Art. 40 
 
 
                  Comitato nazionale vini DOP e IGP 
 
  1. Il comitato nazionale vini DOP e IGP e' organo del Ministero. Ha
competenza  consultiva  e  propositiva  in  materia   di   tutela   e
valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP. 
  2. Il comitato di cui al comma 1 e' composto dal presidente  e  dai
seguenti membri, nominati dal Ministro: 
    a) tre funzionari del Ministero; 
    b) tre membri  esperti,  particolarmente  competenti  in  materie
tecniche, scientifiche  e  legislative  attinenti  al  settore  della
viticoltura e dell'enologia; 
    c)  due  membri  designati  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, in rappresentanza e in  qualita'  di  coordinatori  delle
regioni; 
    d)  un  membro  esperto  nel  settore  vitivinicolo  di  qualita'
designato dall'Ordine nazionale dei dottori agronomi  e  dei  dottori
forestali; 
    e) un membro designato  dall'unione  nazionale  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e  agricoltura,  in  rappresentanza
delle camere stesse; 
    f)  un  membro  designato  dall'Associazione  enologi  enotecnici
italiani; 
    g) un membro designato dalla Federazione nazionale  dei  consorzi
volontari di cui all'articolo  41,  in  rappresentanza  dei  consorzi
stessi; 
    h)   tre   membri   designati   dalle   organizzazioni   agricole
maggiormente rappresentative; 
    i) due membri designati dalle organizzazioni di rappresentanza  e
tutela delle cantine sociali e delle cooperative agricole; 
    l) due membri designati dalle  organizzazioni  degli  industriali
vinicoli. 
  3. Qualora il comitato tratti questioni attinenti a una DOP  ovvero
a una IGT,  partecipano  alla  riunione,  con  diritto  di  voto,  un
rappresentante della regione interessata, nonche'  un  rappresentante
del Consorzio di tutela autorizzato ai sensi dell'articolo 41,  senza
diritto di voto. 
  4. In relazione alle competenze di cui al comma 1, su incarico  del
Ministero, possono partecipare  alle  riunioni  del  comitato,  senza
diritto di voto, uno o piu'  esperti  particolarmente  competenti  su
specifiche questioni tecniche, economiche o legislative trattate  dal
comitato stesso. 
  5. Il presidente e i componenti del comitato durano in  carica  tre
anni e possono  essere  riconfermati  per  non  piu'  di  due  volte.
L'incarico di membro effettivo  del  comitato  e'  incompatibile  con
incarichi dirigenziali o di responsabilita' svolti  presso  organismi
di certificazione o altre organizzazioni aventi analoghe  competenze.
Il Ministro, con proprio decreto, definisce l'ambito di  applicazione
delle disposizioni di cui al presente comma. 
  6. Il comitato: 
    a) esprime il proprio parere secondo le modalita' previste  dalla
presente legge, nonche', su richiesta del Ministero,  su  ogni  altra
questione relativa al settore vitivinicolo; 
    b)  collabora  con  i  competenti  organi  statali  e   regionali
all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di  produzione
relativi ai prodotti a DO o a IG. 
  7. Le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del  comitato
sono assicurate da funzionari del Ministero nominati con decreto  del
Ministero.