(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 134)
                              Art. 134. 
Attribuzione del trattamento di incollocabilita'  agli  invalidi,  ex
      incollocabili, titolari dell'assegno pari al minimo INPS 
 
  A favore degli invalidi che in aggiunta  alla  pensione  di  guerra
fruiscano, alla data del  1  gennaio  1979,  dell'assegno  pari  alla
pensione minima spettante  agli  assicurati  dell'Istituto  nazionale
della previdenza sociale previsto dal terzo comma dell'art. 21  della
legge 18 marzo 1968, n. 313, e'  liquidato  a  vita,  d'ufficio  e  a
decorrere dalla predetta data, il trattamento di cui all'ultimo comma
dell'art. 20 del presente testo unico.