(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Tabella B)
                              TABELLA B 
LESIONI ED INFERMITA' CHE DANNO DIRITTO AD INDENNITA' PER  UNA  VOLTA
                                TANTO 
 
  1) La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra 
le mani. 
  2) La perdita totale di uno degli indici accompagnato o non dalla 
perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano. 
  3) La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici o di 
quelle di altre due dita fra  le  mani,  che  non  siano  quelle  dei
pollici e dell'altro indice. 
  4) La perdita delle due ultime falangi del due indici. 
  5) La perdita della falange ungueale di un pollice, accompagnata o 
non dalla perdita della falange ungueale di un altro dito delle mani. 
  6) La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le 
mani, che non siano i pollici oppure della stessa falange di  quattro
dita fra le mani compreso uno degli indici. 
  7) La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi 
compreso un alluce  (con  integrita'  del  corrispondente  metatarso)
ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi  che  non  siano
gli alluci. 
  8) La perdita totale del due alluci, accompagnata, o non, da quella 
della falange ungueale di due dita o  di  uno  solo  dello  stesso  e
dell'altro piede. 
  9) La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale del due 
alluci, insieme con la perdita completa  della  falange  ungueale  di
altre quattro o tre dita fra i due piedi. 
  10) La perdita totale della falange ungueale di otto, o sette dita 
tra i due piedi, che non siano gli alluci. 
  11) Esiti lievi di pleurite non di natura tubercolare. 
  12) Disturbi funzionali cardiaci di lieve entita'. 
  13) La distonia spastica diffusa del colon. 
  14) Ernie viscerali contenibili. 
  15) Stenosi nasale unilaterale di notevole grado. 
  16) Riduzione dell'udito unilaterale con voce di conversazione da 
ad concham a metri uno. 
  17) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che 
riducano l'acutezza visiva binoculare tra 4/10 e 7/10 della normale. 
  18) L'epifora. 
 
           CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE A E B 
  a) Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'art. 
11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va
esteso  alle  infermita'  elencate  nella  tabella  E,  avendo  detta
elencazione "carattere tassativo",  salvo  nei  casi  previsti  dalla
lettera "B" n. 2 e dalla lettera "F" n. 8. 
Le parole "grave", "notevole", usate per caratterizzare il  grado  di
talune infermita',  debbono  intendersi  in  relazione  al  grado  di
invalidita'  corrispondente  alla  categoria  cui   l'infermita'   e'
ascritta. Con l'espressione "assoluta, totale,  completa",  applicata
alla perdita di organi o funzioni, si  intende  denotare  la  perdita
intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni  che
non  presentino  alcuna  utilita'  agli  effetti  della  capacita'  a
proficuo lavoro. 
  b) Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella 
presunzione che siano sufficienti la  funzionalita'  ed  il  trofismo
delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale,
e, per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende
che la classificazione  sara'  piu'  elevata  proporzionalmente  alla
entita' della deficienza funzionale derivante da  cicatrici,  postumi
di fratture, lesioni nervose  delle  parti  sopradette.  Per  perdita
totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve  intendere
la perdita di tutte le falangi che lo compongono. 
  c) L'acutezza visiva dovra' essere sempre determinata a distanza, 
ossia  allo  stato  di  riposo  dell'accomodazione,  correggendo  gli
eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto
riguarda  la  riduzione  dell'acutezza  visiva  dopo  la  correzione,
dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla  lesione
riportata. 
  La necessita' di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, 
alla determinazione  dell'acutezza  visiva,  rende  opportuni  alcuni
chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non  si
siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia. 
  Le frazioni del visus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri 
delle categorie delle infermita', si riferiscono ai risultati che  si
ottengono usando le tavole ottometriche decimali internazionali. 
  Con le tavole di questo tipo, determinandosi, come e' norma, 
l'acutezza visiva (V) alla distanza  costante  di  5  m  (metri)  tra
l'ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti gradazioni: 
 
V = 10/10 
V = 9/10 
V = 8/10 
V = 7/10 
V = 6/10 
V = 5/10 
V = 4/10 
V = 3/10 
V = 2/10 
V = 1/10 (5/50) 
 
