(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 130)
                              Art. 130. 
Liquidazione  di  indennita'  per  una  volta  tanto  e  di   assegno
rinnovabile riferiti a periodi anteriori  alla  data  di  entrata  in
                   vigore del presente testo unico 
 
  Ove debba farsi luogo a liquidazione di indennita'  per  una  volta
tanto su domanda presentata anteriormente alla  data  di  entrata  in
vigore del presente testo unico, l'importo di ogni annualita'  di  8ยช
categoria da conferirsi a detto titolo, non puo' in alcun caso essere
inferiore a quello previsto, per tale  categoria,  dalla  tabella  C,
annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313. 
  Nell'ipotesi in cui debba farsi luogo, su  domande  prodotte  prima
della  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  testo  unico,  a
liquidazione di assegni rinnovabili non commutabili in  pensione  per
sopravvenuta  guarigione  o  perche'  l'invalidita'   risulti,   alla
scadenza, ascrivibile alla tabella B, l'ammontare  di  detti  assegni
non puo' essere inferiore a quello previsto dalla tabella C,  annessa
alla legge 18 marzo 1968, n. 313. 
  Restano terme le liquidazioni effettuate con  provvedimento  emesso
anteriormente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  testo
unico.