(Trattato-art. 33)
                             Articolo 33 
 
                        Consiglio finanziario 
 
1. E' istituito un  Consiglio  finanziario,  formato  da  un  esperto
finanziario nominato da ciascuna delle Parti. 
 
2. Il Consiglio finanziario svolgera' le seguenti funzioni: 
 
a) fornire pareri al CIMIN sulle questioni finanziarie e di bilancio; 
 
b) attuare le procedure finanziarie, contrattuali  e  di  bilancio  e
proporre, se necessario, modifiche alla formula di  ripartizione  dei
costi da sottoporre all'approvazione del CIMIN; 
 
c) esaminare il progetto di bilancio e la pianificazione delle  spese
di  medio  periodo  proposti  dal  Comandante  EGF,   da   sottoporre
all'approvazione del CIMIN; 
 
d) esaminare il rapporto annuale relativo al  bilancio  finale  delle
spese annuali, predisposto dal Comandante EGF, e  fornire  pareri  al
CIMIN in vista della sua adozione; 
 
e) in caso di emergenza, approvare le  spese  straordinarie  che  non
dovranno superare il 10% del  capitolo  interessato,  per  conto  del
CIMIN. Il Consiglio finanziario riferira'  alla  successiva  riunione
del CIMIN; 
 
f) comporre il contenzioso finanziario. Se il  Consiglio  finanziario
non e' in grado di risolvere il  contenzioso,  questo  dovra'  essere
risolto dal CIMIN; 
 
g) chiedere al CIMIN di procedere alla revisione delle  spese  comuni
di EUROGENDFOR.  Sara'  il  CIMIN  a  stabilire  le  modalita'  della
revisione. 
 
3. Le procedure operative del Consiglio finanziario ed i termini  per
la presentazione, l' esame e l' adozione  del  progetto  di  bilancio
finale di EUROGENDFOR saranno definiti nelle regole finanziarie, 
che dovranno essere approvate dal CIMIN.