Art. 39 
 
 
          Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 
                        29 maggio 2017, n. 95 
 
  1. All'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.  95,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti: 
        «a-bis) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica
di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti,  disponibili  al
31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, si provvede: 1) per il
settanta per cento, mediante selezione effettuata con  scrutinio  per
merito comparativo ai sensi dell'articolo 16, comma  1,  lettera  a),
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e superamento di  un
successivo corso di formazione svolto con  le  modalita'  di  cui  al
comma 2; 2) per il restante trenta per cento, mediante  concorso  per
titoli, riservato al personale del ruolo degli  agenti  e  assistenti
che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio  secondo
le modalita' previste dalla precedente lettera a), e  superamento  di
un  successivo  corso  di  formazione  professionale  svolto  con  le
modalita' di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443; 
        a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e 2022,  la
dotazione organica del ruolo dei  sovrintendenti  e'  rispettivamente
incrementata di 550, 350, 300 e 300 unita' soprannumerarie, alla  cui
copertura si provvede ai  sensi  della  lettera  a-bis),  n.  1,  con
decorrenze dal 1 gennaio 2020 al 1 gennaio 2023, in aggiunta ai posti
ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del  31  dicembre
di ogni anno, fermo restando il computo delle carenze  organiche,  ai
sensi del comma 5, del presente decreto. Al  completo  riassorbimento
delle posizioni sovrannumerarie si provvede entro il  2030,  mediante
riduzione dei posti disponibili per le promozioni da  effettuarsi  ai
sensi della lettera a-bis), n. 1, in modo tale che il numero  massimo
delle posizioni sovrannumerarie sia pari a: 
          1) 1190 al 31 dicembre 2024; 
          2) 1072 al 31 dicembre 2025; 
          3) 825 al 31 dicembre 2026; 
          4) 595 al 31 dicembre 2027; 
          5) 230 al 31 dicembre 2028; 
          6) 60 al 31 dicembre 2029; 
          7) 0 al 31 dicembre 2030; 
        a-quater)  in   relazione   alle   procedure   scrutinali   e
concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443»; 
      2) la lettera b) e' soppressa; 
      3) la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente: 
        «b-bis) per i vice sovrintendenti selezionati  in  base  alle
procedure di cui  alle  lettere  a),  a-bis),  a-ter),  il  corso  di
formazione professionale ha la durata non superiore a tre mesi e  non
inferiore a un mese, e le relative modalita' attuative sono stabilite
con  decreto   del   Capo   del   Dipartimento   dell'amministrazione
penitenziaria. Alle procedure di cui alle lettere a) e a-bis), n.  1,
e a-ter), possono partecipare gli assistenti capo che  ricoprono  una
posizione in ruolo non inferiore a quella compresa  entro  il  doppio
dei  posti  riservati  a  tale  personale,   oltre   al   contingente
corrispondente ai posti riservati agli assistenti capo relativo  alle
procedure gia' avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, e a-ter)
e, qualora per le stesse tutti  i  vincitori  non  siano  gia'  stati
immessi nel ruolo dei sovrintendenti»; 
      4) la lettera b-ter) e' soppressa; 
        b) dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti commi: 
          «14-bis.  Le  candidate  ai  concorsi  per  l'accesso  alle
qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia penitenziaria che
si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte  ai
prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale,  e,  se  previsto,   all'accertamento   dell'efficienza
fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima
sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di  tale  stato
di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta,  in  deroga  ai
limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo'  essere  revocato  su
istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in
data compatibile con i  tempi  necessari  per  la  definizione  della
graduatoria. Fermo restando il numero  delle  assunzioni  annualmente
autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono
avviate alla  frequenza  del  primo  corso  di  formazione  utile  in
aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici
sono immesse in  ruolo  con  la  medesima  decorrenza  giuridica  dei
vincitori del concorso per il quale  avevano  presentato  istanza  di
partecipazione  e  con   la   medesima   decorrenza   economica   dei
frequentatori del corso di formazione effettivamente frequentato.  La
posizione in ruolo  e'  determinata  in  base  ai  punteggi  ottenuti
nell'ambito dei suddetti concorso e corso di formazione. 
          14-ter. Fino alla nomina di funzionari del Corpo di polizia
penitenziaria alla qualifica di dirigente  superiore,  gli  incarichi
loro attribuiti dall'articolo 6 del  decreto  legislativo  21  maggio
2000, n.  146  come  modificato  dal  presente  decreto  legislativo,
possono essere attribuiti agli ufficiali del ruolo ad esaurimento del
disciolto Corpo degli agenti di custodia. 
          14-quater. Gli incarichi attribuiti ai dirigenti aggiunti e
ai dirigenti possono essere assegnati ai funzionari  di  entrambe  le
qualifiche, ferma restando la preminenza gerarchica nell'attribuzione
degli incarichi. 
          14-quinquies. In fase di prima  applicazione  dell'articolo
13-sexies della legge 21 maggio 2000, n. 146,  la  permanenza  minima
nella qualifica di dirigente superiore  per  la  nomina  a  dirigente
generale e' fissata in tre anni. 
          14-sexies. Le disposizioni di cui agli articoli 2164 e 1808
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 si applicano anche  agli
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. 
          14-septies. Gli ispettori e gli ispettori tecnici che al 1°
gennaio 2020 hanno maturato una anzianita'  nella  qualifica  pari  o
superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per  l'accesso  alla
qualifica di ispettore capo  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2020,
secondo  le  disposizioni  di  cui  all'articolo   30   del   decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di  cui  all'articolo  21  del
decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. 
          14-octies. Gli ispettori capo e gli ispettori capo  tecnici
in possesso della qualifica al 1 gennaio  2020,  non  inclusi  tra  i
destinatari  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  14-septies  del
presente articolo, sono ammessi, al compimento di almeno  sette  anni
di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso
alla qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore  tecnico,
secondo  le  disposizioni  di  cui  all'articolo   30   del   decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di  cui  all'articolo  21  del
decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. Gli  ispettori  capo  e
gli ispettori capo tecnici  in  possesso,  al  1°  gennaio  2020,  di
un'anzianita', maturata cumulativamente nelle qualifiche di ispettore
e di ispettore  capo,  pari  o  superiore  a  quattordici  anni  sono
ammessi, al compimento di sette  anni  di  effettivo  servizio  nella
qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico,  allo
scrutinio per l'accesso  alla  qualifica  di  sostituto  commissario,
secondo  le  disposizioni  di  cui  all'articolo   30   del   decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di  cui  all'articolo  21  del
decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. 
          14-nonies.  Gli  ispettori  superiori   e   gli   ispettori
superiori tecnici in possesso della qualifica al 1 gennaio 2020  sono
ammessi allo scrutinio per  l'accesso  alla  qualifica  di  sostituto
commissario  e  sostituto  commissario  tecnico,   in   deroga   alle
disposizioni di cui all'articolo 30-ter del  decreto  legislativo  30
ottobre 1992, n.  443  e  di  cui  all'articolo  22-bis  del  decreto
legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al  compimento  di  almeno  sei
anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori
e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica  al  1°
gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano  la  qualifica  di
ispettore superiore sono ammessi allo scrutinio  per  l'accesso  alla
qualifica di sostituto commissario e sostituto  commissario  tecnico,
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo  30-ter  del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992,  n.  443  e  di  cui
all'articolo 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162,
al compimento di almeno cinque anni di  effettivo  servizio  maturati
nella qualifica di ispettore superiore. Gli ispettori superiori e gli
ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio
2020 e che hanno conseguito la qualifica di ispettore superiore o  di
ispettore  superiore  tecnico  nell'anno  2016  sono   ammessi   allo
scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e  di
sostituto commissario tecnico, in deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 30-ter del decreto del Presidente  della  Repubblica  30
ottobre 1992, n.  443  e  di  cui  all'articolo  22-bis  del  decreto
legislativo 9 settembre 2010, n. 162, con decorrenza 1° gennaio 2020,
con successiva ammissione alla  procedura  per  l'attribuzione  della
denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al  1°
gennaio 2025;». 
          14-decies. I vice sovrintendenti e  i  vice  sovrintendenti
tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato  una  anzianita'  nella
qualifica  pari  o  superiore  a  quattro  anni  sono  promossi,  con
decorrenza 1° gennaio 2020, previo  scrutinio  per  merito  assoluto,
alla qualifica di sovrintendente. 
          14-undecies. Il personale in possesso, al 1° gennaio  2020,
della qualifica di sovrintendente accede allo  scrutinio  per  merito
assoluto per la promozione alla qualifica di sovrintendente  capo  di
cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.  443,
e articolo 14 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n.  162,  con
un anno di anticipo rispetto ai cinque anni previsti. 
          14-duodecies. Il personale in possesso, al 1° gennaio 2020,
della qualifica di sovrintendente  capo  accede  alla  procedura  per
l'attribuzione  della  denominazione   di   «coordinatore»   di   cui
all'articolo 15, comma 5-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n.  443,  e  di  cui  all'articolo  10,  comma  4-bis,  del   decreto
legislativo 9 settembre  2010,  n.  162,  con  un  anno  di  anticipo
rispetto ai previsti sei anni. 
          14-terdecies. Agli assistenti capo e agli  assistenti  capo
tecnici che al 1 gennaio  2020  hanno  maturato  un'anzianita'  nella
qualifica pari o superiore a  cinque  anni,  in  assenza  dei  motivi
ostativi di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto  legislativo  30
ottobre 1992, n. 443, e di  cui  all'articolo  4,  comma  4-ter,  del
decreto legislativo 9  settembre  2010,  n.  162,  e'  attribuita  la
denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020. 
          14-quaterdecies. Ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti
capo tecnici che al 1°  gennaio  2020  hanno  maturato  un'anzianita'
nella qualifica pari o superiore a sei anni, in  assenza  dei  motivi
ostativi di cui all'articolo 15, comma 5-ter, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'articolo 10,  comma  4-ter,  del
decreto legislativo 9  settembre  2010,  n.  162,  e'  attribuita  la
denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020. 
          14-quinquiesdecies. Ai sostituti commissari e ai  sostituti
commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio  2020  a
cui non  sono  state  applicate  le  disposizioni  di  cui  ai  commi
14-septies, 14-octies e 14-nonies del presente articolo,  in  assenza
dei motivi ostativi di cui all'articolo  23,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita  la  denominazione
di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di  cui
al comma 4, dal compimento di due anni di  effettivo  servizio  nella
qualifica. Ai sostituti commissari e ai sostituti commissari  tecnici
in servizio al 1° gennaio 2020, che,  entro  la  stessa  data,  hanno
maturato nella qualifica un'anzianita' pari o superiore a due anni e'
attribuita la denominazione  di  «coordinatore»  con  decorrenza,  in
deroga alle disposizioni di cui al precedente comma  4  dalla  stessa
data. 
          14-sexiesdecies.  Nell'anno  2026  e  nell'anno  2027  sono
banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari,  per  titoli  ed
esami, consistenti in  una  prova  scritta  e  in  una  prova  orale,
ciascuno per 350 posti di ispettore superiore, riservati al personale
appartenente alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo
degli ispettori della Polizia penitenziaria in possesso almeno  della
laurea triennale, le cui modalita' di svolgimento sono stabilite  con
decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 
          14-septiesdecies. Nell'anno 2020  e'  bandito  un  concorso
straordinario, per titoli, per 150 posti  di  sostituto  commissario,
riservato al personale  in  possesso  della  qualifica  di  ispettore
superiore alla data del bando che indice il concorso  e  che,  al  31
dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo. Con  decreto
del Capo del  Dipartimento  dell'Amministrazione  penitenziaria  sono
stabilite le modalita' di  svolgimento  del  concorso,  con  adeguata
valorizzazione dell'ammissione con riserva al concorso  da  ispettore
superiore bandito nell'anno  2003.  I  vincitori  del  concorso  sono
ammessi alla procedura  per  l'attribuzione  della  denominazione  di
"coordinatore" con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027». 
 
          Note all'art. 39: 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  44  del  citato
          decreto legislativo 29  maggio  2010,  n.  95,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 44 (Disposizioni  transitorie  e  finali  per  il
          Corpo  di  polizia  penitenziaria).   -   1.   Al   decreto
          legislativo 30 ottobre  1992,  n.  443,  la  tabella  A  e'
          sostituita dalla tabella 37 allegata al  presente  decreto.
          Entro il 31 dicembre 2019 si provvede all'ampliamento della
          dotazione organica dei ruoli  dei  sovrintendenti  e  degli
          ispettori fino al raggiungimento rispettivamente di n. 5300
          e n. 3550 unita', con le modalita' di cui al comma 7. 
              2. Al decreto legislativo 21 maggio 2000,  n.  146,  le
          tabelle D ed E sono sostituite dalle tabella 38 allegata al
          presente decreto. 
              3. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162,  le
          tabelle A e B sono sostituite rispettivamente dalle tabelle
          39 e 40 allegate al presente decreto. 
              4.  Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
          settembre 2006, n. 276, le tabelle D ed F  sono  sostituite
          dalle tabelle 41 e 42 allegate al presente decreto. 
              5. Ferma restando la disciplina vigente in  materia  di
          facolta'  assunzionali,  le  assunzioni   nella   qualifica
          iniziale  del  ruolo  agenti  e  assistenti,   maschile   e
          femminile, del Corpo di polizia penitenziaria  hanno  luogo
          anche in eccedenza rispetto alla consistenza  numerica  del
          ruolo medesimo,  ma  non  oltre  il  limite  delle  vacanze
          esistenti  negli  altri  ruoli  del  Corpo   medesimo.   Le
          conseguenti  posizioni  di  soprannumero  nel  ruolo  degli
          agenti  e  assistenti  sono  riassorbite  per  effetto  dei
          passaggi per qualunque causa  del  personale  del  predetto
          ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori. 
              6. L'incremento  della  dotazione  organica  dei  ruoli
          tecnici previsti dal decreto legislativo 9 settembre  2010,
          n.  162  e'  a  valere  sulle  facolta'  assunzionali   non
          esercitate, dell'anno 2016. 
