(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 127)
                              Art. 127. 
Termini per la presentazione delle domande di pensione diretta per 
eventi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore  del
                        presente testo unico 
 
  Le domande per  conseguire  trattamento  pensionistico  diretto  di
guerra riguardanti eventi verificatisi  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore del presente testo unico possono essere  presentate
entro e non oltre due anni dalla predetta data,  fermi  restando,  se
piu' favorevoli, i termini previsti dal secondo, terzo e quinto comma
dell'art. 99 del presente testo unico. Per i soggetti indicati  nella
lettera c) dell'art. 3 del presente testo unico il termine di cui  al
secondo comma dell'art. 99 decorre, se piu' favorevole, dalla data in
cui e' avvenuta la notifica del provvedimento di riconoscimento della
necessaria qualifica. 
  Le domande di cui al precedente comma sono  ammesse  sempreche'  le
lesioni,  le  ferite  e  le  infermita'  dalle  quali   e'   derivata
l'invalidita'  siano  state  constatate  dalle  competenti  autorita'
militari o civili entro cinque anni dalla cessazione del servizio  di
guerra o attinente alla guerra oppure  dagli  eventi  indicati  negli
articoli 8 e 9. 
  Per gli  invalidi  affetti  da  parkinsonismo  conseguente  ad  una
infermita' che risulti contratta durante  il  servizio  di  guerra  o
attinente  alla  guerra  o,  comunque,  in  occasione  di  guerra   o
conseguente ad altre cause di servizio o fatti di guerra, il  termine
di cui al precedente comma e' di anni dieci. 
  Nei confronti degli ex prigionieri di guerra,  degli  ex  internati
militari,  degli  ex  deportati  per  ragioni  politiche,   razziali,
religiose e ideologiche,  dei  partigiani  e  dei  patrioti,  per  la
constatazione sanitaria delle lesioni, ferite  o  infermita'  che  si
assumano  conseguenti  allo  stato  di  cattivita'  sofferta  o  alla
partecipazione all'attivita' partigiana si prescinde dal  termine  di
cui al secondo comma del presente articolo. 
  Nei casi in cui dagli  atti  ufficiali  risulti  che  l'interessato
entro il termine di  cui  al  secondo  comma  abbia  subito  ricovero
ospedaliero  o  accertamenti  da  cui  sarebbe  potuta  derivare   la
prescritta  constatazione  ma  la  relativa  documentazione  non  sia
reperibile per causa di forza maggiore,  si  prescinde  dal  predetto
termine. In tale ipotesi, ai fini della dipendenza da cause di guerra
delle invalidita' denunciate, puo' tenersi  conto  delle  particolari
caratteristiche delle invalidita' medesime e di ogni  altro  elemento
di prova. 
  Per i minori e i dementi i termini  di  cui  la  presente  articolo
restano sospesi finche' duri la incapacita' di agire.