Articolo 16 Misure di tutela e di assistenza 1. Nell'applicazione del presente Protocollo, ogni Stato Parte prende, compatibilmente con i suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale, misure adeguate, comprese quelle di carattere legislativo se necessario, per preservare e tutelare i diritti delle persone che sono state oggetto degli atti enunciati all'articolo 6 del presente Protocollo come riconosciuti ai sensi del diritto internazionale applicabile, in particolare il diritto alla vita e il diritto a non essere sottoposti a tortura o altri trattamenti o pene inumani o degradanti. 2. Ciascuno Stato Parte prende le misure opportune per fornire ai migranti un'adeguata tutela contro la violenza che puo' essere loro inflitta, sia da singoli individui che da gruppi, in quanto oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo. 3. Ciascuno Stato Parte fornisce un'assistenza adeguata ai migranti la cui vita, o incolumita', e' in pericolo dal fatto di essere stati oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo. 4. Nell'applicare le disposizioni del presente articolo, gli Stati Parte prendono in considerazione le particolari esigenze delle donne e dei bambini. 5. Nel caso di detenzione di una persona che e' stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, ogni Stato Parte adempie ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari(1), laddove applicabile, compreso l'obbligo di informare senza ritardo la persona interessata in relazione alle disposizioni riguardanti la notifica ai funzionari consolari ed la comunicazione con essi. -------------------------------------- (1) Nazioni Unite, Serie dei Trattati, vol. 596, nn. 8638-8640 all'art. 6 del presente Protocollo e che e' un suo cittadino o che ha il diritto di residenza permanente sul suo territorio al momento del ritorno.