              7.  Ai  fini  del  compimento  dell'ampliamento   delle
          consistenze organiche dei ruoli dei sovrintendenti e  degli
          ispettori del Corpo di polizia penitenziaria nei limiti  di
          cui al comma 1, si  provvede  con  la  rimodulazione  della
          dotazione organica del ruolo degli  agenti  ed  assistenti,
          con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
          il 31 dicembre di ciascun anno, assicurando l'invarianza di
          spesa. 
              8.  Nella  fase  di  prima  applicazione  del  presente
          decreto: 
                a)  alla  copertura  dei  posti  disponibili  dal  31
          dicembre  2008  al  31  dicembre   2016   nel   ruolo   dei
          sovrintendenti  e  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie
          disponibili per tale organico a  legislazione  vigente,  si
          provvede mediante un concorso straordinario per titoli,  da
          attivare entro il 30 ottobre 2017, riservato  al  personale
          in servizio alla data di indizione del bando, attraverso il
          ricorso a modalita' e  procedure  semplificate  analoghe  a
          quelle previste in attuazione  dell'articolo  2,  comma  5,
          lettera b) del  decreto-legge  28  dicembre  2012,  n.  227
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  febbraio
          2013,  n.  12,  da  stabilire  con  decreto  del  Capo  del
          Dipartimento, secondo le seguenti aliquote: 
                  1) per il 60 per cento dei  posti  disponibili  per
          ciascun anno, riservato agli assistenti capo che  ricoprono
          alla predetta data una posizione in ruolo non  superiore  a
          quella compresa entro il triplo dei  posti  riservati,  che
          non  abbiano  riportato  nell'ultimo  biennio  un  giudizio
          complessivo inferiore a  «buono»  e  sanzione  disciplinare
          piu' grave della deplorazione. Agli stessi e' salvaguardato
          il mantenimento, a domanda, della sede di servizio; 
                  2) per il  restante  40  per  cento,  riservato  al
          personale del ruolo degli agenti  ed  assistenti  che  alla
          predetta data abbiano compiuto almeno 4 anni  di  effettivo
          servizio, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio  un
          giudizio  complessivo  inferiore  a  «buono»   e   sanzione
          disciplinare piu' grave della deplorazione. 
              I posti rimasti scoperti in una delle due aliquote sono
          devoluti all'altra fino alla data di  inizio  del  relativo
          corso di formazione. Gli eventuali posti residuali vanno ad
          aumentare  la   corrispondente   aliquota   relativa   alla
          procedura annuale immediatamente successiva.  Si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2  e  3,  del
          decreto  legislativo  30  ottobre  1992,   n.   443,   come
          modificato dal presente decreto;  
                a-bis) alla copertura dei posti  per  l'accesso  alla
          qualifica   di   vice   sovrintendente   del   ruolo    dei
          sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno,
          dal 2018 al 2022, si provvede: 
                  1) per il settanta per  cento,  mediante  selezione
          effettuata con scrutinio per merito  comparativo  ai  sensi
          dell'articolo  16,  comma  1,  lettera  a),   del   decreto
          legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e  superamento  di  un
          successivo corso di formazione svolto con le  modalita'  di
          cui al comma 2; 
                  2) per  il  restante  trenta  per  cento,  mediante
          concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli
          agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro  anni
          di effettivo servizio secondo le modalita'  previste  dalla
          precedente lettera a), e superamento di un successivo corso
          di formazione professionale svolto con le modalita' di  cui
          all'articolo  16,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          ottobre 1992, n. 443; 
                a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020,  2021  e
          2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti e'
          rispettivamente incrementata di 550, 350, 300 e 300  unita'
          soprannumerarie, alla cui copertura si  provvede  ai  sensi
          della lettera a-bis), n. 1, con decorrenze  dal  1  gennaio
          2020 al 1 gennaio 2023, in aggiunta ai posti ordinariamente
          disponibili per cessazioni alla data  del  31  dicembre  di
          ogni  anno,  fermo  restando  il  computo   delle   carenze
          organiche, ai sensi del comma 5, del presente  decreto.  Al
          completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie  si
          provvede  entro  il  2030,  mediante  riduzione  dei  posti
          disponibili per le promozioni da effettuarsi ai sensi della
          lettera a-bis), n. 1, in modo tale che  il  numero  massimo
          delle posizioni sovrannumerarie sia pari a: 
                  1) 1190 al 31 dicembre 2024; 
                  2) 1072 al 31 dicembre 2025; 
                  3) 825 al 31 dicembre 2026; 
                  4) 595 al 31 dicembre 2027; 
                  5) 230 al 31 dicembre 2028; 
                  6) 60 al 31 dicembre 2029; 
                  7) 0 al 31 dicembre 2030; 
                a-quater) in relazione alle  procedure  scrutinali  e
          concorsuali di cui alle lettere  a),  a-bis)  e  a-ter)  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma  4,
          del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; 
                b) (Soppressa) 
                b-bis) per i vice sovrintendenti selezionati in  base
          alle procedure di cui alle lettere a), a-bis),  a-ter),  il
          corso  di  formazione  professionale  ha  la   durata   non
          superiore a tre mesi e  non  inferiore  a  un  mese,  e  le
          relative modalita' attuative sono stabilite con decreto del
          Capo del Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria.
          Alle procedure di cui alle lettere a) e  a-bis),  n.  1,  e
          a-ter),  possono  partecipare  gli  assistenti   capo   che
          ricoprono una posizione in ruolo  non  inferiore  a  quella
          compresa  entro  il  doppio  dei  posti  riservati  a  tale
          personale, oltre al  contingente  corrispondente  ai  posti
          riservati agli assistenti capo relativo alle procedure gia'
          avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, e  a-ter)  e,
          qualora per le stesse tutti  i  vincitori  non  siano  gia'
          stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti; 
                b-ter) (Soppressa) 
              9. Le procedure  concorsuali  per  l'accesso  al  ruolo
          degli ispettori non concluse alla data di entrata in vigore
          del   presente   decreto   rimangono   disciplinate   dalla
          previgente normativa. 
              10. Fermo restando quanto previsto dal comma 9, in fase
          di prima attuazione  l'accesso  al  ruolo  degli  ispettori
          avviene, per il settanta per cento dei  posti  disponibili,
          mediante concorso interno per  titoli  da  individuare  con
          decreto del Capo del Dipartimento, riservato  al  personale
          in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28,  comma  1,
          lettera b), del decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.
          443: 
                a) per il 70 per cento dei posti, che  appartiene  al
          ruolo dei sovrintendenti al quale ha avuto accesso  secondo
          le modalita' di cui all'art. 16 del decreto legislativo  30
          ottobre  1992,  n.  443,  nel  testo  vigente   il   giorno
          precedente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto; il cinquanta per cento del predetto 70  per  cento
          e' riservato al personale con qualifica  di  sovrintendente
          capo; a questi ultimi e' salvaguardato il  mantenimento,  a
          domanda, della sede di servizio; 
                b) per il restante 30 per  cento,  al  personale  del
          ruolo degli agenti ed assistenti. Se i posti  riservati  ad
          una aliquota  non  vengono  coperti  la  differenza  va  ad
          aumentare i posti spettanti all'altra categoria. 
