(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 135)
                              Art. 135. 
                  Salvaguardia dei diritti quesiti 
 
  In tutti i casi in cui le disposizioni contenute nel presente testo
unico  richiedano,  ai  fini  del  riconoscimento  del   diritto   ai
trattamenti  da  esse  previsti,  condizioni  non  prescritte   dalla
precedente legislazione, resta  comunque  salvo  il  diritto  a  tali
trattamenti a  termini  della  legislazione  anteriore,  quando  tale
diritto derivi da fatto avvenuto  prima  della  data  di  entrata  in
vigore del testo unico medesimo. 
  Ai soggetti che non  si  trovino  nelle  condizioni  richieste  dal
presente testo unico ed a favore  dei  quali  trovi  applicazione  il
comma  precedente,  sono  liquidati  o  conservati  i  corrispondenti
assegni nella misura stabilita dalla  legislazione  anteriore,  salvo
quanto previsto dal comma successivo. 
  Agli orfani maggiorenni inabili  a  proficuo  lavoro  di  cui  agli
articoli 45 e 51 che  non  siano  in  possesso  del  requisito  delle
condizioni economiche prescritto dagli articoli stessi, e'  liquidato
il trattamento previsto, rispettivamente, dalla  tabella  I  e  dalla
tabella L, annesse la presente testo unico. 
  In tutti i casi in cui una pensione debba essere ripartita tra piu'
soggetti  e  per  alcuni  di  essi  trovino  applicazione   i   commi
precedenti, le quote attribuite ai soggetti  medesimi  devono  essere
calcolate sulla base degli importi ad essi spettanti  a  termini  dei
commi stessi. La differenza tra l'importo della  maggiore  quota  che
sarebbe ad essi spettata qualora si fossero trovati nelle  condizioni
richieste dal presente testo unico e l'importo della quota  calcolata
in base al presente comma, viene divisa in parti uguali tra gli altri
compartecipi. 
  Ove ricorra l'ipotesi di cui al secondo  comma,  nei  confronti  di
coloro che alla data di entrata in vigore del  presente  testo  unico
siano titolari, in aggiunta alla pensione di guerra, dell'aumento  di
integrazione di cui agli articoli  22  e  43  nonche'  a  favore  dei
soggetti  che  abbiano  diritto  a  conseguire  detto   aumento   con
decorrenza anteriore alla data suindicata, l'aumento di integrazione,
in deroga a quanto stabilito dallo stesso secondo comma e  dal  sesto
comma del precedente art.  133,  viene  attribuito  d'ufficio,  nella
maggiore misura prevista dal presente testo unico a decorrere  dal  1
gennaio 1979. 
  I congiunti dei militari e dei civili morti  per  causa  di  guerra
aventi diritto a pensione od assegno di guerra, in  base  alle  norme
vigenti anteriormente, con esclusione di altri congiunti  ammessi  al
diritto dal presente testo unico, ne conservano il  godimento  e  gli
esclusi non subentrano se non quando vengano a  mancare  gli  attuali
titolari. 
  Se pero' la pensione o l'assegno  di  cui  sono  in  godimento  gli
attuali  titolari  e'  inferiore,  per  qualsiasi  motivo,  a  quanto
potrebbe  spettare  agli  esclusi,  a  costoro  viene  liquidata   la
differenza, a decorrere dal giorno dal quale avrebbero avuto  diritto
alla pensione o all'assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali
titolari. 
  Ai  mutilati  ed  agli  invalidi,  ai  quali,  in  applicazione  di
disposizioni  anteriormente  in  vigore,  sia  stato  attribuito   un
trattamento pensionistico in base a classificazioni  piu'  favorevoli
di quelle previste dal presente testo unico, e' conservato il diritto
al trattamento corrispondente alle classificazioni  gia'  effettuate.
Ove si tratti di assegno  rinnovabile,  la  disposizione  di  cui  al
presente comma si applica fino alla  data  di  scadenza  dell'assegno
stesso. 
  Anche in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo ed al
precedente art. 133, alla vedova ed agli  orfani  degli  invalidi  di
guerra di 1ยช categoria che, alla data del 1 gennaio  1979,  fruiscano
dello speciale trattamento previsto dall'art. 43 della legge 18 marzo
1968, n. 313, e successive modificazioni, viene conservato,  se  piu'
favorevole, il trattamento  stesso  nella  misura  fruita  fino  alla
scadenza del triennio di cui al citato art. 43. In  tutti  gli  altri
casi, ai soggetti indicati nel  presente  comma  viene  liquidato  il
trattamento ad essi spettante ai sensi del precedente art. 38  o  del
terzo comma dell'art. 133 del presente testo unico. 
  Quando la misura del trattamento complessivo fruito  in  base  alla
legislazione anteriore sia superiore a quella stabilita dal  presente
testo unico, la differenza tra i due trattamenti viene  conservata  a
titolo di assegno personale da riassorbirsi  sugli  eventuali  futuri
miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti.