Dichiarazione congiunta n. 3 Le parti prendono atto che l'Organismo paritetico per l'innovazione di cui all'art. 6 (Organismo paritetico per l'innovazione), nella individuazione dei suoi compiti e nello svolgimento delle sue funzioni, dovra' operare senza sovrapposizioni con l'attivita' del Comitato unico di garanzia. A tal fine, ove necessario, occorrera' promuovere forme di coordinamento che garantiscano la distinzione dei ruoli di ciascuno dei due organismi ed evitino la duplicazione delle relative funzioni.