(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 64)
 
                              Art. 64. 
 
                        (Art. 63 T. U. 1926). 
 
  Salvo quanto e' stabilito dall'articolo precedente, le manifatture,
le fabbriche e i depositi di materie insalubri o  pericolose  possono
essere  impiantati  ed  esercitati  soltanto  nei  luoghi  e  con  le
condizioni determinate dai regolamenti locali. 
 
  In mancanza di regolamenti il podesta' provvede sulla domanda degli
interessati. 
 
  Gli interessati possono ricorrere al prefetto che provvede, sentito
il Consiglio provinciale sanitario  e,  se  occorrre,  l'ufficio  del
genio civile.