(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 133)
                              Art. 133. 
Fatti disciplinati dal testo unico  e  data  di  entrata  in  vigore.
           Applicazione delle disposizioni piu' favorevoli 
 
  Il presente testo unico entra in vigore il primo  giorno  del  mese
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  Le disposizioni di cui al presente testo unico si applicano a tutti
i casi in cui il diritto a trattamento pensionistico  di  guerra  sia
sorto o sorga per fatti avvenuti dal 29 settembre 1911 in poi,  ma  i
nuovi  e  maggiori  benefici  sono  accordati  dal  1  gennaio  1979,
sempreche' gli interessati si trovino nelle condizioni richieste  dal
testo unico stesso per conseguire detti benefici. 
  A decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla  quale  si  applicano  a
favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed
S annesse al presente testo unico, sono soppressi i seguenti assegni:
l'assegno di previdenza di cui agli articoli 20, 46, 54, 60, 65 e  66
della legge 18 marzo 1968, n.  313,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in quanto conglobato rispettivamente nelle  tabelle  C,
G, M,  N  ed  S  allegate  al  presente  testo  unico;  l'assegno  di
incollocamento di cui all'art. 22 della legge 18 marzo 1968, n.  313,
e successive modificazioni  ed  integrazioni,  in  quanto  conglobato
nella tabella C annessa al presente testo Unico; 
    l'assegno di cura di cui all'art. 16 della legge 18  marzo  1968,
n.  313,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  in   quanto
conglobato nella tabella C annessa al presente testo unico; 
    l'assegno complementare di cui all'art. 11 della legge  18  marzo
1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni,  in  quanto
conglobato nella tabella C annessa al presente testo unico; 
    l'assegno speciale annuo previsto dalla legge 18 ottobre 1969, n.
751, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato
nell'assegno di superinvalidita' di cui alla  tabella  E  annessa  al
presente testo unico; 
    l'assegno supplementare di cui all'art. 8 della legge 29 novembre
1977, n. 875, in  quanto  sostituito  dall'assegno  di  maggiorazione
istituito dall'art. 39 del presente testo unico; 
    l'assegno pari alla pensione minima prevista per  gli  assicurati
dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale  di  cui  al  terzo
comma dell'art. 21 della legge 18 marzo 1968, n.  313,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, in quanto sostituito  dal  trattamento
previsto dall'art. 134 del presente testo unico. 
  Le tabelle I ed L annesse al presente testo unico si applicano, nei
riguardi dei soggetti previsti dal terzo comma  del  successivo  art.
135, con effetto dal 1 gennaio 1979. 
  Dalla stessa data del  1  gennaio  1979  sono  soppresse  tutte  le
tabelle annesse alla citata legge n. 313, e successive  modificazioni
ed integrazioni, ed ogni altro assegno previsto  dalla  legge  stessa
limitatamente ai casi in cui, per effetto del disposto del precedente
secondo comma, agli interessati sia liquidato, allo stesso titolo, un
trattamento piu' favorevole ai sensi delle  disposizioni  di  cui  al
presente testo unico. 
  A favore dei titolari di pensioni ed  assegni  liquidati  ai  sensi
della  legislazione  anteriore,  i   piu'   favorevoli   trattamenti,
corrispondenti alle pensioni ed agli  assegni  stessi  stabiliti  dal
presente testo unico, sono corrisposti d'ufficio, salvo i casi in cui
la liquidazione dei trattamenti medesimi sia subordinata a condizioni
in precedenza non richieste. In tali  ipotesi,  il  trattamento  piu'
favorevole e' conferito, in presenza  dei  prescritti  requisiti,  su
presentazione di apposita domanda da  parte  degli  interessati  alla
competente direzione provinciale del tesoro. 
  Le piu' favorevoli assegnazioni delle invalidita' alle tabelle A, E
ed F-1, previste dal presente testo unico, sono effettuate a domanda. 
  L'applicazione di ogni altro beneficio  derivante  da  disposizioni
piu' favorevoli introdotte  dal  presente  testo  unico  deve  essere
richiesta, con apposita domanda, al Ministero del  tesoro.  Direzione
generale delle pensioni di guerra, ovvero alla  competente  direzione
provinciale del tesoro, nel caso  in  cui  i  relativi  provvedimenti
debbano essere adottati, a termine del presente  testo  unico,  dalle
direzioni provinciali del tesoro. 
  La domanda di  cui  al  sesto  ed  all'ottavo  comma  del  presente
articolo deve essere presentata entro il termine perentorio di cinque
anni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico. 
  Se la domanda di cui ai precedenti sesto, settimo ed  ottavo  comma
sia presentata oltre il termine di un anno dalla data di  entrata  in
vigore del presente testo  unico,  le  piu'  favorevoli  disposizioni
hanno applicazione dal primo giorno del mese successivo a  quello  di
presentazione della domanda stessa.