              11. Ferme restando le procedure in atto per  la  nomina
          alla qualifica di ispettore  superiore  con  decorrenza  1°
          gennaio 2014, alla copertura dei  posti  disponibili  nella
          suddetta qualifica alla data del  31  dicembre  2014  e  31
          dicembre  2015  si  provvede  con  le  modalita'   previste
          dall'articolo 30-bis, comma  1,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nel testo  vigente  il
          giorno precedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              12. Fino all'anno 2026 per l'ammissione allo  scrutinio
          previsto dall'articolo 30-bis del  decreto  legislativo  30
          ottobre 1992, n. 443,  come  modificato  dall'articolo  37,
          comma  4,  lettera  g),  del  presente  decreto,  non  sono
          richiesti i titoli di studio ivi previsti. 
              13. Le disposizioni di cui agli articoli 25,  27  e  29
          del decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443,  come
          novellate dall'articolo 37, comma 4, lettere c), d)  ed  f)
          del presente decreto si applicano  a  decorrere  dal  primo
          gennaio 2026. 
              14. Nella fase di prima attuazione, in via transitoria: 
                a) e' istituito il ruolo ad esaurimento del Corpo  di
          polizia penitenziaria articolato nelle seguenti qualifiche: 
                  vice  commissario  penitenziario,  anche   per   la
          frequenza del corso di formazione; 
                  commissario penitenziario; 
                  commissario capo penitenziario; 
                b) l'accesso alla qualifica  iniziale  del  ruolo  ad
          esaurimento avviene, per una  sola  volta,  per  80  posti,
          mediante concorso interno per titoli riservato al personale
          del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  del   ruolo   degli
          ispettori con qualifica non inferiore ad ispettore capo, in
          possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore  che
          consente l'iscrizione ai corsi  per  il  conseguimento  del
          diploma universitario. Il citato personale  non  deve  aver
          riportato, nel precedente  biennio,  sanzione  disciplinare
          pari o  piu'  grave  della  deplorazione  ne'  un  giudizio
          complessivo inferiore a «buono». Il 20 per cento dei  posti
          e'  riservato  ai  sostituti  commissari.   Si   applicano,
          altresi', le disposizioni contenute nell' articolo  93  del
          decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3; 
                c) i vincitori del concorso di cui  alla  lettera  b)
          sono nominati vice commissari e  frequentano  un  corso  di
          formazione della durata non superiore  a  sei  mesi  e  non
          inferiore  a  tre   mesi   presso   la   Scuola   superiore
          dell'esecuzione   penale,   comprensivi   di   un   periodo
          applicativo non superiore a tre mesi  presso  gli  istituti
          penitenziari.  Durante  la  frequenza  del  corso  i   vice
          commissari rivestono le qualifiche di  sostituto  ufficiale
          di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria
          e non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo
          i servizi di  rappresentanza,  parata  o  d'onore.  I  vice
          commissari che superano l'esame di fine corso sono nominati
          commissari del ruolo ad esaurimento, secondo l'ordine della
          graduatoria di fine corso.  Si  applicano  le  disposizioni
          previste dall'articolo 9,  commi  6,  7  e  8  del  decreto
          legislativo 21 maggio 2000, n.  146,  come  modificato  dal
          presente  decreto.  Si  applicano   altresi',   in   quanto
          compatibili, le disposizioni di  cui  all'articolo  10  del
          medesimo  decreto  legislativo  21  maggio  2000,  n.  146,
          significando  che   i   periodi   temporali   sono   quelli
          disciplinati per il corso previsto dall'articolo  9,  comma
          1, lettera b) del medesimo decreto, ridotti della meta'; 
                d)  con  decreto  del  capo  del  Dipartimento   sono
          individuate le modalita' di svolgimento  del  concorso,  le
          categorie dei titoli  da  ammettere  a  valutazione  ed  il
          punteggio massimo da attribuire  a  ciascuna  categoria  di
          titoli, la composizione della commissione esaminatrice e le
          modalita' di formazione della graduatoria, le modalita'  di
          svolgimento del corso di formazione  e  dell'esame  finale,
          nonche' le modalita' di  formazione  della  graduatoria  di
          fine corso; 
                e) ferma restando l'applicabilita' delle disposizioni
          di cui all'articolo 6 del  decreto  legislativo  21  maggio
          2000,  n.  146,  per  il  corrispondente  personale   della
          carriera dei funzionari,  il  personale  con  qualifica  di
          commissario svolge le funzioni di funzionario  responsabile
          di unita' operativa nell'ambito dell'area  sicurezza  degli
          istituti di media e minore complessita' e rilevanza; 
                f) la promozione alla qualifica di  commissario  capo
          dei commissari  nominati  ai  sensi  delle  lettera  c)  si
          consegue mediante scrutinio per merito comparativo a  ruolo
          aperto, dopo  quattro  anni  di  effettivo  servizio  nella
          qualifica di commissario; 
                g) nei confronti del personale delle varie qualifiche
          del ruolo ad esaurimento trovano  applicazione,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni previste  dagli  articoli  14,
          16, 17 e 18 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n.  146
          per  il  corrispondente  personale   della   carriera   dei
          funzionari. Ferma restando  l'applicabilita'  al  personale
          del  ruolo  ad  esaurimento  delle  disposizioni   di   cui
          all'articolo 15, commi 3 e 3-bis, del  decreto  legislativo
          21 maggio 2000, n.  146,  al  personale  con  qualifica  di
          commissario capo che si  trovi  nelle  condizioni  previste
          dall'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo
          possono  essere  attribuiti,  o  la  classe  superiore   di
          stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'. 
              14-bis. Le candidate ai  concorsi  per  l'accesso  alle
          qualifiche  dei  ruoli  e  delle  carriere  della   Polizia
          penitenziaria che si trovano in stato di gravidanza  e  non
          possono essere sottoposte ai  prescritti  accertamenti  dei
          requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale,  e,
          se previsto, all'accertamento dell'efficienza fisica,  sono
          ammesse, d'ufficio, a sostenerli  nell'ambito  della  prima
          sessione concorsuale utile successiva  alla  cessazione  di
          tale stato di temporaneo impedimento, anche, per  una  sola
          volta, in deroga ai limiti di  eta'.  Il  provvedimento  di
          rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale
          stato di temporaneo impedimento cessa in  data  compatibile
          con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
          Fermo  restando  il  numero  delle  assunzioni  annualmente
          autorizzate,  le  candidate  risultate  idonee  e  nominate
          vincitrici sono avviate alla frequenza del primo  corso  di
          formazione utile in aggiunta ai  relativi  frequentatori  o
          allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo  con
          la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso
          per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e
          con la medesima decorrenza economica dei frequentatori  del
          corso  di   formazione   effettivamente   frequentato.   La
          posizione in ruolo  e'  determinata  in  base  ai  punteggi
          ottenuti nell'ambito  dei  suddetti  concorso  e  corso  di
          formazione. 
