Articolo 27 (Selezione dei depositari e dei sub-depositari) 1. A eccezione del deposito presso banche centrali, l'intermediario seleziona i depositari delle disponibilita' liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari dei clienti sulla base delle loro competenze e della loro reputazione di mercato, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui essi operano. Nell'effettuare la selezione l'intermediario valuta l'opportunita' di effettuare il deposito presso due o piu' depositari. L'attivita' svolta dai depositari e sub-depositari e' periodicamente monitorata, per riesaminarne l'efficienza e l'affidabilita'. 2. L'intermediario, se intende effettuare il sub-deposito di strumenti finanziari presso soggetti insediati in un paese il cui ordinamento disciplina il deposito di strumenti finanziari e prevede forme di vigilanza dei soggetti che prestano l'attivita', sub-deposita i beni presso soggetti regolamentati e vigilati. 3. L'intermediario puo' sub-depositare gli strumenti finanziari dei clienti presso un soggetto insediato in un paese il cui ordinamento non prevede una regolamentazione per il deposito di strumenti finanziari, solo se e' rispettata almeno una delle seguenti condizioni: a) gli strumenti finanziari sono detenuti dall'intermediario per conto di clienti professionali e questi chiedono per iscritto all'intermediario di sub-depositarli presso un soggetto insediato in un paese il cui ordinamento non prevede una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari; b) la natura degli strumenti finanziari e di servizi e attivita' di investimento a essi connessi ne impone il sub-deposito presso quel soggetto. 4. I commi 2 e 3 si applicano anche quando il sub-deposito degli strumenti finanziari dei clienti e' stato delegato dal sub-depositario ad un altro soggetto.