Art. 19 
 
 
        Disposizioni in materia di processo civile telematico 
 
  1. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      (( 01) al comma 1 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"In ogni caso, i  medesimi  dipendenti  possono  depositare,  con  le
modalita' previste dal presente comma, gli atti e i documenti di  cui
al medesimo comma )); 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  (( «1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili,  contenziosi  e  di
volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere  dal  30
giugno 2015, innanzi alle corti  di  appello  e'  sempre  ammesso  il
deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma
1 e dei documenti che si  offrono  in  comunicazione,  da  parte  del
difensore  o  del  dipendente  di   cui   si   avvale   la   pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalita'
previste  dalla  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con
tali modalita'» )); 
      (( (1-bis) al comma 2, quarto periodo,  dopo  le  parole:  "dal
comma 9-bis" sono inserite le seguenti: "e  dall'articolo  16-decies"
)); 
      (( 1-ter) al  comma  9  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: "Fatto salvo quanto previsto  dal  periodo  precedente,  con
decreto non avente natura regolamentare il Ministro  della  giustizia
stabilisce misure organizzative per  l'acquisizione  anche  di  copia
cartacea degli atti depositati con modalita' telematiche nonche'  per
la riproduzione su supporto analogico degli atti  depositati  con  le
predette modalita', nonche' per la gestione e la conservazione  delle
predette copie  cartacee.  Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'
stabilite le misure organizzative per la gestione e la  conservazione
degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4  e  8,
nonche' ai sensi del periodo precedente.» )); 
      (( 2) al comma 9-bis: 
      2.1) al primo periodo, dopo le parole: "presenti nei  fascicoli
informatici" sono inserite le seguenti: "o trasmessi in allegato alle
comunicazioni telematiche" e dopo  le  parole:  "firma  digitale  del
cancelliere" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "di attestazione di
conformita' all'originale"; 
      2.2) al secondo periodo,  dopo  la  parola:  "difensore,"  sono
inserite le seguenti: "il dipendente di cui  si  avvale  la  pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente,". 
      2-bis) al comma 9-septies sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
periodi: "I rapporti riepilogativi di cui al  presente  comma  devono
contenere i dati identificativi dell'esperto  che  ha  effettuato  la
stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
prospetti  riepilogativi  delle  stime  e  delle   vendite   di   cui
all'articolo 169-quinquies delle disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie.  Il  prospetto
riepilogativo   deve   contenere   anche   i   dati    identificativi
dell'ufficiale giudiziario  che  ha  attribuito  il  valore  ai  beni
pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura  civile."
)); 
      2-ter) dopo il comma 9-septies e' aggiunto il seguente: 
  (( "9-octies. Gli atti di  parte  e  i  provvedimenti  del  giudice
depositati  con  modalita'  telematiche  sono  redatti   in   maniera
sintetica" )); 
    b) (( dopo l'articolo  16-novies,  introdotto  dall'articolo  14,
comma 2, del presente decreto )), sono aggiunti i seguenti: 
  «Art. 16-decies (Potere  di  certificazione  di  conformita'  delle
copie degli atti (( e dei provvedimenti) )). - 1.  Il  difensore,  il
dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare  in
giudizio personalmente,  il  consulente  tecnico,  il  professionista
delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano
con modalita' telematiche la copia informatica, anche  per  immagine,
di un atto (( processuale di parte o di un provvedimento del  giudice
formato su supporto analogico e detenuto  in  originale  o  in  copia
conforme, )) attestano la conformita' della copia al  predetto  atto.
La   copia   munita   dell'attestazione   di   conformita'   equivale
all'originale (( o alla copia conforme dell'atto o del  provvedimento
)). 
  «Art. 16-undecies (Modalita' dell'attestazione di  conformita').  -
1. Quando l'attestazione di conformita' prevista  dalle  disposizioni
della presente sezione, dal codice di procedura civile e (( dalla  ))
legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad  una  copia  analogica,
l'attestazione stessa e' apposta in calce o a margine della  copia  o
su foglio  separato,  che  sia  pero'  congiunto  materialmente  alla
medesima. 
  2. Quando l'attestazione di conformita' si riferisce ad  una  copia
informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo  documento
informatico. 
  3. Nel caso previsto dal comma  2,  l'attestazione  di  conformita'
puo' alternativamente essere  apposta  su  un  documento  informatico
separato (( e l'individuazione della copia cui si riferisce ha  luogo
esclusivamente  secondo  le  modalita'  stabilite  nelle   specifiche
tecniche  stabilite  dal  responsabile  per  i  sistemi   informativi
automatizzati  del  Ministero  della  giustizia  )).  Se   la   copia
informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita'
e' inserita nella relazione di notificazione. 
  (( 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies,  comma  1,  che
compiono le attestazioni di conformita' previste  dalle  disposizioni
della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla  legge
21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali  ad  ogni
effetto )). 
  (( 1-bis. All'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994,
n. 53, le parole: "attestandone la conformita' all'originale a  norma
dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82" sono sostituite dalle seguenti: "attestandone la conformita'  con
le modalita' previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221" )). 
