Art. 27 Attribuzioni del responsabile del laboratorio centrale 1. Titolare del trattamento del laboratorio centrale ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e' il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 2. Responsabile del laboratorio centrale e del trattamento dati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e' il Direttore dell'ufficio del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, che esercita le funzioni di responsabile del trattamento dati senza facolta' di delega. 3. Il responsabile del laboratorio centrale assicura l'organizzazione ed il funzionamento del laboratorio centrale; identifica i metodi accreditati e le procedure tecniche idonee per la tipizzazione del DNA, nonche' le procedure adottate per la conservazione e distruzione dei campioni biologici; individua l'amministratore di sistema; individua i corsi di formazione specifici per il personale del laboratorio ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; predispone il piano della sicurezza ed il manuale della qualita' del laboratorio. 4. Il responsabile del laboratorio centrale e' responsabile della valutazione dei rischi sul lavoro, direttamente o tramite individuazione di una figura professionale idonea alla valutazione, nonche' della gestione del personale assegnato.
Note all'art. 27: - Per il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 29 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note all'art. 26. - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.