Allegato 1 (articolo 61, comma 5) TABELLA 2-bis (Art. 6, comma 22-bis) Tariffa 1 Per autoveicoli di massa complessiva L. 50.000 fino a 3,5 tonnellate Tariffa 2 Per autoveicoli di massa complessiva L. 150.000 superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate Tariffa 3 Per autoveicoli di massa complessiva L. 500.000 superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate Tariffa 4 Per autoveicoli di massa complessiva L. 1.100.000 pari a 18 tonnellate o superiore Tariffa 5 Per trattori stradali: a) a 2 assi L. 1.100.000 b) a 3 assi L. 1.550.000 Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari. I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.