(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 139)
                              Art. 139. 
Indennizzi a cittadini italiani colpiti  da  misure  di  persecuzione
                         nazionalsocialiste 
 
  L'indennizzo da liquidarsi ai sensi del secondo comma dell'art.  13
del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n.  2043,
modificato dall'articolo unico della legge 14 marzo 1968, n.  211,  a
favore dei cittadini italiani che  non  abbiano  potuto  produrre  la
relativa domanda nei termini prescritti per cause di comprovata forza
maggiore o che abbiano ottenuto il riconoscimento  del  diritto  alla
provvidenza  a  seguito  di  ricorso  avverso  il  provvedimento  del
Ministro del tesoro di cui al secondo comma dell'art.  8  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica, e' concesso senza far  luogo
ad ulteriore stato di riparto. L'indennizzo e' liquidato nelle misure
e con i criteri stabiliti per l'attribuzione delle singole  quote  ai
beneficiari  della  ripartizione  principale  effettuata   ai   sensi
dell'art. 10 del suindicato decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 2043. 
  All'onere  derivante  dall'applicazione  del   presente   articolo,
valutato in lire 800 milioni, si  provvede  mediante  utilizzo  delle
disponibilita' esistenti sul conto corrente di  tesoreria  denominato
"Fondo versato dalla Repubblica federale tedesca da erogarsi ai sensi
della legge 6 febbraio 1963, n. 404". Tali disponibilita', valutabili
al 31 dicembre 1978 in circa 670 milioni  di  lire,  saranno  versate
all'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1979  con  imputazione
al cap. 2368 (entrate eventuali e diverse del Ministero  del  tesoro)
per essere successivamente iscritte  al  cap.  6172  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,  sul  quale  graveranno  gli
indennizzi di cui al precedente primo comma. 
  L'eventuale onere eccedente le predette disponibilita' fara' carico
all'autorizzazione di spesa di cui al successivo art. 140. 
  Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.