(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 66)
 
                              Art. 66. 
 
                        (Art. 65 T. U. 1926). 
 
  L'esercizio di professioni o  mestieri  rumorosi  o  incomodi  deve
essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali  o  dalle
ordinanze podestarili.