  2. Per gli  interventi  necessari  al  completamento  del  processo
civile telematico e degli ulteriori processi di digitalizzazione  del
Ministero della giustizia, ivi  compresa  la  tenuta,  con  modalita'
informatiche, degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici,  dei
periti  presso  il  tribunale,  dei  professionisti   disponibili   a
provvedere alle operazioni di vendita, e'  autorizzata  la  spesa  di
euro 44,85 milioni per l'anno 2015, di  euro  3  milioni  per  l'anno
2016, di euro 2 milioni per l'anno 2017 e di euro 1 milione ((  annui
)) a decorrere dall'anno 2018. 
  (( 2-bis. Al codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.
82, sono apportate le seguenti modificazioni )): 
    a) all'articolo 58,  comma  2,  dopo  le  parole:  "comunicazione
telematica," sono inserite le seguenti: (( "ivi incluso il  Ministero
della giustizia," )); 
    b) all'articolo 71, comma 1, dopo le parole:  "di  concerto  con"
sono inserite le seguenti: (( "il Ministro della  giustizia  e  con"»
)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16-bis  del  citato
          decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   cosi'   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 16-bis. Obbligatorieta' del  deposito  telematico
          degli atti processuali. 
              In vigore dal 27 giugno 2015 
              1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a  decorrere  dal
          30 giugno 2014 nei procedimenti civili,  contenziosi  o  di
          volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito
          degli  atti  processuali  e  dei  documenti  da  parte  dei
          difensori delle parti precedentemente costituite  ha  luogo
          esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  nel  rispetto
          della  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti informatici. Allo stesso modo si procede  per  il
          deposito degli atti e dei documenti da parte  dei  soggetti
          nominati o delegati dall'autorita'  giudiziaria.  Le  parti
          provvedono, con le modalita' di cui al  presente  comma,  a
          depositare gli atti e i documenti provenienti dai  soggetti
          da  esse  nominati.  Per  difensori  non  si  intendono   i
          dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni
          per stare  in  giudizio  personalmente.  In  ogni  caso,  i
          medesimi dipendenti possono depositare,  con  le  modalita'
          previste dal presente comma, gli atti e i documenti di  cui
          al medesimo comma. 
              1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi
          e di volontaria giurisdizione innanzi  ai  tribunali  e,  a
          decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello
          e' sempre ammesso  il  deposito  telematico  di  ogni  atto
          diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti  che
          si offrono in comunicazione, da parte del difensore  o  del
          dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per
          stare in giudizio personalmente, con le modalita'  previste
          dalla  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti  informatici.  In  tal  caso   il   deposito   si
          perfeziona esclusivamente con tali modalita'. 
              2. Nei processi esecutivi  di  cui  al  libro  III  del
          codice di procedura civile la disposizione di cui al  comma
          1 si applica successivamente al deposito dell'atto con  cui
          inizia l'esecuzione. A decorrere  dal  31  marzo  2015,  il
          deposito nei procedimenti di espropriazione  forzata  della
          nota di iscrizione a  ruolo  ha  luogo  esclusivamente  con
          modalita' telematiche, nel rispetto della  normativa  anche
          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e  la  ricezione  dei  documenti  informatici.
          Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati,
          con le medesime modalita', le  copie  conformi  degli  atti
          indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma
          e 557, secondo comma, del codice di  procedura  civile.  Ai
          fini  del  presente  comma,   il   difensore   attesta   la
          conformita' delle copie agli  originali,  anche  fuori  dai
          casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies. 
              3. Nelle procedure concorsuali la disposizione  di  cui
          al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti
          e dei documenti da  parte  del  curatore,  del  commissario
          giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore  e
          del commissario straordinario. 
              4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il  procedimento
          davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I,  capo  I
          del codice di procedura  civile,  escluso  il  giudizio  di
          opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli  atti  di
          parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalita'
          telematiche,   nel   rispetto   della    normativa    anche
          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e la ricezione dei documenti  informatici.  Il
          presidente del tribunale puo' autorizzare  il  deposito  di
          cui al periodo precedente  con  modalita'  non  telematiche
          quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono
          funzionanti e sussiste  una  indifferibile  urgenza.  Resta
          ferma l'applicazione della disposizione di cui al  comma  1
          al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione. 
              5.  Con  uno  o  piu'   decreti   aventi   natura   non
          regolamentare, da adottarsi sentiti  l'Avvocatura  generale
          dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed  i  consigli
          dell'ordine degli avvocati interessati, il  Ministro  della
          giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita'  dei
          servizi di comunicazione, puo' individuare i tribunali  nei
          quali viene anticipato, nei  procedimenti  civili  iniziati
          prima  del  30  giugno  2014  ed  anche   limitatamente   a
          specifiche categorie di procedimenti,  il  termine  fissato
          dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico. 
              6. Negli uffici giudiziari  diversi  dai  tribunali  le
          disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere
          dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dei  decreti,
          aventi natura non regolamentare, con i  quali  il  Ministro
          della giustizia, previa verifica, accerta la  funzionalita'
          dei  servizi  di  comunicazione.  I  decreti  previsti  dal
          presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura  generale
          dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed  i  consigli
          dell'ordine degli avvocati interessati. 