              14-ter. Fino alla nomina di  funzionari  del  Corpo  di
          polizia   penitenziaria   alla   qualifica   di   dirigente
          superiore, gli incarichi loro  attribuiti  dall'articolo  6
          del  decreto  legislativo  21  maggio  2000,  n.  146  come
          modificato dal presente decreto legislativo, possono essere
          attribuiti agli ufficiali  del  ruolo  ad  esaurimento  del
          disciolto Corpo degli agenti di custodia. 
              14-quater.  Gli  incarichi  attribuiti   ai   dirigenti
          aggiunti  e  ai  dirigenti  possono  essere  assegnati   ai
          funzionari di entrambe le  qualifiche,  ferma  restando  la
          preminenza gerarchica nell'attribuzione degli incarichi. 
              14-quinquies.   In   fase   di    prima    applicazione
          dell'articolo 13-sexies della legge 21 maggio 2000, n. 146,
          la permanenza minima nella qualifica di dirigente superiore
          per la nomina a dirigente generale e' fissata in tre anni. 
              14-sexies. Le disposizioni di cui agli articoli 2164  e
          1808 del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  si
          applicano anche  agli  appartenenti  al  Corpo  di  polizia
          penitenziaria. 
              14-septies. Gli ispettori e gli ispettori  tecnici  che
          al 1° gennaio 2020  hanno  maturato  una  anzianita'  nella
          qualifica pari o superiore a sei  anni  sono  ammessi  allo
          scrutinio per l'accesso alla qualifica  di  ispettore  capo
          con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni
          di cui all'articolo 30 del decreto legislativo  30  ottobre
          1992, n. 443 e di cui all'art. 21 del decreto legislativo 9
          settembre 2010, n. 162. 
              14-octies. Gli ispettori  capo  e  gli  ispettori  capo
          tecnici in possesso della qualifica al 1 gennaio 2020,  non
          inclusi tra i destinatari  delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 14-septies del presente articolo,  sono  ammessi,  al
          compimento di almeno sette anni di  effettivo  servizio  in
          tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica
          di  ispettore  superiore  e  ispettore  superiore  tecnico,
          secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del  decreto
          legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e di  cui  all'art.  21
          del decreto legislativo  9  settembre  2010,  n.  162.  Gli
          ispettori capo e gli ispettori capo tecnici in possesso, al
          1° gennaio 2020, di un'anzianita', maturata cumulativamente
          nelle qualifiche di ispettore e di ispettore capo,  pari  o
          superiore a quattordici anni sono ammessi, al compimento di
          sette  anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica   di
          ispettore superiore e  ispettore  superiore  tecnico,  allo
          scrutinio  per  l'accesso  alla  qualifica   di   sostituto
          commissario, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  ottobre
          1992, n. 443 e di cui all'art. 21 del decreto legislativo 9
          settembre 2010, n. 162. 
              14-nonies. Gli  ispettori  superiori  e  gli  ispettori
          superiori tecnici in possesso della qualifica al 1  gennaio
          2020  sono  ammessi  allo  scrutinio  per  l'accesso   alla
          qualifica di sostituto commissario e sostituto  commissario
          tecnico, in deroga alle disposizioni  di  cui  all'articolo
          30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e di
          cui all'art. 22-bis del  decreto  legislativo  9  settembre
          2010, n. 162, al compimento di almeno sei anni di effettivo
          servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori  e  gli
          ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica  al
          1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre  2016,  rivestivano  la
          qualifica  di  ispettore  superiore   sono   ammessi   allo
          scrutinio  per  l'accesso  alla  qualifica   di   sostituto
          commissario e sostituto commissario tecnico, in deroga alle
          disposizioni di cui all'articolo  30-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n.  443  e  di
          cui all'art. 22-bis del  decreto  legislativo  9  settembre
          2010, n. 162,  al  compimento  di  almeno  cinque  anni  di
          effettivo servizio maturati nella  qualifica  di  ispettore
          superiore.  Gli  ispettori  superiori   e   gli   ispettori
          superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio
          2020 e che  hanno  conseguito  la  qualifica  di  ispettore
          superiore o di ispettore superiore tecnico  nell'anno  2016
          sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di
          sostituto commissario e di sostituto  commissario  tecnico,
          in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n.
          443 e di cui all'art.  22-bis  del  decreto  legislativo  9
          settembre 2010, n. 162, con decorrenza 1° gennaio 2020, con
          successiva ammissione  alla  procedura  per  l'attribuzione
          della denominazione di «coordinatore»  con  decorrenza  non
          antecedente al 1° gennaio 2025. 
              14-decies.   I   vice   sovrintendenti   e    i    vice
          sovrintendenti  tecnici  che  al  1°  gennaio  2020   hanno
          maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore  a
          quattro anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020,
          previo scrutinio per merito  assoluto,  alla  qualifica  di
          sovrintendente. 
              14-undecies. Il personale in possesso,  al  1°  gennaio
          2020,  della  qualifica  di  sovrintendente   accede   allo
          scrutinio  per  merito  assoluto  per  la  promozione  alla
          qualifica di sovrintendente capo di cui all'articolo 21 del
          decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e  articolo  14
          del decreto legislativo 9 settembre 2010, n.  162,  con  un
          anno di anticipo rispetto ai cinque anni previsti. 
              14-duodecies. Il personale in possesso, al  1°  gennaio
          2020, della qualifica di sovrintendente  capo  accede  alla
          procedura  per  l'attribuzione   della   denominazione   di
          «coordinatore» di cui  all'articolo  15,  comma  5-bis  del
          decreto legislativo 30  ottobre  1992,  n.  443  e  di  cui
          all'articolo 10, comma 4-bis,  del  decreto  legislativo  9
          settembre 2010, n. 162, con un anno di anticipo rispetto ai
          previsti sei anni. 
              14-terdecies. Agli assistenti capo  e  agli  assistenti
          capo  tecnici  che  al  1  gennaio  2020   hanno   maturato
          un'anzianita' nella qualifica pari  o  superiore  a  cinque
          anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 4,
          comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e
          di cui all'art. 4, comma 4-ter, del decreto  legislativo  9
          settembre 2010, n. 162, e' attribuita la  denominazione  di
          «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020. 
              14-quaterdecies.   Ai   sovrintendenti   capo   e    ai
          sovrintendenti capo tecnici che al 1°  gennaio  2020  hanno
          maturato un'anzianita' nella qualifica pari o  superiore  a
          sei  anni,  in  assenza  dei   motivi   ostativi   di   cui
          all'articolo 15, comma 5-ter, del  decreto  legislativo  30
          ottobre 1992, n. 443 e di cui all'art. 10, comma 4-ter, del
          decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, e' attribuita
          la denominazione di «coordinatore», con decorrenza  dal  1°
          gennaio 2020. 
