(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 140)
                              Art. 140. 
                        Copertura finanziaria 
 
  In relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'art.  49  della
legge    finanziaria    dell'anno    1979,    all'onere     derivante
dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 484 miliardi
per l'anno finanziario  1979,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del fondo speciale iscritto al cap.  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. 
  Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                              ANDREOTTI