Art. 45 
 
Utilizzo  dei  proventi  delle  aste  C02  e  supporto  al  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del  Fondo
per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico 
 
  1. All'articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo  9
giugno 2020, n. 47, dopo le parole: 
    «dai costi di cui all'articolo 46,  comma  5»  sono  inserite  le
seguenti: «, nonche' le spese, nel limite massimo annuo di 3  milioni
di euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da  societa'  a
prevalente partecipazione pubblica ai fini  dell'efficace  attuazione
delle attivita' di cui al presente comma». 
  2. All'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo il terzo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Con  i  medesimi
decreti di cui al terzo periodo puo' essere altresi' previsto che  la
gestione del Fondo di cui al primo periodo sia affidata  direttamente
a societa' in house del Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica e che i relativi oneri di gestione siano  a  carico  delle
risorse di cui al Fondo stesso, nel limite del due  per  cento  delle
risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'uno
per cento per gli anni successivi.».