(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 137)
                              Art. 137. 
                 Norme abrogate. Proroga eccezionale 
 
  Sono abrogate con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente testo unico, tutte le disposizioni  di  cui  alla  legge  18
marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo
quelle espressamente richiamate nel testo  unico  medesimo  e  quelle
concernenti l'applicazione del disposto dei precedenti articoli 133 e
135.  Dalla  anzidetta  data  e'   altresi'   abrogata   ogni   altra
disposizione legislativa in materia di pensione  di  guerra  che  sia
contraria o non compatibile con le norme contenute nel presente testo
unico. 
  La  composizione  ed  il  funzionamento  degli  organi  collegiali,
previsti  dalla  legislazione  pensionistica  di  guerra,  nonche'  i
compensi spettanti ai componenti degli organi stessi continueranno ad
essere regolati dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente testo unico fino a quando non  saranno
emanati, da parte delle competenti autorita', i prescritti decreti in
esecuzione delle norme  contenute  negli  articoli  del  testo  unico
medesimo che disciplinano la materia. 
  Le pensioni, gli assegni e le indennita' di cui al  presente  testo
unico  sono  soggetti  alle  disposizioni  generali  concernenti   le
pensioni civili e militari, sempreche'  queste  non  contrastino  con
quelle contenute nel testo unico stesso. 
  Per gli invalidi di guerra restano in vigore le eccezioni stabilite
dall'art. 26  del  regio  decreto-legge  18  agosto  1942,  n.  1175,
convertito  nella  legge  5  maggio  1949,  n.  178,   e   successive
modificazioni.