              14-quinquiesdecies.  Ai  sostituti  commissari   e   ai
          sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al
          1°  gennaio  2020  a  cui  non  sono  state  applicate   le
          disposizioni  di  cui  ai  commi  14-septies,  14-octies  e
          14-nonies del presente  articolo,  in  assenza  dei  motivi
          ostativi di cui  all'articolo  23,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 30 ottobre  1992,  n.  443,  e'  attribuita  la
          denominazione di «coordinatore» con decorrenza,  in  deroga
          alle disposizioni di cui al comma 4, dal compimento di  due
          anni di effettivo servizio nella  qualifica.  Ai  sostituti
          commissari e ai sostituti commissari tecnici in servizio al
          1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno  maturato
          nella qualifica un'anzianita' pari o superiore a  due  anni
          e'  attribuita  la  denominazione  di  «coordinatore»   con
          decorrenza,  in  deroga  alle  disposizioni   di   cui   al
          precedente comma 4 dalla stessa data. 
              14-sexiesdecies. Nell'anno 2026 e nell'anno  2027  sono
          banditi, rispettivamente, due  concorsi  straordinari,  per
          titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e in  una
          prova orale, ciascuno per 350 posti di ispettore superiore,
          riservati al personale appartenente alla data del bando che
          indice ciascun concorso  al  ruolo  degli  ispettori  della
          Polizia  penitenziaria  in  possesso  almeno  della  laurea
          triennale, le cui modalita' di svolgimento  sono  stabilite
          con decreto del Capo del Dipartimento  dell'Amministrazione
          penitenziaria. 
              14-septiesdecies. Nell'anno 2020 e' bandito un concorso
          straordinario, per  titoli,  per  150  posti  di  sostituto
          commissario,  riservato  al  personale  in  possesso  della
          qualifica di ispettore superiore alla data  del  bando  che
          indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la
          qualifica di ispettore  capo.  Con  decreto  del  Capo  del
          Dipartimento   dell'Amministrazione   penitenziaria    sono
          stabilite le modalita' di  svolgimento  del  concorso,  con
          adeguata  valorizzazione  dell'ammissione  con  riserva  al
          concorso da ispettore superiore bandito nell'anno  2003.  I
          vincitori del concorso  sono  ammessi  alla  procedura  per
          l'attribuzione della denominazione  di  «coordinatore»  con
          decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027. 
              15. Con decorrenza 1° gennaio 2017: 
                a) gli  assistenti  che  al  1°  gennaio  2017  hanno
          maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore  a
          quattro anni, sono promossi, previo  scrutinio  per  merito
          assoluto, alla qualifica di assistente capo; 
                b) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno
          maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore  a
          cinque anni, sono promossi,  previo  scrutinio  per  merito
          assoluto, alla qualifica di sovrintendente; 
                c) i sovrintendenti che  al  1°  gennaio  2017  hanno
          maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore  a
          cinque anni, sono promossi,  previo  scrutinio  per  merito
          assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo; 
                d) il personale che riveste la qualifica di ispettore
          capo con una anzianita' nella qualifica pari o superiore  a
          quella   prevista   dall'articolo   30-bis   del    decreto
          legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443,  come  modificato
          dall'articolo 37, comma 4, lettera g) del presente decreto,
          e' ammesso  allo  scrutinio,  a  ruolo  aperto  di  cui  al
          medesimo articolo; 
                e) il personale di cui alla  lettera  precedente,  ai
          fini dell'ammissione allo scrutinio per merito  comparativo
          alla qualifica di sostituto  commissario,  a  ruolo  chiuso
          nell'ambito  dei  posti  eventualmente  disponibili   nella
          dotazione organica, mantiene l'anzianita' eccedente  quella
          minima   prevista   dall'articolo   30-ter   del    decreto
          legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, fino ad un massimo  di
          anni due; 
                f) il personale che riveste la qualifica di ispettore
          superiore sostituto commissario assume la  nuova  qualifica
          apicale di sostituto commissario del ruolo degli  ispettori
          di cui  all'articolo  30-ter  del  decreto  legislativo  30
          ottobre 1992, n. 443,  come  modificato  dall'articolo  37,
          comma 4,  lettera  e),  del  presente  decreto,  mantenendo
          l'anzianita' di servizio e con l'anzianita' nella qualifica
          corrispondente all'anzianita' nella denominazione; 
                g) il personale che riveste la qualifica di ispettore
          superiore che ha maturato anzianita' nella  stessa  pari  o
          superiore ad  otto  anni  e'  promosso,  nei  limiti  della
          disponibilita'  dei  posti,  per  merito  comparativo  alla
          qualifica di sostituto commissario; 
                h) fermo restando quanto  previsto  all'articolo  42,
          comma 14, il personale del  ruolo  dei  direttori  tecnici,
          profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei  direttori
          tecnici, assume la qualifica di direttore tecnico capo  del
          nuovo ruolo dei direttori tecnici; 
                i) il personale che  riveste  la  qualifica  di  vice
          perito, profilo di biologo ed informatico,  del  ruolo  dei
          periti tecnici,  assume  la  qualifica  di  vice  ispettore
          tecnico,  rispettivamente  del  profilo  di  biologo  e  di
          informatico, del ruolo degli ispettori tecnici; 
                l) il personale che  riveste  la  qualifica  di  vice
          revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici, assume  la
          qualifica di vice  sovrintendente  tecnico  del  ruolo  dei
          sovrintendenti tecnici; 
                m) il personale che riveste la  qualifica  di  agente
          tecnico  del  ruolo  degli  operatori  tecnici,  assume  la
          qualifica di agente  tecnico  del  ruolo  degli  agenti  ed
          assistenti tecnici; 
                n) il maestro  direttore  della  banda  musicale  del
          Corpo di  polizia  penitenziaria  assume  la  qualifica  di
          maestro  direttore  -  commissario  coordinatore   prevista
          dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come  modificato  dal
          presente  decreto.  L'anzianita'  maturata  nel  ruolo   e'
          computata   ai   fini   dell'avanzamento   alla   qualifica
          superiore; 
                o) il maestro vice direttore della banda musicale del
          Corpo di  polizia  penitenziaria  assume  la  qualifica  di
          maestro  vice  direttore  -   commissario   capo   prevista
          dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come  modificato  dal
          presente  decreto.  L'anzianita'  maturata  nel  ruolo   e'
          computata   ai   fini   dell'avanzamento   alla   qualifica
          superiore; 
                p) il  personale  nominato  commissario  coordinatore
          penitenziario ai sensi dell'articolo 42, commi 2 e  3,  del
          presente  decreto  assume  la  qualifica   di   commissario
          coordinatore penitenziario della  carriera  dei  funzionari
          del  Corpo   di   polizia   penitenziaria,   nel   rispetto
          dell'ordine  di  ruolo,  mantenendo  l'anzianita'  maturata
          nella qualifica; 
                q) fermo restando quanto previsto  dall'articolo  42,
          comma   5,   il   personale   nominato   commissario   capo
          penitenziario  ai  sensi  dell'articolo  42,  comma  4  del
          presente decreto assume la qualifica  di  commissario  capo
          penitenziario della carriera dei funzionari  del  Corpo  di
          polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo; 
                r) il  personale  nominato  commissario  coordinatore
          penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 6, assume la
          qualifica di commissario coordinatore  penitenziario  della
          carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria,
          nel rispetto dell'ordine di ruolo, mantenendo  l'anzianita'
          maturata nella qualifica; 
                s) il  personale  nominato  commissario  coordinatore
          penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 7, assume la
          qualifica di commissario coordinatore  penitenziario  della
          carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria,
          nel rispetto dell'ordine di ruolo; 
                t) fermo restando quanto previsto  dall'articolo  42,
          comma   9,   il   personale   nominato   commissario   capo
          penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 8, assume la
          qualifica di commissario capo penitenziario della  carriera
          dei funzionari del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  nel
          rispetto dell'ordine di ruolo; 
                u) fermo restando quanto previsto  dall'articolo  42,
          comma  11,   il   personale   nominato   commissario   capo
          penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma  10,  assume
          la  qualifica  di  commissario  capo  penitenziario   della
          carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria,
          nel rispetto dell'ordine di ruolo; 
                v)  in  applicazione  delle  disposizioni   contenute
          nell'articolo 42 del presente decreto,  le  nomine  di  cui
          alle lettere n), o),  p),  q),  r),  s),  t)  ed  u),  sono
          conferite nell'ambito della dotazione organica  complessiva
          della carriera dei funzionari. 
