Art. 170 
 
                       Cessione del compendio 
 
  1. Qualora le  offerte  vincolanti  per  l'acquisto  del  Compendio
Ceduto  prevedano  quale  condizione  la  concessione  di  misure  di
sostegno pubblico,  la  Banca  d'Italia  le  trasmette  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. Sono trasmesse le sole offerte per  le
quali la Banca d'Italia attesta che: 
    a) l'offerente ha  una  situazione  patrimoniale,  finanziaria  e
organizzativa idonea, anche in relazione  alla  dimensione  dei  suoi
attivi  rapportati  a  quelli  del  Compendio  Ceduto,  a   sostenere
l'acquisizione del Compendio Ceduto e a  integrare  quest'ultimo  nei
propri processi e nella propria  organizzazione  aziendale  entro  un
anno dall'acquisizione; 
    b) tra l'offerente  e  la  banca  posta  in  liquidazione  coatta
amministrativa  non  sussistono  rapporti  di  controllo   ai   sensi
dell'articolo 23 del Testo unico bancario; 
    c) l'offerente e' autorizzato a svolgere l'attivita'  bancaria  e
le  altre  attivita'  svolte  dalla  banca  in  liquidazione   coatta
amministrativa in relazione al Compendio Ceduto; 
    d) il Compendio  Ceduto  non  comprende  le  passivita'  indicate
all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv),  del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180; 
    e)   non   vi    sono    condizioni    ostative    al    rilascio
dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 90,  comma  2,  del  Testo
unico bancario. 
  2. La Banca d'Italia attesta che: 
    a) la  cessione  non  e'  attuabile  senza  ricorso  al  sostegno
pubblico, evidenziando  le  motivazioni  per  le  quali  il  supporto
pubblico e' necessario per l'ordinato svolgimento della liquidazione,
anche alla luce delle valutazioni espresse dal  sistema  di  garanzia
dei depositi in merito alla possibilita' di effettuare interventi  ai
sensi dell'articolo 96-bis del Testo unico  bancario;  qualora  siano
state presentate offerte che non prevedono il  sostegno  pubblico  la
Banca d'Italia motiva le ragioni dell'esclusione delle stesse; 
    b) le  offerte  sono  state  individuate,  anche  sulla  base  di
trattative  a  livello  individuale,  nell'ambito  di  una  procedura
aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta
di acquisto piu' conveniente,  in  conformita'  al  quadro  normativo
dell'Unione europea sugli aiuti di Stato; 
    c) le offerte trasmesse sono idonee a garantire  la  liquidazione
ordinata della banca e il mantenimento  della  redditivita'  a  lungo
termine  del  soggetto  risultante  dalla  cessione,  indicando   per
ciascuna di esse le ragioni sottese alla propria valutazione. 
  3. Le offerte di  acquisto  del  Compendio  Ceduto  contengono  gli
impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea  sugli
aiuti di Stato, inclusa la comunicazione  della  Commissione  Europea
2013/C-216/01, con particolare riguardo a quelli  ivi  stabiliti  dal
paragrafo 6.4, al divieto di  utilizzo  dei  segni  distintivi  della
banca in liquidazione coatta amministrativa e agli ulteriori  impegni
eventualmente indicati dalla Commissione europea, nella  decisione  o
nell'autorizzazione di cui all'articolo 169,  comma  5,  al  fine  di
limitare le distorsioni della parita' concorrenziale e assicurare  la
redditivita' dell'Acquirente dopo l'acquisizione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  23  del  citato
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: 
              «Art. 23 Nozione di controllo 
              1. Ai fini del presente  capo  il  controllo  sussiste,
          anche con riferimento a soggetti  diversi  dalle  societa',
          nei  casi  previsti  dall'articolo  2359,  commi  primo   e
          secondo, del codice civile e in presenza di contratti o  di
          clausole statutarie che abbiano per oggetto o  per  effetto
          il  potere  di  esercitare  l'attivita'  di   direzione   e
          coordinamento. 
              2. Il controllo  si  considera  esistente  nella  forma
          dell'influenza dominante, salvo prova contraria,  allorche'
          ricorra una delle seguenti situazioni: 
              1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi,
          ha il diritto di nominare o revocare la  maggioranza  degli
          amministratori  o  del  consiglio  di  sorveglianza  ovvero
          dispone da solo della maggioranza dei voti  ai  fini  delle
          deliberazioni relative alle materie di  cui  agli  articoli
          2364 e 2364-bis del codice civile; 
              2) possesso di partecipazioni idonee  a  consentire  la
          nomina  o  la  revoca  della  maggioranza  dei  membri  del
          consiglio   di   amministrazione   o   del   consiglio   di
          sorveglianza; 
              3)  sussistenza  di  rapporti,  anche  tra   soci,   di
          carattere finanziario ed organizzativo idonei a  conseguire
          uno dei seguenti effetti: 
              a) la trasmissione degli utili o delle perdite; 
              b) il coordinamento  della  gestione  dell'impresa  con
          quella di altre imprese ai fini del  perseguimento  di  uno
          scopo comune; 
              c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a  quelli
          derivanti dalle partecipazioni possedute; 
              d)  l'attribuzione,  a  soggetti  diversi   da   quelli
          legittimati in base alla titolarita' delle  partecipazioni,
          di  poteri  nella  scelta  degli   amministratori   o   dei
          componenti del consiglio di sorveglianza  o  dei  dirigenti
          delle imprese; 
              4) assoggettamento a direzione  comune,  in  base  alla
          composizione  degli  organi  amministrativi  o  per   altri
          concordanti elementi.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 52  del
          citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180: 
              «Art. 52 Trattamento degli azionisti e dei creditori 
              1.  Il   bail-in   e'   attuato   allocando   l'importo
          determinato ai sensi dell'articolo 51 secondo  l'ordine  di
          seguito indicato: 
              a) sono ridotti, fino alla  concorrenza  delle  perdite
          quantificate dalla valutazione prevista dal Capo I, Sezione
          II: 
              i) le riserve e il capitale  rappresentato  da  azioni,
          anche non computate  nel  capitale  regolamentare,  nonche'
          dagli altri strumenti finanziari computabili  nel  capitale
          primario  di  classe  1,  con  conseguente  estinzione  dei
          relativi diritti amministrativi e patrimoniali; 
              ii) il valore  nominale  degli  strumenti  di  capitale
          aggiuntivo di classe 1, anche per la  parte  non  computata
          nel capitale regolamentare; 
              iii) il valore nominale degli  elementi  di  classe  2,
          anche   per   la   parte   non   computata   nel   capitale
          regolamentare; 
              iv) il valore nominale dei debiti  subordinati  diversi
          dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o  dagli
          elementi di classe 2; 
              v)  il  valore  nominale  delle   restanti   passivita'
          ammissibili; 
              b) una volta assorbite le  perdite,  o  in  assenza  di
          perdite, gli strumenti di capitale aggiuntivo di  classe  1
          sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili
          nel capitale primario di classe 1; 
              c) se le misure precedenti non  sono  sufficienti,  gli
          elementi di classe 2 sono convertiti, in tutto o in  parte,
          in azioni computabili nel capitale primario di classe 1; 
              d) se le misure  precedenti  non  sono  sufficienti,  i
          debiti subordinati  diversi  dagli  strumenti  di  capitale
          aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di  classe  2  sono
          convertiti in azioni computabili nel capitale  primario  di
          classe 1; 
              e) se le misure precedenti  non  sono  sufficienti,  le
          restanti passivita' ammissibili sono convertite  in  azioni
          computabili nel capitale primario di classe 1. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo degli articoli  90,  comma  2,  e
          96-bis del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385: 
              «Art. 90 Liquidazione dell''attivo 
              1. Omissis 
              2. I commissari, con il parere favorevole del  comitato
          di  sorveglianza  e  previa  autorizzazione   della   Banca
          d'Italia, possono cedere attivita' e passivita', l'azienda,
          rami  d'azienda   nonche'   beni   e   rapporti   giuridici
          individuabili in blocco. Quando non ricorrono le condizioni
          per l'intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti  o
          l'intervento  di  questi  e'  insufficiente,  al  fine   di
          favorire lo svolgimento  della  liquidazione,  la  cessione
          puo' avere ad oggetto passivita' anche solo per  una  quota
          di ciascuna di esse. Resta in ogni caso fermo  il  rispetto
          della parita' di  trattamento  dei  creditori  e  del  loro
          ordine di priorita'.» e dopo le parole:  «risultanti  dallo
          stato passivo» sono inserite le seguenti: «,  tenuto  conto
          dell'esito delle eventuali opposizioni presentate ai  sensi
          dell'articolo 87. La cessione puo'  avvenire  in  qualsiasi
          stadio della procedura,  anche  prima  del  deposito  dello
          stato passivo; il cessionario risponde comunque delle  sole
          passivita' risultanti dallo stato passivo. Si applicano  le
          disposizioni dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, anche quando  il
          cessionario non sia una banca o uno  degli  altri  soggetti
          previsti dal comma 7 del medesimo articolo. 
              Omissis.» 
              «Art. 96-bis Interventi 
              1. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti: 
              a) delle banche  italiane  aderenti,  incluse  le  loro
          succursali comunitarie e, se  previsto  dallo  statuto,  le
          loro succursali extracomunitarie; 
              b)   delle    succursali    italiane    delle    banche
          extracomunitarie aderenti; 
              c) delle succursali italiane delle  banche  comunitarie
          aderenti. 
              1-bis. I sistemi di garanzia: 
              a)  effettuano,  nei  limiti  e  secondo  le  modalita'
          indicati negli articoli 96-bis.1 e 96-bis.2,  rimborsi  nei
          casi di liquidazione  coatta  amministrativa  delle  banche
          italiane   e   delle   succursali   italiane   di    banche
          extracomunitarie; per le succursali di  banche  comunitarie
          operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa a
          un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo  se
          e' intervenuto  il  sistema  di  garanzia  dello  Stato  di
          appartenenza; 
              b) contribuiscono al  finanziamento  della  risoluzione
          delle banche italiane e delle succursali italiane di banche
          extracomunitarie secondo le modalita' e nei limiti previsti
          dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; 
              c) se previsto dallo statuto,  possono  intervenire  in
          operazioni di cessione di attivita',  passivita',  aziende,
          rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili  in
          blocco di  cui  all'articolo  90,  comma  2,  se  il  costo
          dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo
          quanto   ragionevolmente   prevedibile   in    base    alle
          informazioni  disponibili   al   momento   dell'intervento,
          dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi; 
              d)  se  previsto  dallo  statuto,  possono   effettuare
          interventi nei confronti di banche  italiane  e  succursali
          italiane di banche extracomunitarie per superare  lo  stato
          di dissesto o di rischio di dissesto  di  cui  all'articolo
          17,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  16
          novembre 2015, n. 180. 
              1-ter. Lo statuto del  sistema  di  garanzia  definisce
          modalita' e condizioni degli interventi  di  cui  al  comma
          1-bis, lettera d), con particolare riguardo a: 
              a)   gli   impegni   che    la    banca    beneficiaria
          dell'intervento  deve  assumere  per  rafforzare  i  propri
          presidi dei  rischi  anche  al  fine  di  non  pregiudicare
          l'accesso dei depositanti ai depositi; 
              b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dalla
          banca ai sensi della lettera a) ; 
              c) il costo dell'intervento, che non  supera  il  costo
          che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile,
          dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi
          previsti dalla legge o dallo statuto. 
              1-quater. L'intervento di cui al comma  1-bis,  lettera
          d),  puo'  essere  effettuato,  se  la  Banca  d'Italia  ha
          accertato che: 
              a) non e' stata avviata  un'azione  di  risoluzione  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 1,  lettera  f),  del  decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180]  e  comunque  non  ne
          sussistono le condizioni; e 
              b) la banca beneficiaria dell'intervento e' in grado di
          versare i contributi straordinari  ai  sensi  dell'articolo
          96.2, comma 3. 
              1-quinquies.  Dopo  che  il  sistema  di  garanzia   ha
          effettuato un intervento ai sensi del comma 1-bis,  lettera
          d), le banche aderenti gli  forniscono  senza  indugio,  se
          necessario sotto forma di contributi straordinari,  risorse
          pari a quelle utilizzate per l'intervento, se: 
              a) la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta a
          meno  del  25  per  cento  del  livello-obiettivo  di   cui
          all'articolo 96.1, comma 1, o, se  del  caso,  del  diverso
          livello  stabilito  dal  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3; oppure 
              b) la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta a
          meno di due terzi del livello-obiettivo di cui all'articolo
          96.1,  comma  1,  o,  se  del  caso,  del  diverso  livello
          stabilito dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze  ai
          sensi dell'articolo 96.1, comma 3, ed emerge la  necessita'
          di effettuare il rimborso di depositi protetti. 
              1-sexies.   Finche'   il   livello-obiettivo   di   cui
          all'articolo 96.1, comma 1, o, se  del  caso,  del  diverso
          livello  stabilito  dal  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze  ai  sensi  dell'articolo  96.1,  comma  3  non  e'
          raggiunto, le soglie  di  cui  al  comma  1-quinquies  sono
          riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.