              7. Il deposito con  modalita'  telematiche  si  ha  per
          avvenuto al momento in cui viene generata  la  ricevuta  di
          avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica
          certificata del Ministero della giustizia. Il  deposito  e'
          tempestivamente eseguito quando  la  ricevuta  di  avvenuta
          consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e
          si applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  155,
          quarto e quinto comma,  del  codice  di  procedura  civile.
          Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede
          la dimensione massima stabilita nelle  specifiche  tecniche
          del responsabile per i  sistemi  informativi  automatizzati
          del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei
          documenti puo' essere eseguito mediante gli invii  di  piu'
          messaggi di posta elettronica certificata. Il  deposito  e'
          tempestivo quando e' eseguito entro la fine del  giorno  di
          scadenza. 
              8. Fermo quanto disposto al comma 4,  secondo  periodo,
          il  giudice  puo'  autorizzare  il  deposito   degli   atti
          processuali e dei documenti di cui ai commi  che  precedono
          con modalita' non telematiche quando i sistemi  informatici
          del dominio giustizia non sono funzionanti. 
              9. Il  giudice  puo'  ordinare  il  deposito  di  copia
          cartacea  di  singoli  atti   e   documenti   per   ragioni
          specifiche.  Fatto  salvo  quanto  previsto   dal   periodo
          precedente, con decreto non avente natura regolamentare  il
          Ministro della giustizia  stabilisce  misure  organizzative
          per l'acquisizione  anche  di  copia  cartacea  degli  atti
          depositati  con  modalita'  telematiche  nonche'   per   la
          riproduzione su supporto analogico  degli  atti  depositati
          con le predette modalita', nonche' per  la  gestione  e  la
          conservazione  delle  predette  copie  cartacee.   Con   il
          medesimo  decreto  sono  altresi'   stabilite   le   misure
          organizzative per la gestione e la conservazione degli atti
          depositati su supporto cartaceo a norma dei commi  4  e  8,
          nonche' ai sensi del periodo precedente. 
              9-bis. Le copie informatiche, anche  per  immagine,  di
          atti processuali di parte e  degli  ausiliari  del  giudice
          nonche' dei provvedimenti  di  quest'ultimo,  presenti  nei
          fascicoli  informatici  o  trasmessi   in   allegato   alle
          comunicazioni telematiche  dei  procedimenti  indicati  nel
          presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive
          della firma digitale del  cancelliere  di  attestazione  di
          conformita' all'originale. Il difensore, il  dipendente  di
          cui si avvale la  pubblica  amministrazione  per  stare  in
          giudizio   personalmente,   il   consulente   tecnico,   il
          professionista delegato,  il  curatore  ed  il  commissario
          giudiziale  possono  estrarre  con  modalita'   telematiche
          duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei
          provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare  la
          conformita' delle copie  estratte  ai  corrispondenti  atti
          contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed
          informatiche, anche per immagine,  estratte  dal  fascicolo
          informatico e munite  dell'attestazione  di  conformita'  a
          norma del presente  comma,  equivalgono  all'originale.  Il
          duplicato informatico  di  un  documento  informatico  deve
          essere  prodotto  mediante   processi   e   strumenti   che
          assicurino che  il  documento  informatico  ottenuto  sullo
          stesso sistema di memorizzazione o su  un  sistema  diverso
          contenga  la  stessa  sequenza   di   bit   del   documento
          informatico di origine. Le disposizioni di cui al  presente
          comma non si applicano agli atti processuali che contengono
          provvedimenti giudiziali che  autorizzano  il  prelievo  di
          somme di denaro vincolate all'ordine del giudice. 
              9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei  procedimenti
          civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione,  innanzi
          alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e
          dei  documenti  da  parte   dei   difensori   delle   parti
          precedentemente  costituite  ha  luogo  esclusivamente  con
          modalita' telematiche, nel rispetto della  normativa  anche
          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo
          stesso modo si procede per il deposito  degli  atti  e  dei
          documenti  da  parte  dei  soggetti  nominati  o   delegati
          dall'autorita' giudiziaria. Le  parti  provvedono,  con  le
          modalita' di cui al presente comma, a depositare gli atti e
          i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.  Con
          uno o piu' decreti  aventi  natura  non  regolamentare,  da
          adottarsi sentiti l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  il
          Consiglio nazionale  forense  ed  i  consigli  dell'ordine,
          degli avvocati interessati, il  Ministro  della  giustizia,
          previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi  di
          comunicazione, puo' individuare le corti di  appello  nelle
          quali viene anticipato, nei  procedimenti  civili  iniziati
          prima  del  30  giugno  2015  ed  anche   limitatamente   a
          specifiche categorie di procedimenti,  il  termine  fissato
          dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico. 
