Art. 133. Fatti disciplinati dal testo unico e data di entrata in vigore. Applicazione delle disposizioni piu' favorevoli Il presente testo unico entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni di cui al presente testo unico si applicano a tutti i casi in cui il diritto a trattamento pensionistico di guerra sia sorto o sorga per fatti avvenuti dal 29 settembre 1911 in poi, ma i nuovi e maggiori benefici sono accordati dal 1 gennaio 1979, sempreche' gli interessati si trovino nelle condizioni richieste dal testo unico stesso per conseguire detti benefici. A decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, sono soppressi i seguenti assegni: l'assegno di previdenza di cui agli articoli 20, 46, 54, 60, 65 e 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato rispettivamente nelle tabelle C, G, M, N ed S allegate al presente testo unico; l'assegno di incollocamento di cui all'art. 22 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato nella tabella C annessa al presente testo Unico; l'assegno di cura di cui all'art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto conglobato nella tabella C annessa al presente testo unico; l'assegno complementare di cui all'art. 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato nella tabella C annessa al presente testo unico; l'assegno speciale annuo previsto dalla legge 18 ottobre 1969, n. 751, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato nell'assegno di superinvalidita' di cui alla tabella E annessa al presente testo unico; l'assegno supplementare di cui all'art. 8 della legge 29 novembre 1977, n. 875, in quanto sostituito dall'assegno di maggiorazione istituito dall'art. 39 del presente testo unico; l'assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui al terzo comma dell'art. 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto sostituito dal trattamento previsto dall'art. 134 del presente testo unico. Le tabelle I ed L annesse al presente testo unico si applicano, nei riguardi dei soggetti previsti dal terzo comma del successivo art. 135, con effetto dal 1 gennaio 1979. Dalla stessa data del 1 gennaio 1979 sono soppresse tutte le tabelle annesse alla citata legge n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altro assegno previsto dalla legge stessa limitatamente ai casi in cui, per effetto del disposto del precedente secondo comma, agli interessati sia liquidato, allo stesso titolo, un trattamento piu' favorevole ai sensi delle disposizioni di cui al presente testo unico. A favore dei titolari di pensioni ed assegni liquidati ai sensi della legislazione anteriore, i piu' favorevoli trattamenti, corrispondenti alle pensioni ed agli assegni stessi stabiliti dal presente testo unico, sono corrisposti d'ufficio, salvo i casi in cui la liquidazione dei trattamenti medesimi sia subordinata a condizioni in precedenza non richieste. In tali ipotesi, il trattamento piu' favorevole e' conferito, in presenza dei prescritti requisiti, su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati alla competente direzione provinciale del tesoro. Le piu' favorevoli assegnazioni delle invalidita' alle tabelle A, E ed F-1, previste dal presente testo unico, sono effettuate a domanda. L'applicazione di ogni altro beneficio derivante da disposizioni piu' favorevoli introdotte dal presente testo unico deve essere richiesta, con apposita domanda, al Ministero del tesoro. Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero alla competente direzione provinciale del tesoro, nel caso in cui i relativi provvedimenti debbano essere adottati, a termine del presente testo unico, dalle direzioni provinciali del tesoro. La domanda di cui al sesto ed all'ottavo comma del presente articolo deve essere presentata entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico. Se la domanda di cui ai precedenti sesto, settimo ed ottavo comma sia presentata oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le piu' favorevoli disposizioni hanno applicazione dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.