ARTICOLO 15 Obblighi di rendiconto 15.1. La BCE compila e pubblica rapporti sulle attivita' del SEBC almeno ogni tre mesi. 15.2. Un rendiconto finanziario consolidato del SEBC viene pubblicato ogni settimana. 15.3. Conformemente all'articolo 109 B, paragrafo 3 del trattato, la BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonche' al Consiglio europeo, una relazione annuale sulle attivita' del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. 15.4. Le relazioni e i rendiconti di cui al presente articolo sono messi a disposizione dei soggetti interessati gratuitamente.