Art. 139. Indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste L'indennizzo da liquidarsi ai sensi del secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, modificato dall'articolo unico della legge 14 marzo 1968, n. 211, a favore dei cittadini italiani che non abbiano potuto produrre la relativa domanda nei termini prescritti per cause di comprovata forza maggiore o che abbiano ottenuto il riconoscimento del diritto alla provvidenza a seguito di ricorso avverso il provvedimento del Ministro del tesoro di cui al secondo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica, e' concesso senza far luogo ad ulteriore stato di riparto. L'indennizzo e' liquidato nelle misure e con i criteri stabiliti per l'attribuzione delle singole quote ai beneficiari della ripartizione principale effettuata ai sensi dell'art. 10 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 2043. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato "Fondo versato dalla Repubblica federale tedesca da erogarsi ai sensi della legge 6 febbraio 1963, n. 404". Tali disponibilita', valutabili al 31 dicembre 1978 in circa 670 milioni di lire, saranno versate all'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1979 con imputazione al cap. 2368 (entrate eventuali e diverse del Ministero del tesoro) per essere successivamente iscritte al cap. 6172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, sul quale graveranno gli indennizzi di cui al precedente primo comma. L'eventuale onere eccedente le predette disponibilita' fara' carico all'autorizzazione di spesa di cui al successivo art. 140. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.