(Allegato-art. 27)
                             Articolo 27 
           (Selezione dei depositari e dei sub-depositari) 
 
  1. A eccezione del deposito presso banche centrali, l'intermediario
seleziona   i   depositari   delle   disponibilita'   liquide   e   i
sub-depositari degli strumenti  finanziari  dei  clienti  sulla  base
delle loro competenze e della loro reputazione  di  mercato,  tenendo
anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero  di
prassi esistenti nei mercati in cui essi operano. Nell'effettuare  la
selezione l'intermediario  valuta  l'opportunita'  di  effettuare  il
deposito  presso  due  o  piu'  depositari.  L'attivita'  svolta  dai
depositari  e  sub-depositari  e'  periodicamente   monitorata,   per
riesaminarne l'efficienza e l'affidabilita'. 
  2.  L'intermediario,  se  intende  effettuare  il  sub-deposito  di
strumenti finanziari presso soggetti insediati in  un  paese  il  cui
ordinamento disciplina il deposito di strumenti finanziari e  prevede
forme  di  vigilanza   dei   soggetti   che   prestano   l'attivita',
sub-deposita i beni presso soggetti regolamentati e vigilati. 
  3. L'intermediario puo' sub-depositare gli strumenti finanziari dei
clienti presso un soggetto insediato in un paese il  cui  ordinamento
non  prevede  una  regolamentazione  per  il  deposito  di  strumenti
finanziari,  solo  se  e'  rispettata  almeno  una   delle   seguenti
condizioni: 
    a) gli strumenti finanziari sono detenuti dall'intermediario  per
conto  di  clienti  professionali  e  questi  chiedono  per  iscritto
all'intermediario di sub-depositarli presso un soggetto insediato  in
un paese il cui ordinamento  non  prevede  una  regolamentazione  del
deposito di strumenti finanziari; 
    b) la natura degli strumenti finanziari e di servizi e  attivita'
di investimento a essi connessi ne impone il sub-deposito presso quel
soggetto. 
  4. I commi 2 e 3 si applicano anche quando  il  sub-deposito  degli
strumenti   finanziari   dei   clienti   e'   stato   delegato    dal
sub-depositario ad un altro soggetto.