(Allegato A-art. 154)
 
                              Art. 154. 
 
  Sono sottoposti all'amministrazione provinciale: 
 
    1.° I beni e le attivita' patrimoniali della provincia e dei suoi
circondari; 
 
    2.° Le istituzioni o gli stabilimenti  pubblici  ordinati  a  pro
della provincia o dei suoi circondari; 
 
    3.° I fondi e sussidi lasciati  a  disposizione  delle  provincie
dalle leggi speciali; 
 
    4.° Gl'interessi dei diocesani quando a termini delle leggi  sono
chiamati a sopperire a qualche spesa.