(Protocollo-art. 15)
                             ARTICOLO 15 
                       Obblighi di rendiconto 
    15.1. La BCE compila e pubblica rapporti sulle attivita' del SEBC
almeno ogni tre mesi. 
    15.2.  Un  rendiconto  finanziario  consolidato  del  SEBC  viene
pubblicato ogni settimana. 
    15.3. Conformemente all'articolo 109 B, paragrafo 3 del trattato,
la  BCE  trasmette  al  Parlamento  europeo,  al  Consiglio  e   alla
Commissione, nonche' al  Consiglio  europeo,  una  relazione  annuale
sulle  attivita'  del  SEBC  e  sulla  politica  monetaria  dell'anno
precedente e dell'anno in corso. 
    15.4. Le relazioni e i rendiconti di  cui  al  presente  articolo
sono messi a disposizione dei soggetti interessati gratuitamente.