Art. 63. 1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprieta'. 2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune puo' provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.