              16. Agli assistente capo che al 1° ottobre  2017  hanno
          maturato un'anzianita' nella qualifica pari o  superiore  a
          otto  anni,  in  assenza  dei  motivi   ostativi   previsti
          dall'articolo  4,  comma  5,  del  decreto  legislativo  30
          ottobre 1992, n. 443, e'  attribuita  la  denominazione  di
          «coordinatore» con decorrenza dal  giorno  successivo  alla
          maturazione della predetta anzianita' di qualifica. 
              17. Ai sovrintendenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno
          maturato un'anzianita' nella qualifica pari o  superiore  a
          otto  anni,  in  assenza  dei  motivi   ostativi   previsti
          dall'articolo 15, comma 5-ter, del decreto  legislativo  30
          ottobre 1992, n. 443, e'  attribuita  la  denominazione  di
          «coordinatore» con decorrenza dal  giorno  successivo  alla
          maturazione della predetta anzianita' di qualifica. 
              18. Ai sostituti commissari  che  al  1°  ottobre  2017
          hanno  maturato  un'anzianita'  nella  qualifica   pari   o
          superiore a quattro anni, in assenza  dei  motivi  ostativi
          previsti dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo
          30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la denominazione  di
          «coordinatore» con decorrenza dal  giorno  successivo  alla
          maturazione della predetta anzianita' di qualifica. 
              19. Fino all'assorbimento delle posizioni numerarie del
          ruolo ad esaurimento istituito ai sensi del comma  14  sono
          resi indisponibili un numero di posti corrispondenti  della
          carriera dei funzionari. 
              20. La riduzione di due anni  della  permanenza  minima
          nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione  allo
          scrutinio di promozione alla qualifica di  ispettore  capo,
          prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto  legislativo
          12 maggio 1995, n.  200,  si  applica  anche  al  personale
          individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo  decreto
          legislativo, in servizio alla data di entrata in vigore del
          presente decreto. 
              21. Per i vincitori dei concorsi interni a  complessivi
          1757 posti  per  l'accesso  al  corso  di  aggiornamento  e
          formazione professionale per la nomina  alla  qualifica  di
          vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del  Corpo
          di  polizia  penitenziaria,   pubblicati   nella   Gazzetta
          Ufficiale -IV serie speciale - Concorsi ed esami  -  n.  12
          dell'11 febbraio 2000, in servizio alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, la decorrenza giuridica  della
          nomina e' anticipata al 31 dicembre 2000. 
              22. In fase di prima attuazione, fermo restando  quanto
          previsto al comma 19 e la disciplina vigente in materia  di
          facolta' assunzionali, al  fine  di  assicurare  l'organico
          sviluppo  della  carriera  dei  funzionari,  ai  fini   dei
          concorsi pubblici per  l'accesso  alla  qualifica  iniziale
          della carriera dei funzionari di  cui  all'articolo  5  del
          decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato
          dal   presente   decreto,   sono    computati    i    posti
          complessivamente disponibili nella dotazione organica della
          medesima. Le conseguenti  posizioni  di  soprannumero  sono
          riassorbite per effetto della progressione nelle qualifiche
          superiori del personale della carriera dei funzionari. 
              22-bis. Fino all'anno 2026  per  la  partecipazione  al
          concorso interno per vice commissario, di cui  all'articolo
          7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  21  maggio
          2000, n. 146, il venti per cento dei posti e' riservato  al
          personale appartenente al ruolo degli ispettori,  vincitore
          dei concorsi indetti con P.C.D. 6 febbraio 2003, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale  «Concorsi  ed
          esami» del 18 marzo 2003, n. 22, e P.D.G.  3  aprile  2008,
          pubblicato nel Bollettino  Ufficiale  del  Ministero  della
          giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, in possesso  di  titolo
          di studio individuato ai sensi dell'articolo  7,  comma  7,
          del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. 
              23. Nelle  more  dell'applicazione  delle  disposizioni
          previste dall'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8  e  9  del
          decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato
          dall'articolo  40,  comma  1,  lettera  c),  del   presente
          decreto, il personale continua  ad  espletare  le  funzioni
          attribuite   in    virtu'    della    disciplina    vigente
          antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del
          medesimo decreto. 
              24. Nelle more dell'adeguamento, con provvedimento  del
          capo del Dipartimento  dell'Amministrazione  penitenziaria,
          alla  normativa  introdotta  con  il  presente  decreto  in
          materia di progressione in carriera del personale dei ruoli
          diversi dalla carriera dei funzionari del Corpo di  polizia
          penitenziaria,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  i
          criteri  relativi  agli  scrutini  per  merito  assoluto  e
          comparativo approvati con P.D.G. 27 aprile 1996 e 4 ottobre
          1996, pubblicati sul  Bollettino  Ufficiale  del  Ministero
          della giustizia n. 22 del 30 novembre 1996. 
              25. Al  personale  che  accede,  rispettivamente,  alla
          qualifica   di   assistente   capo,   di    sovrintendente,
          sovrintendente  capo  e  di  sostituto   commissario,   con
          riduzione di permanenze inferiori a quelle  previste  dagli
          articoli 11, 20, 21 e 30-ter  del  decreto  legislativo  30
          ottobre 1992, n. 443, ovvero senza alcuna  riduzione,  sono
          applicate le  riduzioni  dell'anzianita'  nella  rispettiva
          qualifica  indicate  nell'allegata  tabella  C,   ai   fini
          dell'accesso alla qualifica, con decorrenza  non  anteriore
          al 1° gennaio 2017 al parametro e  alla  denominazione  ivi
          indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017. 
              26. Ai  fini  dell'attuazione  di  quanto  previsto  al
          presente Capo sono apportate le necessarie modificazioni al
          decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio  1999,
          n. 82. 
              27. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli del  Corpo
          di polizia penitenziaria possono essere  rideterminate  con
          decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, fermo  restando  il
          volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori  oneri
          a carico della finanza pubblica, al fine  di  adeguarne  la
          consistenza     alle     esigenze     di      funzionalita'
          dell'Amministrazione penitenziaria. 
