(Convenzione-art. 36)
  Articolo 36 - Procedimenti giudiziari 
 
  1. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o
di altro genere, affinche' nel rispetto delle  regole  che  governano
l'autonomia delle professioni giudiziarie, venga  resa  possibile  la
formazione in materia di diritti del bambino, di  sfruttamento  e  di
abusi sessuali relativi ai bambini,  a  vantaggio  degli  attori  dei
procedimenti giudiziari, in particolare i giudici,  i  procuratori  e
gli avvocati. 
  2. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o
di altro genere affinche', nell'ambito  delle  norme  previste  dalla
legislazione interna: 
    a. il giudice  possa  ordinare  che  l'udienza  avvenga  a  porte
chiuse; 
    b. la vittima possa venire ascoltata  in  udienza  senza  esservi
presente, specie mediante il ricorso  di  appropriate  tecnologie  di
comunicazione.