le finalita' di cui al presente  comma,
          anche  i  rappresentanti  dell'Associazione  nazionale  dei
          comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ogni
          Regione  provvede  a  concertare  con  le  ANCI  e  le  UPI
          regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente  alla
          Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si
          estende anche alle somme assegnate agli enti  locali  dalla
          regione e  accreditate  sui  conti  correnti  di  tesoreria
          regionale. 
              6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza  unificata,  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, sono stabilite le  modalita'  e  la  tempistica  di
          certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni,
          dei dati relativi ai pagamenti effettuati  dalle  pubbliche
          amministrazioni con le risorse trasferite dalle  Regioni  a
          seguito dell'estinzione dei debiti elencati  nel  piano  di
          pagamento   nei   confronti    delle    stesse    pubbliche
          amministrazioni. 
              7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma  4,
          dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n.  183  e'
          sostituito dal seguente:  "L'esclusione  opera  nei  limiti
          complessivi di 1.000 milioni di euro per  l'anno  2012,  di
          1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di
          euro per l'anno 2014.". 
              8. Al riparto delle risorse di cui al comma  precedente
          si provvede con gli  stessi  criteri  e  modalita'  dettati
          dall'articolo 3, comma  2,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. 
              9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo
          economico - Dipartimento per  lo  sviluppo  e  la  coesione
          economica - sulla base dei  dati  acquisiti  dal  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del  comma  460,
          dell'articolo 1, della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,
          effettua   entro   il   15   settembre   il    monitoraggio
          sull'utilizzo, alla data del  31  luglio,  del  plafond  di
          spesa assegnato a ciascuna regione  e  provincia  autonoma,
          rispettivamente, in base al decreto ministeriale  15  marzo
          2012 ed in base alle disposizioni di cui  al  comma  8  del
          presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio,  il
          Dipartimento per  lo  sviluppo  e  la  coesione  economica,
          qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa  delle
          regioni e province autonome  riferite  al  primo  semestre,
          riscontri per alcune di esse un'insufficienza e  per  altre
          un'eccedenza del plafond di spesa  assegnato,  dispone  con
          decreto  direttoriale,  per  l'anno  di   riferimento,   la
          rimodulazione del quadro di riparto del limite  complessivo
          al  fine  di  assegnare  un  maggiore   o   minore   spazio
          finanziario alle regioni e  province  autonome  commisurato
          alla effettiva capacita' di spesa registrata  nel  semestre
          di riferimento. Il decreto direttoriale di cui  al  periodo
          precedente  e'  tempestivamente  comunicato  al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato.".