Articolo 33 Consiglio finanziario 1. E' istituito un Consiglio finanziario, formato da un esperto finanziario nominato da ciascuna delle Parti. 2. Il Consiglio finanziario svolgera' le seguenti funzioni: a) fornire pareri al CIMIN sulle questioni finanziarie e di bilancio; b) attuare le procedure finanziarie, contrattuali e di bilancio e proporre, se necessario, modifiche alla formula di ripartizione dei costi da sottoporre all'approvazione del CIMIN; c) esaminare il progetto di bilancio e la pianificazione delle spese di medio periodo proposti dal Comandante EGF, da sottoporre all'approvazione del CIMIN; d) esaminare il rapporto annuale relativo al bilancio finale delle spese annuali, predisposto dal Comandante EGF, e fornire pareri al CIMIN in vista della sua adozione; e) in caso di emergenza, approvare le spese straordinarie che non dovranno superare il 10% del capitolo interessato, per conto del CIMIN. Il Consiglio finanziario riferira' alla successiva riunione del CIMIN; f) comporre il contenzioso finanziario. Se il Consiglio finanziario non e' in grado di risolvere il contenzioso, questo dovra' essere risolto dal CIMIN; g) chiedere al CIMIN di procedere alla revisione delle spese comuni di EUROGENDFOR. Sara' il CIMIN a stabilire le modalita' della revisione. 3. Le procedure operative del Consiglio finanziario ed i termini per la presentazione, l' esame e l' adozione del progetto di bilancio finale di EUROGENDFOR saranno definiti nelle regole finanziarie, che dovranno essere approvate dal CIMIN.