              9-quater. Unitamente all'istanza  di  cui  all'articolo
          119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
          il  curatore  deposita  un  rapporto  riepilogativo  finale
          redatto in conformita' a quanto previsto dall'articolo  33,
          quinto  comma,  del  medesimo   regio   decreto.   Conclusa
          l'esecuzione del concordato  preventivo  con  cessione  dei
          beni,  si  procede  a   norma   del   periodo   precedente,
          sostituendo il liquidatore al curatore. 
              9-quinquies. Il commissario giudiziale della  procedura
          di concordato preventivo di cui  all'articolo  186-bis  del
          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267  ogni  sei   mesi
          successivi  alla  presentazione  della  relazione  di   cui
          all'articolo 172, primo comma, del predetto  regio  decreto
          redige un rapporto riepilogativo  secondo  quanto  previsto
          dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio  decreto
          e lo trasmette ai  creditori  a  norma  dell'articolo  171,
          secondo  comma,  del  predetto  regio   decreto.   Conclusa
          l'esecuzione del concordato si applica il  comma  9-quater,
          sostituendo il commissario al curatore. 
              9-sexies.  Entro  dieci  giorni  dall'approvazione  del
          progetto di distribuzione,  il  professionista  delegato  a
          norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura  civile
          deposita un rapporto riepilogativo finale  delle  attivita'
          svolte. 
              9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e  finali
          previsti  per  le  procedure  concorsuali  e  il   rapporto
          riepilogativo  finale  previsto  per  i   procedimenti   di
          esecuzione forzata devono essere depositati  con  modalita'
          telematiche   nel   rispetto    della    normativa    anche
          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e  la  ricezione  dei  documenti  informatici,
          nonche' delle apposite specifiche tecniche del responsabile
          per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della
          giustizia. I relativi dati sono estratti  ed  elaborati,  a
          cura del Ministero della giustizia,  anche  nell'ambito  di
          rilevazioni statistiche nazionali. I rapporti riepilogativi
          di  cui  al  presente  comma  devono   contenere   i   dati
          identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima.  Le
          disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
          prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di  cui
          all'articolo   169-quinquies   delle    disposizioni    per
          l'attuazione del codice di procedura civile e  disposizioni
          transitorie.  Il  prospetto  riepilogativo  deve  contenere
          anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario  che
          ha  attribuito  il  valore  ai  beni  pignorati   a   norma
          dell'articolo 518 del codice di procedura civile. 
              9-octies. Gli atti  di  parte  e  i  provvedimenti  del
          giudice depositati con modalita' telematiche  sono  redatti
          in maniera sintetica." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3-bis  della  legge
          21 gennaio 1994, n. 53 (Facolta' di notificazioni  di  atti
          civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati  e
          procuratori legali), cosi' come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 3-bis. 
              1. La notificazione con modalita' telematica si  esegue
          a mezzo  di  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
          risultante  da  pubblici  elenchi,   nel   rispetto   della
          normativa,    anche    regolamentare,    concernente     la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti  informatici.  La   notificazione   puo'   essere
          eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo  di  posta
          elettronica  certificata  del  notificante  risultante   da
          pubblici elenchi. 
              2. Quando l'atto da  notificarsi  non  consiste  in  un
          documento  informatico,  l'avvocato  provvede  ad  estrarre
          copia informatica dell'atto formato su supporto  analogico,
          attestandone  la  conformita'  con  le  modalita'  previste
          dall'articolo  16-undecies  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n.  221.  La  notifica  si  esegue  mediante
          allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di  posta
          elettronica certificata. 
              3.  La  notifica  si  perfeziona,   per   il   soggetto
          notificante, nel momento in cui viene generata la  ricevuta
          di accettazione prevista  dall'articolo  6,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,
          n. 68, e, per il destinatario, nel  momento  in  cui  viene
          generata  la  ricevuta  di   avvenuta   consegna   prevista
          dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 
              4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la  dizione:
          «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». 
              5. L'avvocato redige la relazione di  notificazione  su
          documento  informatico  separato,  sottoscritto  con  firma
          digitale ed allegato  al  messaggio  di  posta  elettronica
          certificata. La relazione deve contenere: 
              a) il nome, cognome ed il codice fiscale  dell'avvocato
          notificante; 
              b) [gli estremi  del  provvedimento  autorizzativo  del
          consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto]; 
              c) il nome e  cognome  o  la  denominazione  e  ragione
          sociale ed il codice fiscale della parte che  ha  conferito
          la procura alle liti; 
              d) il nome e  cognome  o  la  denominazione  e  ragione
          sociale del destinatario; 
              e) l'indirizzo di posta elettronica certificata  a  cui
          l'atto viene notificato; 
              f)  l'indicazione  dell'elenco  da  cui   il   predetto
          indirizzo e' stato estratto; 
              g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2. 
              6.  Per  le  notificazioni  effettuate  in   corso   di
          procedimento  deve,  inoltre,  essere  indicato   l'ufficio
          giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo." 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  58  e  71  del
          decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
          dell'amministrazione digitale), cosi' come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 58. Modalita' della fruibilita' del dato 
              In vigore dal 19 agosto 2014 
              1.  Il  trasferimento  di  un  dato   da   un   sistema
          informativo ad un altro non  modifica  la  titolarita'  del
          dato. 
