Articolo 17 Intese e Accordi Gli Stati Parti prendono in considerazione di accordi bilaterali o regionali, o accordi o intese operativi al fine di: a) Istituire le misure piu' adeguate ed efficaci per prevenire e combattere gli atti enunciati all'articolo 6 del presente Protocollo; oppure b) Rafforzare tra loro le disposizioni del presente Protocollo