  Se il soggetto in esame distingue a 4 metri, a 3 metri, a 2 metri, 
a 1 metro, le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri
(visus inferiore a 5/50) la sua acutezza visiva sara' ridotta a 4/50,
3/50, 2/50, 1/50. 
  Con lo stesso ottotipo si potra' saggiare il rilievo di frazione 
1/100 avvicinando l'occhio a 50 cm da esso. 
  Al di sotto di 1/100, frazione che esprime un visus col quale e' 
possibile soltanto distinguere a 50 cm le lettere o i  segni  che  un
occhio normale vede  a  50  metri,  l'acutezza  visiva  non  si  puo'
determinare se non con il conteggio delle  dita  a  piccola  distanza
dall'occhio (V = dita a 50, 40, 30, 20, 10 cm); ad un grado inferiore
il visus e' ridotto alla pura e  semplice  percezione  dei  movimenti
della mano. 
  Per cecita' assoluta si deve intendere l'abolizione totale del 
senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come  casi
di cecita' assoluta, in pratica, anche  quelli  in  cui,  abolito  il
senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano,
oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilita' luminosa. 
  Nella afachia bilaterale e nella afachia unilaterale, quando 
l'altro occhio e' cieco, deve essere considerato il  visus  corretto,
mentre nella afachia unilaterale,  con  l'altro  occhio  normale,  la
correzione non e' tollerata e, pertanto, deve essere  considerato  il
visus non corretto. 
  d) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sara' pronunciato dopo 
eseguiti  i  necessari  accertamenti  di  fenomeni,  spontanei  e  da
stimolazione, atti a stabilire la realta', il grado di gravita' e  di
permanenza dei disturbi dell'equilibrio statico e dinamico. 
  e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare 
sono specificatamente considerate nelle categorie 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 8ª
della tabella A, in relazione alla loro  entita',  estensione,  stato
evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto. 
  In base ai criteri valutativi predetti, esse potranno essere 
classificate anche nelle  rimanenti  categorie  (3ª,  4ª  e  6ª)  per
equivalenza. 
  f) Quando il militare ed il civile, gia' affetto da perdita 
anatomica e funzionale di uno degli organi pari, per  causa  estranea
alla guerra, perda in tutto o in parte l'organo superstite per  causa
della guerra, la  pensione  o  l'assegno  si  liquida  in  base  alla
categoria corrispondente all'invalidita' complessiva risultante dalle
lesioni dei due organi. Lo stesso  trattamento  compete  all'invalido
che, dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita  anatomica
e funzionale di uno degli organi, venga a perdere, per causa estranea
alla guerra, in tutto o in parte, l'organo superstite. 
  Il trattamento di cui sopra, nel caso di perdita di arti, compete 
anche quando, dopo la perdita totale di  un  arto,  si  verifichi  la
perdita totale o parziale di uno o di tutti gli arti superstiti. 
  Col termine "organo" deve intendersi una pluralita' di elementi 
anatomici anche se strutturalmente diversi, tale  da  configurare  un
complesso  unitario,  e  cio'  perche'   tali   elementi   concorrono
all'espletamento di una determinata funzione (ad  esempio  l'apparato
visivo ed uditivo di un lato; un arto). 
  Col termine "organi pari" va inteso un insieme di due dei suddetti 
complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di  criteri  di
ordine   topografico,   ma   soprattutto   dal   punto    di    vista
anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esempio: l'apparato  visivo
od uditivo di un lato rispetto al controlaterale). 
  Con la dizione "perdita parziale" dell'organo superstite ("...venga 
a perdere.., in parte l'organo superstite")  si  devo  intendere  una
compromissione  permanente,  anatomica   o   funzionale   dell'organo
medesimo. 
  g) Quando nella tabella A non sia gia' specificatamente prevista - 
per i monconi  degli  arti  superiori  o  inferiori  -  una  migliore
classificazione in  caso  di  impossibilita'  di  applicazione  della
protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore  a
quella spettante nel caso di possibile protesizzazione. 
  Se il moncone nell'arto amputato risulti ulcerato in modo 
irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini
dell'applicazione della classifica piu' favorevole sopra prevista. 
  h) Quando alla perdita delle due mani si accompagna quella di un 
piede compete, in aggiunta alla pensione, un  assegno  di  cumulo  di
quinta categoria.