              2. Le pubbliche  amministrazioni  comunicano  tra  loro
          attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito  degli
          accessi   alle   proprie   basi   di   dati   alle    altre
          amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui
          all'articolo  72,  comma  1,  lettera  e).  L'Agenzia   per
          l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei
          dati  personali  e  le  amministrazioni  interessate   alla
          comunicazione telematica, ivi incluso  il  Ministero  della
          giustizia, definisce entro novanta giorni gli  standard  di
          comunicazione e le  regole  tecniche  a  cui  le  pubbliche
          amministrazioni devono conformarsi. 
              3.  L'Agenzia  per  l'Italia   digitale   provvede   al
          monitoraggio   dell'attuazione   del   presente   articolo,
          riferendo annualmente con apposita relazione al  Presidente
          del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato. (198) 
              3-bis (abrogato) 
              3-ter. Resta ferma la speciale  disciplina  dettata  in
          materia di dati territoriali. " 
              "Art. 71. Regole tecniche 
              In vigore dal 19 agosto 2014 
              1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono
          dettate, con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  o  del  Ministro   delegato   per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro della  giustizia  e  con  i  Ministri  competenti,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed  il  Garante
          per la protezione  dei  dati  personali  nelle  materie  di
          competenza, previa  acquisizione  obbligatoria  del  parere
          tecnico  di  DigitPA.  Le  amministrazioni  competenti,  la
          Conferenza unificata e il Garante  per  la  protezione  dei
          dati  personali  rispondono  entro  trenta   giorni   dalla
          richiesta di parere. In mancanza di  risposta  nel  termine
          indicato nel  periodo  precedente,  il  parere  si  intende
          interamente favorevole. 
              1-bis. (abrogato) 
              1-ter. Le regole tecniche di  cui  al  presente  codice
          sono  dettate  in  conformita'  ai  requisiti  tecnici   di
          accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio
          2004, n. 4, alle  discipline  risultanti  dal  processo  di
          standardizzazione tecnologica a livello  internazionale  ed
          alle normative dell'Unione europea. 
              2.  Le  regole  tecniche  vigenti  nelle  materie   del
          presente codice restano in vigore fino  all'adozione  delle
          regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo." 
              Note all'articolo 20 
              - Si riporta il testo degli articoli 18 e 38 del citato
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  18.  (Soppressione  delle  sezioni  staccate  di
          Tribunale amministrativo regionale e del  Magistrato  delle
          acque,  Tavolo  permanente  per  l'innovazione  e  l'Agenda
          digitale italiana) 
              In vigore dal 27 giugno 2015 
              1. - 1-bis - 2 (abrogati) 
              3. E'  soppresso  il  magistrato  delle  acque  per  le
          province venete e di  Mantova,  istituito  ai  sensi  della
          legge 5 maggio 1907, n. 257. Le funzioni, i  compiti  e  le
          attribuzioni gia' svolti dal magistrato  delle  acque  sono
          trasferiti al provveditorato interregionale  per  le  opere
          pubbliche competente per territorio. E' altresi'  soppresso
          il Comitato tecnico di magistratura, di cui all'articolo  4
          della  citata  legge  n.  257   del   1907.   Il   comitato
          tecnico-amministrativo istituito presso  il  provveditorato
          di cui al primo periodo e' competente  a  pronunciarsi  sui
          progetti di cui all'articolo 9, comma 7,  lettera  a),  del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 11 febbraio  2014,  n.  72,  anche  quando  il
          relativo importo ecceda i 25 milioni di euro.  Con  decreto
          del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare
          entro il 31 marzo 2015 su proposta  del  Ministro  per  gli
          affari  regionali  e  le  autonomie,  di  concerto  con  il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa
          intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo
          8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e
          successive modificazioni, sono individuate le funzioni gia'
          esercitate dal citato magistrato delle acque da  trasferire
          alla  citta'  metropolitana  di  Venezia,  in  materia   di
          salvaguardia e di risanamento della  citta'  di  Venezia  e
          dell'ambiente  lagunare,   di   polizia   lagunare   e   di
          organizzazione della vigilanza lagunare, nonche' di  tutela
          dall'inquinamento delle acque. Con il medesimo decreto sono
          individuate, altresi',  le  risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali da assegnare alla stessa  citta'  metropolitana
          in relazione alle funzioni trasferite. 
              4.  All'articolo  47,  comma  2,  quarto  periodo,  del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le  parole
          da: ", presieduto" fino a "Ministri" sono sostituite  dalle
          seguenti: "Il Presidente del predetto Tavolo e' individuato
          dal Ministro delegato per la semplificazione e la  pubblica
          amministrazione." 
              < < Art. 38. (Processo amministrativo digitale) 
              In vigore dal 27 giugno 2015 
              1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          di  cui  all'articolo  13  dell'Allegato   2   al   decreto
          legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  e'  adottato  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto.  Il  Consiglio  di
          Presidenza della giustizia amministrativa e  l'Agenzia  per
          l'Italia digitale  rendono  il  loro  avviso  entro  trenta
          giorni dalla richiesta, decorsi i quali si  puo'  procedere
          in assenza dello stesso. 
