(Protocollo 3-art. 16)
                             Articolo 16 
                  Misure di tutela e di assistenza 
 
   1. Nell'applicazione del presente  Protocollo,  ogni  Stato  Parte
prende, compatibilmente con i suoi  obblighi  derivanti  dal  diritto
internazionale,  misure  adeguate,  comprese  quelle   di   carattere
legislativo se necessario, per preservare e tutelare i diritti  delle
persone che sono state oggetto degli atti  enunciati  all'articolo  6
del presente  Protocollo  come  riconosciuti  ai  sensi  del  diritto
internazionale applicabile, in particolare il diritto alla vita e  il
diritto a non essere sottoposti a tortura o altri trattamenti o  pene
inumani o degradanti. 
   2. Ciascuno Stato Parte prende le misure opportune per fornire  ai
migranti un'adeguata tutela contro la violenza che puo'  essere  loro
inflitta, sia da singoli individui che da gruppi, in  quanto  oggetto
delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo. 
   3.  Ciascuno  Stato  Parte  fornisce  un'assistenza  adeguata   ai
migranti la cui vita, o incolumita', e'  in  pericolo  dal  fatto  di
essere stati  oggetto  delle  condotte  di  cui  all'articolo  6  del
presente Protocollo. 
   4. Nell'applicare le disposizioni del presente articolo, gli Stati
Parte prendono in considerazione le particolari esigenze delle  donne
e dei bambini. 
   5. Nel caso di detenzione di una  persona  che  e'  stata  oggetto
delle condotte di cui all'articolo 6 del  presente  Protocollo,  ogni
Stato Parte adempie ai suoi obblighi ai sensi  della  Convenzione  di
Vienna sulle relazioni consolari(1),  laddove  applicabile,  compreso
l'obbligo di  informare  senza  ritardo  la  persona  interessata  in
relazione alle disposizioni riguardanti  la  notifica  ai  funzionari
consolari ed la comunicazione con essi. 
    
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(1)  Nazioni  Unite,  Serie  dei Trattati, vol. 596, nn.
8638-8640  all'art.  6  del presente Protocollo e che e' un
suo  cittadino  o che ha il diritto di residenza permanente
sul suo territorio al momento del ritorno.