Art. 69 
 
 
                           (Etichettature) 
 
  1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  che  intendono  acquistare
lavori,  forniture   o   servizi   con   specifiche   caratteristiche
ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche
tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle  condizioni  relative
all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di
prova che i lavori, le  forniture  o  i  servizi  corrispondono  alle
caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le  seguenti
condizioni: 
  a) i requisiti  per  l'etichettatura  sono  idonei  a  definire  le
caratteristiche dei lavori, delle forniture  e  dei  servizi  oggetto
dell'appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi; 
  b)  i  requisiti  per  l'etichettatura  sono  basati   su   criteri
oggettivi, verificabili e non discriminatori; 
  c) le etichettature  sono  stabilite  nell'ambito  di  un  apposito
procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare  tutte
le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i  consumatori,  le
parti sociali, i produttori, i distributori e le  organizzazioni  non
governative; 
  d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate; 
  e) i requisiti per l'etichettatura  sono  stabiliti  da  terzi  sui
quali l'operatore economico che  richiede  l'etichettatura  non  puo'
esercitare un'influenza determinante. 
  2. Se  le  amministrazioni  aggiudicatrici  non  richiedono  che  i
lavori, le forniture o i servizi soddisfino  tutti  i  requisiti  per
l'etichettatura, indicano a quali requisiti per l'etichettatura fanno
riferimento.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici   che    esigono
un'etichettatura  specifica  accettano  tutte  le  etichettature  che
confermano che i lavori,  le  forniture  o  i  servizi  soddisfano  i
requisiti equivalenti. 
  3. Se un operatore economico dimostra di non avere la  possibilita'
di ottenere l'etichettatura specifica  indicata  dall'amministrazione
aggiudicatrice  o  un'etichettatura  equivalente  entro   i   termini
richiesti, per  motivi  ad  esso  non  imputabili,  l'amministrazione
aggiudicatrice  accetta  altri  mezzi  di  prova,  ivi  compresa  una
documentazione tecnica del fabbricante, idonei  a  dimostrare  che  i
lavori,  le  forniture  o  i  servizi   che   l'operatore   economico
interessato deve prestare soddisfano i  requisiti  dell'etichettatura
specifica  o  i  requisiti  specifici  indicati  dall'amministrazione
aggiudicatrice. 
  4. Quando un'etichettatura  soddisfa  le  condizioni  indicate  nel
comma 1, lettere b), c),  d)  ed  e),  ma  stabilisce  requisiti  non
collegati all'oggetto dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici
non possono  esigere  l'etichettatura  in  quanto  tale,  ma  possono
definire le  specifiche  tecniche  con  riferimento  alle  specifiche
dettagliate di tale etichettatura,  o,  all'occorrenza,  a  parti  di
queste, connesse all'oggetto dell'appalto e  idonee  a  definirne  le
caratteristiche.