              1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il comma  2-bis
          dell'articolo 136 del codice del  processo  amministrativo,
          di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010,
          n. 104, e' sostituito dal seguente: 
              "2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti  del  giudice,
          dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e
          delle  parti  sono   sottoscritti   con   firma   digitale.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.\" > > . 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  129  e  136
          dell'Allegato 1 nonche' gli articoli 2 e 5 dell'Allegato  2
          del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104  (Attuazione
          dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
          delega  al   governo   per   il   riordino   del   processo
          amministrativo),  cosi'  come  modificato  dalla   presente
          legge: 
              "Art. 129. Giudizio avverso gli atti di esclusione  dal
          procedimento  preparatorio  per   le   elezioni   comunali,
          provinciali e regionali. 
              In vigore dal 3 ottobre 2012 
              1. I provvedimenti immediatamente  lesivi  del  diritto
          del ricorrente a  partecipare  al  procedimento  elettorale
          preparatorio  per  le  elezioni  comunali,  provinciali   e
          regionali e  per  il  rinnovo  dei  membri  del  Parlamento
          europeo spettanti all'Italia sono  impugnabili  innanzi  al
          tribunale amministrativo regionale competente  nel  termine
          di  tre  giorni   dalla   pubblicazione,   anche   mediante
          affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista,  degli
          atti impugnati. 
              2. Gli atti diversi da quelli di cui al  comma  1  sono
          impugnati  alla  conclusione  del  procedimento  unitamente
          all'atto di proclamazione degli eletti. 
              3. Il ricorso di  cui  al  comma  1,  nel  termine  ivi
          previsto, deve essere, a pena di decadenza: 
              a) notificato, direttamente dal ricorrente  o  dal  suo
          difensore, esclusivamente mediante consegna diretta,  posta
          elettronica certificata o fax, all'ufficio che  ha  emanato
          l'atto impugnato, alla Prefettura e,  ove  possibile,  agli
          eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha
          emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante
          affissione di una sua copia  integrale  in  appositi  spazi
          all'uopo destinati sempre accessibili al  pubblico  e  tale
          pubblicazione ha valore di notifica per  pubblici  proclami
          per tutti i controinteressati; la notificazione si  ha  per
          avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; 
              b) depositato presso la segreteria del tribunale adito,
          che  provvede  a  pubblicarlo  sul  sito   internet   della
          giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi  spazi
          accessibili al pubblico. 
              4. Le parti, ove stiano in giudizio personalmente e non
          siano  titolari   di   indirizzi   di   posta   elettronica
          certificata  risultanti  dai  pubblici  elenchi,  indicano,
          rispettivamente nel ricorso o negli atti  di  costituzione,
          l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di
          fax  da  valere  per   ogni   eventuale   comunicazione   e
          notificazione. 
              5.  L'udienza  di   discussione   si   celebra,   senza
          possibilita'  di  rinvio  anche  in  presenza  di   ricorso
          incidentale, nel termine di tre  giorni  dal  deposito  del
          ricorso,  senza   avvisi.   Alla   notifica   del   ricorso
          incidentale si  provvede  con  le  forme  previste  per  il
          ricorso principale. 
              6. Il giudizio e'  deciso  all'esito  dell'udienza  con
          sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso
          giorno. La relativa motivazione puo' consistere anche in un
          mero richiamo delle argomentazioni contenute negli  scritti
          delle parti che il giudice  ha  inteso  accogliere  e  fare
          proprie. 
              7.  La  sentenza  non  appellata  e'  comunicata  senza
          indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio  che  ha
          emanato l'atto impugnato. 
              8. Il ricorso di appello, nel  termine  di  due  giorni
          dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena  di
          decadenza: 
              a) notificato, direttamente dal ricorrente  o  dal  suo
          difensore, esclusivamente mediante consegna diretta,  posta
          elettronica certificata o fax, all'ufficio che  ha  emanato
          l'atto impugnato, alla Prefettura e,  ove  possibile,  agli
          eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha
          emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante
          affissione di una sua copia  integrale  in  appositi  spazi
          all'uopo destinati sempre accessibili al  pubblico  e  tale
          pubblicazione ha valore di notifica per  pubblici  proclami
          per tutti i controinteressati; la notificazione si  ha  per
          avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le
          parti  costituite  nel   giudizio   di   primo   grado   la
          trasmissione  si  effettua  presso  l'indirizzo  di   posta
          elettronica certificata o il numero di fax  indicato  negli
          atti difensivi ai sensi del comma 4; 
              b)   depositato   in   copia   presso   il    tribunale
          amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo
          grado, il quale provvede ad affiggerlo  in  appositi  spazi
          accessibili al pubblico; 
              c) depositato presso la  segreteria  del  Consiglio  di
          Stato, che provvede a pubblicarlo nel sito  internet  della
          giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi  spazi
          accessibili al pubblico. 
              9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni
          del presente articolo. 
              10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si  applicano  le
          disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54,  commi
          1 e 2." 
              "Art.  136.  Disposizioni  sulle  comunicazioni  e  sui
          depositi informatici. 
