(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 138)
                              Art. 138. 
Decorrenza dell'applicazione dell'art. 11  della  legge  29  novembre
                            1977, n. 875 
 
  La disposizione contenuta nel penultimo comma  dell'art.  11  della
legge 29 novembre 1977, n. 875, costituisce interpretazione autentica
della precedente normativa in materia ed e' applicabile anche ai casi
gia' disciplinati dal quinto comma dell'art. 25 della legge 28 luglio
1971, n. 585. 
  Le  somme  eventualmente  corrisposte  a   titolo   di   indennita'
integrativa speciale in base al disposto del quinto  comma  dell'art.
25 della legge 28  luglio  1971,  n.  585,  e  non  dovute  ai  sensi
dell'art. 11 della predetta legge 29  novembre  1977,  n.  875,  sono
abbuonate.