Art. 172 
 
                         Altre disposizioni 
 
  1. Le cessioni di cui all'articolo 169 si considerano  cessioni  di
rami di azienda ai fini del decreto del Presidente  della  Repubblica
del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto  le  cessioni
di cui al periodo precedente, le imposte di  registro,  ipotecaria  e
catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa  di  200  euro
ciascuna. 
  2. Nelle cessioni di cui all'articolo 169, al soggetto  cessionario
e  al  soggetto  cedente  si  applicano  le  disposizioni   previste,
rispettivamente,  per  l'ente-ponte  e  per   l'ente   sottoposto   a
risoluzione dall'articolo 15  del  decreto-legge  14  febbraio  2016,
n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n.49. 
  3. I componenti positivi  derivanti  dagli  interventi  a  sostegno
della cessione di cui all'articolo  169  non  concorrono,  in  quanto
esclusi, alla  formazione  del  reddito  complessivo  ai  fini  delle
imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione
netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito
delle  misure  di  ristrutturazione  aziendale  sovvenzionate  con  i
contributi di  cui  all'articolo  169,  comma  1,  lettera  d),  sono
comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul
reddito e dal valore della  produzione  netta  ai  fini  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. 
  4. Il cessionario non e' obbligato solidalmente con il  cedente  ai
sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231. 
  5.  Sono  escluse  dalla  cessione  le  controversie  relative   ad
attivita' e passivita' escluse dalla stessa e le relative passivita'. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il citato decreto del Presidente della Repubblica del
          26 ottobre  1972,  n.  633  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972, n. 292. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  15  del  citato
          decreto-legge 14 febbraio  2016,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49: 
              «Art. 15 Regime  fiscale  della  cessione  di  diritti,
          attivita' e passivita' di un ente sottoposto a  risoluzione
          a un ente-ponte 
              1. La cessione di diritti, attivita' e passivita' di un
          ente sottoposto a  risoluzione  a  un  ente-ponte,  di  cui
          all'articolo  43,  comma  1,  lettera   b),   del   decreto
          legislativo 16  novembre  2015,  n.  180,  non  costituisce
          realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell'imposta
          sul reddito delle societa' e dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive. I beni ricevuti dall'ente-ponte  sono
          valutati fiscalmente in base  agli  ultimi  valori  fiscali
          riconosciuti in capo all'ente cedente. 
              2.  Dalla  data  in  cui   ha   effetto   la   cessione
          l'ente-ponte subentra nella posizione dell'ente  sottoposto
          a risoluzione in ordine ai diritti, attivita' o  passivita'
          oggetto di cessione, incluse la deduzione o  la  tassazione
          dei  componenti   di   reddito   dell'ente   sottoposto   a
          risoluzione gia' imputati a conto economico  e  non  ancora
          dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione,  e
          nelle deduzioni  derivanti  da  opzioni  di  riallineamento
          dell'avviamento e di altre attivita' immateriali esercitate
          dall'ente sottoposto  a  risoluzione.  Le  perdite  di  cui
          all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente sottoposto a risoluzione
          sono portate in diminuzione del reddito dell'ente-ponte.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  33  del  decreto
          legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  (Disciplina   della
          responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,
          delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di
          personalita' giuridica,  a  norma  dell'articolo  11  della
          legge 29 settembre 2000, n. 300): 
              «Articolo 33 Rilevanza della fusione o della  scissione
          ai fini della reiterazione 
              1.  Nel  caso  di  cessione  dell'azienda   nella   cui
          attivita' e' stato commesso il  reato,  il  cessionario  e'
          solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva
          escussione  dell'ente  cedente  e  nei  limiti  del  valore
          dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 
              2. L'obbligazione  del  cessionario  e'  limitata  alle
          sanzioni  pecuniarie  che  risultano  dai  libri  contabili
          obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi  dei
          quali egli era comunque a conoscenza. 
              3. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche nel caso di conferimento di azienda.»