              In vigore dal 19 agosto 2014 
              1. I difensori indicano nel ricorso o  nel  primo  atto
          difensivo un recapito di fax, che puo' essere anche diverso
          da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo  fax
          e'  eseguita   esclusivamente   qualora   sia   impossibile
          effettuare  la   comunicazione   all'indirizzo   di   posta
          elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per
          mancato  funzionamento  del   sistema   informatico   della
          giustizia amministrativa. E' onere dei difensori comunicare
          alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del
          recapito di fax. 
              2. I difensori costituiti, le parti  nei  casi  in  cui
          stiano  in  giudizio  personalmente  e  gli  ausiliari  del
          giudice  depositano  tutti  gli  atti  e  i  documenti  con
          modalita' telematiche. In casi eccezionali,  il  presidente
          puo' dispensare  dall'osservanza  di  quanto  previsto  dal
          presente  comma,  secondo  quanto  previsto  dalle   regole
          tecniche di cui all'articolo 13 delle norme di attuazione. 
              2-bis. Tutti gli atti e i  provvedimenti  del  giudice,
          dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e
          delle  parti  possono   essere   sottoscritti   con   firma
          digitale." 
              "Art. 2. Ruoli e registri particolari,  collazione  dei
          provvedimenti e forme di comunicazione. 
              In vigore dal 8 dicembre 2011 
              1.   Le   segreterie   degli   organi   di    giustizia
          amministrativa tengono i seguenti registri: 
              a) il registro delle istanze di fissazione di  udienza,
          vistato  e  firmato  in  ciascun  foglio   dal   segretario
          generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di
          cui il registro si compone; 
              b) il registro delle istanze di prelievo; 
              c) il registro per i processi verbali di udienza; 
              d) il  registro  dei  decreti  e  delle  ordinanze  del
          presidente; 
              e) il registro delle ordinanze cautelari; 
              f)  il  registro   delle   sentenze   e   degli   altri
          provvedimenti collegiali; 
              g) il registro dei ricorsi trattati  con  il  beneficio
          del patrocinio a spese dello Stato; 
              g-bis)  il  registro  dei  provvedimenti  dell'Adunanza
          plenaria. 
              2.  Il  segretario,  ricevuta  l'istanza  di  cui  alle
          lettere a) e b) del comma 1, ne fa annotazione nei relativi
          registri e ne rilascia ricevuta, se richiesta. 
              3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del  comma
          1  sono  annotati  gli  estremi  della  comunicazione   dei
          provvedimenti. 
              4. La segreteria cura la formazione dei  ruoli  secondo
          le disposizioni del presidente. 
              5.(abrogato) 
              6. La segreteria effettua le comunicazioni  alle  parti
          ai  sensi  dell'articolo  136,  comma  1,  del  codice,  o,
          altrimenti,  nelle  forme  di  cui  all'articolo  45  delle
          disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
          civile." 
              "Art. 5. Formazione e tenuta dei fascicoli di  parte  e
          d'ufficio. Surrogazione di copie agli originali mancanti  e
          ricostituzione di atti. 
              In vigore dal 16 settembre 2010 
              1. Ciascuna parte, all'atto della propria  costituzione
          in giudizio, consegna il proprio fascicolo, contenente  gli
          originali  degli  atti  ed  i  documenti  di  cui   intende
          avvalersi nonche' il relativo indice. 
              2.(abrogato) 
              3. Allorche' riceve il deposito dell'atto  introduttivo
          del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio in
          formato digitale, corredato  di  indice  cronologico  degli
          atti e documenti delle parti, dei verbali  di  udienza  per
          estratto, di ogni atto e  provvedimento  del  giudice,  dei
          suoi ausiliari e della segreteria. 
              4. Il segretario, dopo aver controllato la  regolarita'
          anche fiscale degli atti  e  dei  documenti  depositati  da
          ciascuna parte, data e sottoscrive l'indice  del  fascicolo
          ogni  qualvolta  viene  inserito  in  esso  un  atto  o  un
          documento. 
              5. In caso di  smarrimento,  furto  o  distruzione  del
          fascicolo d'ufficio o di singoli  atti  il  presidente  del
          tribunale o della sezione, ovvero, se la questione sorge in
          udienza, il collegio, ne da' comunicazione al segretario  e
          alle parti al fine, rispettivamente, di ricerca o  deposito
          di copia autentica, che tiene luogo dell'originale. Qualora
          non si rinvenga copia autentica il presidente, con decreto,
          fissa una camera di consiglio, di cui e' dato  avviso  alle
          parti, per la ricostruzione degli atti o del fascicolo.  Il
          collegio, con ordinanza,  accerta  il  contenuto  dell'atto
          mancante e stabilisce se, e in  quale  tenore,  esso  debba
          essere ricostituito;  se  non  e'  possibile  accertare  il
          contenuto dell'atto il collegio ne ordina la  rinnovazione,
          se necessario e possibile, prescrivendone il modo.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16,  comma  1,  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  132,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (Misure
          urgenti di degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi
          per la definizione dell'arretrato in  materia  di  processo
          civile): 
              "Art. 16. Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e
          riduzione delle ferie dei magistrati  e  degli  avvocati  e
          procuratori dello Stato 
              In vigore dal 11 novembre 2014 
              1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le
          parole «dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono
          sostituite dalle seguenti: «dal 1° al 31 agosto di  ciascun
          anno». 
