(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 86)
                              Art. 86. 

 
  Le disposizioni generali  sul  controllo  valutario  emanate  dallo
Stato hanno vigore anche nella regione. 
  Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessita' d'importazione della
regione, una quota  parte  della  differenza  attiva  fra  le  valute
provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate  per  le
importazioni.