              28. Per il personale assunto nella  qualifica  iniziale
          del ruolo degli agenti ed assistenti a decorrere dal  primo
          gennaio  2023  il  comma  6  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' abrogato. 
              29. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso nei
          ruoli del Corpo di  polizia  penitenziaria,  il  prescritto
          titolo di studio puo' essere conseguito entro  la  data  di
          svolgimento della prima prova, anche preliminare. 
              30. Il titolo di studio per l'accesso  al  ruolo  degli
          agenti e degli assistenti di cui all'articolo 5,  comma  1,
          lettera d), del decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.
          443, come modificato dall'articolo 37, comma 2, lettera  a)
          del presente decreto, non  e'  richiesto  per  i  volontari
          delle Forze armate di cui all'articolo 703  e  all'articolo
          2199 del decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  in
          servizio al 31 dicembre 2020,  ovvero  congedato  entro  la
          stessa data. 
              31. Ai fini dell'accesso ai ruoli del Corpo di  polizia
          penitenziaria,  sono  fatti  salvi  i  diplomi  di   laurea
          previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
          vigore  del   presente   decreto   e   rilasciati   secondo
          l'ordinamento didattico vigente prima del  suo  adeguamento
          ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15  maggio
          1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 
              32. Ai fini  dell'accertamento  dell'idoneita'  fisica,
          psichica ed attitudinale al servizio  dei  partecipanti  ai
          concorsi per  l'accesso  ai  ruoli  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria,   nonche'    ai    fini    dell'accertamento
          dell'idoneita' fisica del  personale  coinvolto  in  eventi
          critici  di  elevata  valenza  psicotraumatica  ovvero   in
          episodi   che   possano    compromettere    le    relazioni
          interpersonali       all'interno       ed       all'esterno
          dell'Amministrazione, il Dipartimento  dell'Amministrazione
          penitenziaria  puo'  avvalersi  dell'attivita'  dei  medici
          delle Forze di Polizia e Forze Armate  tramite  stipula  di
          appositi accordi e convenzioni. 
              32-bis. L'Amministrazione penitenziaria, per  oggettive
          esigenze organizzative e logistiche che non  consentono  di
          ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso  le
          Scuole di formazione ed aggiornamento  professionale  della
          stessa, puo' articolare  i  corsi  di  formazione  in  piu'
          cicli. A  tutti  i  vincitori,  ove  non  sia  diversamente
          disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed
          economica dei frequentatori del primo ciclo. Ai fini  della
          determinazione della posizione in  ruolo  si  terra'  conto
          della votazione  riportata  da  ciascuno  nella  rispettiva
          graduatoria di fine corso. A parita'  di  punteggio  ha  la
          precedenza il concorrente con la qualifica piu' elevata  ed
          a parita' di qualifica il piu' anziano in ruolo. 
              33. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che
          risulti in possesso dei prescritti requisiti, e' ammesso  a
          partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente
          vacanti al momento dell'emanazione del bando, ad  un  unico
          concorso interno per la nomina ad orchestrale  della  Banda
          Musicale del Corpo di polizia penitenziaria, da  inquadrare
          come terze parti b, in  deroga  alla  ripartizione  e  alla
          suddivisione degli strumenti di cui alle tabelle A, B e  C,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  18  settembre
          2006,  n.  276,  fermo  restando   l'organico   complessivo
          previsto  dall'articolo  1   del   medesimo   decreto.   In
          corrispondenza  dei  posti  occupati  dai   vincitori   del
          concorso straordinario, sono resi indisponibili altrettanti
          posti dell'organico della Banda Musicale, anche se relativi
          a strumenti e  parti  diverse,  fino  alla  cessazione  dal
          servizio  dei  vincitori  del  concorso  straordinario.  Le
          modalita' di svolgimento  del  concorso  straordinario,  le
          prove di esame, la valutazione dei titoli, la  composizione
          della Commissione e la formazione della  graduatoria,  sono
          stabilite dal  bando  di  concorso  in  analogia  a  quanto
          previsto dagli articoli 10 e 13, del  medesimo  decreto  n.
          276 del 2006. I titoli ammessi a  valutazione  sono  quelli
          previsti dall'articolo 14 in aggiunta  ai  quali,  ai  soli
          fini del presente concorso interno straordinario,  verranno
          attribuiti 2 punti per ogni anno  di  servizio  o  frazione
          superiore a sei  mesi  presso  la  banda  musicale  per  le
          relative esigenze musicali, fino ad un massimo di punti 10.
          L'anzianita' di servizio nel ruolo degli orchestrali  della
          banda musicale dei  vincitori  del  concorso  straordinario
          decorre dalla data della nomina nel ruolo stesso. 
              34. Gli orchestrali della Banda musicale del  Corpo  di
          polizia penitenziaria, in servizio al 31 dicembre 2016: 
                a) con qualifica  di  ispettore  superiore  sostituto
          commissario assumono con  decorrenza  1°  gennaio  2017  la
          qualifica di  sostituto  commissario  secondo  l'ordine  di
          ruolo e con una anzianita' nella  qualifica  corrispondente
          all'anzianita' nella  denominazione.  Agli  stessi,  se  in
          possesso di anzianita' nella qualifica superiore o uguale a
          quanto previsto dalla Tabella F  allegata  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come
          modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto,
          e'  attribuita  con   decorrenza   1°   ottobre   2017   la
          denominazione di «coordinatore»; 
                b)  con  qualifica  di  ispettore  superiore,  se  in
          possesso di una anzianita' nella qualifica pari o superiore
          a quella stabilita dalla Tabella F allegata al decreto  del
          Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come
          modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto,
          sono promossi alla qualifica superiore  con  decorrenza  1°
          gennaio 2017 mediante scrutinio per merito  assoluto.  Agli
          stessi, ai  fini  del  compimento  del  periodo  minimo  di
          permanenza previsto  dall'articolo  18,  comma  1-bis,  del
          medesimo  decreto  presidenziale,  e'  computata  la  parte
          eccedente   dell'anzianita'   maturata   nella   precedente
          qualifica. Se da tale computo risulta una anzianita' uguale
          o superiore a quella prevista  dallo  stesso  articolo  18,
          comma 1-bis, agli stessi e' attribuita la denominazione  di
          «coordinatore» con decorrenza 1° ottobre 2017, seguendo  in
          ruolo gli orchestrali di cui alla lettera a); 
                c) con qualifica di ispettore capo, se in possesso di
          una anzianita' nella qualifica pari o  superiore  a  quella
          stabilita  dalla  Tabella  F  allegata   al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come
          modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto,
          sono promossi alla qualifica superiore  con  decorrenza  1°
          gennaio 2017 mediante scrutinio per merito  assoluto.  Agli
          stessi, ai fini della promozione alla qualifica  superiore,
          e' computata la parte  eccedente  dell'anzianita'  maturata
          nella precedente qualifica. 
              34-bis. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto, i direttori tecnici ed i  direttori  tecnici  capo
          assumono  la  qualifica  rispettivamente   di   commissario
          tecnico e commissario tecnico capo.».