              2. - 3. - 4. (Omissis)". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 54 dell'Allegato  1
          del citato decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, cosi'
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 54. Deposito tardivo di  memorie  e  documenti  e
          sospensione dei termini. 
              In vigore dal 8 dicembre 2011 
              1. La presentazione tardiva di memorie o documenti puo'
          essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di  parte,
          dal collegio, assicurando comunque il  pieno  rispetto  del
          diritto delle controparti al contraddittorio su tali  atti,
          qualora la produzione nel termine di  legge  sia  risultata
          estremamente difficile. 
              2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto  al
          31 agosto di ciascun anno. 
              3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2  non
          si applica al procedimento cautelare." 
              Riferimento normativo all'articolo 20bis 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  43  del  citato
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, cosi' come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 43 (Disposizioni in tema di informatizzazione del
          processo contabile) 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1. I giudizi  dinanzi  alla  Corte  dei  conti  possono
          essere svolti con modalita' informatiche e telematiche e  i
          relativi atti processuali sono validi e rilevanti  a  tutti
          gli  effetti   di   legge,   purche'   sia   garantita   la
          riferibilita' soggettiva, l'integrita' dei contenuti  e  la
          riservatezza dei dati personali, in conformita' ai principi
          stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e
          successive modificazioni. Le  relative  regole  tecniche  e
          procedurali  sono  stabilite   con   i   decreti   di   cui
          all'articolo 20 bis del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012, n. 221. 
              2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          di cui agli articoli 16,  16-ter,  16-quater,  16-decies  e
          16-undecies del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, e  successive  modificazioni,  in  base  alle
          indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i
          decreti di cui al comma 1 del presente articolo. 
              3. Il pubblico  ministero  contabile  puo'  effettuare,
          secondo le regole stabilite con i decreti di cui  al  comma
          1, le notificazioni previste dall'ordinamento  direttamente
          ad uno degli indirizzi di posta elettronica certificata  di
          cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre  2012,
          n. 179,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre 2012, n. 221.". 
              Riferimento normativo all'articolo 21 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 425, della
          citata  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,   cosi'   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. 
              Comma 425 
              In vigore dal 27 giugno 2015 
              425.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  avvia,  presso  le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          le  agenzie,  le  universita'  e  gli  enti  pubblici   non
          economici, ivi compresi  quelli  di  cui  all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
          esclusione del personale non  amministrativo  dei  comparti
          sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,
          del  comparto  scuola,  AFAM  ed  enti  di   ricerca,   una
          ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
          personale  di  cui  al  comma  422  del  presente  articolo
          interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di
          cui al  presente  comma  comunicano  un  numero  di  posti,
          soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente,
          sul piano finanziario, alla  disponibilita'  delle  risorse
          destinate, per gli anni 2015 e  2016,  alle  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato  secondo  la   normativa
          vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione  dei
          vincitori di concorsi pubblici collocati nelle  graduatorie
          vigenti o approvate alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge. Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica
          pubblica l'elenco dei posti  comunicati  nel  proprio  sito
          istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente
          comma si svolgono secondo le modalita' e  le  priorita'  di
          cui al  comma  423,  procedendo  in  via  prioritaria  alla
          ricollocazione presso gli uffici giudiziari  e  facendo  in
          tal caso ricorso al fondo di  cui  all'articolo  30,  comma
          2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  prescindendo
          dall'acquisizione al medesimo fondo del 50  per  cento  del
          trattamento economico  spettante  al  personale  trasferito
          facente capo all'amministrazione cedente.  Nelle  more  del
          completamento del procedimento di  cui  al  presente  comma
          alle  amministrazioni  e'  fatto  divieto   di   effettuare
          assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni  effettuate
          in violazione del presente comma sono nulle.  Il  Ministero
          della giustizia, in  aggiunta  alle  procedure  di  cui  al
          presente comma e con le medesime modalita',  acquisisce,  a
          valere sul fondo  istituito  ai  sensi  del  comma  96,  un
          contingente  massimo   di   2.000   unita'   di   personale
          amministrativo proveniente dagli enti  di  area  vasta,  da
          inquadrare nel ruolo dell'amministrazione  giudiziaria.  Il
          Ministero della giustizia, in aggiunta  alle  procedure  di
          cui  al  presente  comma  e  con  le  medesime   modalita',
          acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma
          96, un contingente massimo di  2.000  unita'  di  personale
          amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui
          1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso  dell'anno
          2017,  da   inquadrare   nel   ruolo   dell'amministrazione
          giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei
          contratti o accordi collettivi nazionali, la  procedura  di
          acquisizione di personale  di  cui  al  presente  comma  ha
          carattere  prioritario   su   ogni   altra   procedura   di
          trasferimento   all'interno   dell'amministrazione    della
          giustizia.".