(Allegato-art. 55)
                              Art. 55. 
 
                     Formazione continua ed ECM 
 
    1. Ferma restando la formazione obbligatoria e facoltativa di cui
al precedente articolo, la formazione continua di cui all'art. 16-bis
e seguenti del D.Lgs. n. 502/1992 e' da svolgersi  sulla  base  delle
linee generali di  indirizzo  dei  programmi  annuali  e  pluriennali
individuati dalle Regioni e concordati in appositi progetti formativi
presso l'Azienda o Ente. 
    2. L'Azienda e l'Ente  garantiscono  l'acquisizione  dei  crediti
formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte del  personale
interessato nell'ambito della formazione obbligatoria.  Il  personale
che vi partecipa e' considerato in servizio a tutti gli effetti ed  i
relativi oneri  sono  a  carico  dell'Azienda  o  Ente.  La  relativa
disciplina e', in particolare riportata nei commi 8  e  seguenti  del
precedente articolo (Destinatari e processi  della  formazione)  come
integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema  adottate
a livello regionale. 
    3. Le parti concordano che - nel caso di mancato  rispetto  della
garanzia prevista dal comma 2 circa l'acquisizione nel  triennio  del
minimo di crediti formativi da parte del personale interessato -  non
trova  applicazione  la  specifica  disciplina   prevista   dall'art.
16-quater del D.Lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che, in tali  casi,
le Aziende ed Enti non possono intraprendere  iniziative  unilaterali
per la durata del presente contratto. 
    4. Ove, viceversa la garanzia del comma 2  venga  rispettata,  il
dipendente  che  senza  giustificato  motivo   non   partecipi   alla
formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio,
non potra' partecipare per  il  triennio  successivo  alle  selezioni
interne a qualsiasi titolo previste. 
    5.  Sono  considerate  cause  di  sospensione   dell'obbligo   di
acquisizione  dei  crediti  formativi  il  periodo  di  gravidanza  e
puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi  compresi
i distacchi per motivi sindacali. Il triennio  riprende  a  decorrere
dal rientro in servizio del dipendente. 
    6. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili per garantire la
formazione  continua  a  tutto  il  personale  del  ruolo   sanitario
destinatario dell'art. 16-bis citato  al  comma  1  e,  comunque,  la
formazione in genere al personale degli altri ruoli, nelle  linee  di
indirizzo sono privilegiate le strategie e  le  metodologie  coerenti
con la necessita' di implementare l'attivita' di formazione in ambito
aziendale ed  interaziendale,  favorendo  metodi  di  formazione  che
facciano  ricorso  a  mezzi  multimediali  ove  non   sia   possibile
assicurarla a livello interno. 
    7. La formazione deve, inoltre, essere coerente  con  l'obiettivo
di migliorare le prestazioni professionali del personale  e,  quindi,
strettamente correlata alle attivita' di competenza in base ai  piani
di cui al comma 1. Ove il dipendente prescelga  corsi  di  formazione
non rientranti nei piani suddetti ovvero corsi che non  corrispondano
alle suddette caratteristiche, la formazione - anche quella  continua
- rientra nell'ambito della formazione facoltativa per la quale  sono
utilizzabili gli istituti del «Diritto allo studio»  e  dei  «Congedi
per la formazione».