Art. 154. Sono sottoposti all'amministrazione provinciale: 1.° I beni e le attivita' patrimoniali della provincia e dei suoi circondari; 2.° Le istituzioni o gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia o dei suoi circondari; 3.° I fondi e sussidi lasciati a disposizione delle provincie dalle leggi speciali; 4.° Gl'interessi dei diocesani quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.