Art. 135. Salvaguardia dei diritti quesiti In tutti i casi in cui le disposizioni contenute nel presente testo unico richiedano, ai fini del riconoscimento del diritto ai trattamenti da esse previsti, condizioni non prescritte dalla precedente legislazione, resta comunque salvo il diritto a tali trattamenti a termini della legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data di entrata in vigore del testo unico medesimo. Ai soggetti che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente testo unico ed a favore dei quali trovi applicazione il comma precedente, sono liquidati o conservati i corrispondenti assegni nella misura stabilita dalla legislazione anteriore, salvo quanto previsto dal comma successivo. Agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro di cui agli articoli 45 e 51 che non siano in possesso del requisito delle condizioni economiche prescritto dagli articoli stessi, e' liquidato il trattamento previsto, rispettivamente, dalla tabella I e dalla tabella L, annesse la presente testo unico. In tutti i casi in cui una pensione debba essere ripartita tra piu' soggetti e per alcuni di essi trovino applicazione i commi precedenti, le quote attribuite ai soggetti medesimi devono essere calcolate sulla base degli importi ad essi spettanti a termini dei commi stessi. La differenza tra l'importo della maggiore quota che sarebbe ad essi spettata qualora si fossero trovati nelle condizioni richieste dal presente testo unico e l'importo della quota calcolata in base al presente comma, viene divisa in parti uguali tra gli altri compartecipi. Ove ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma, nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore del presente testo unico siano titolari, in aggiunta alla pensione di guerra, dell'aumento di integrazione di cui agli articoli 22 e 43 nonche' a favore dei soggetti che abbiano diritto a conseguire detto aumento con decorrenza anteriore alla data suindicata, l'aumento di integrazione, in deroga a quanto stabilito dallo stesso secondo comma e dal sesto comma del precedente art. 133, viene attribuito d'ufficio, nella maggiore misura prevista dal presente testo unico a decorrere dal 1 gennaio 1979. I congiunti dei militari e dei civili morti per causa di guerra aventi diritto a pensione od assegno di guerra, in base alle norme vigenti anteriormente, con esclusione di altri congiunti ammessi al diritto dal presente testo unico, ne conservano il godimento e gli esclusi non subentrano se non quando vengano a mancare gli attuali titolari. Se pero' la pensione o l'assegno di cui sono in godimento gli attuali titolari e' inferiore, per qualsiasi motivo, a quanto potrebbe spettare agli esclusi, a costoro viene liquidata la differenza, a decorrere dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o all'assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali titolari. Ai mutilati ed agli invalidi, ai quali, in applicazione di disposizioni anteriormente in vigore, sia stato attribuito un trattamento pensionistico in base a classificazioni piu' favorevoli di quelle previste dal presente testo unico, e' conservato il diritto al trattamento corrispondente alle classificazioni gia' effettuate. Ove si tratti di assegno rinnovabile, la disposizione di cui al presente comma si applica fino alla data di scadenza dell'assegno stesso. Anche in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo ed al precedente art. 133, alla vedova ed agli orfani degli invalidi di guerra di 1ยช categoria che, alla data del 1 gennaio 1979, fruiscano dello speciale trattamento previsto dall'art. 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, viene conservato, se piu' favorevole, il trattamento stesso nella misura fruita fino alla scadenza del triennio di cui al citato art. 43. In tutti gli altri casi, ai soggetti indicati nel presente comma viene liquidato il trattamento ad essi spettante ai sensi del precedente art. 38 o del terzo comma dell'art. 133 del presente testo unico. Quando la misura del trattamento complessivo fruito in base alla legislazione anteriore sia superiore a quella stabilita dal presente testo unico, la differenza tra i due trattamenti viene conservata a titolo di assegno personale da riassorbirsi sugli eventuali futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti.