(( Art. 21-septies 
 
 
          Garanzie dell'accordo o del piano del consumatore 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012,  n.
3, e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo  o  di  piano  del
consumatore presentata da parte di chi  svolge  attivita'  d'impresa,
possono prestare le garanzie di  cui  al  comma  2  i  consorzi  fidi
autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e  successive  modificazioni,
nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti  all'albo   previsto
dall'articolo  106  del  medesimo  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati
al controllo della  Banca  d'Italia.  Le  associazioni  antiracket  e
antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero  dell'interno
possono  destinare  contributi  per   la   chiusura   di   precedenti
esposizioni debitorie nel percorso di recupero da  sovraindebitamento
cosi' come definito e disciplinato dalla presente legge. Il  rimborso
di tali contributi e' regolato all'interno della proposta di  accordo
o di piano del consumatore" )).