ART. 275 (R)
              (Onorari degli ausiliari del magistrato)

   1.  Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50,
la  misura  degli  onorari  e' disciplinata dalle tabelle allegate al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27 luglio 1988, n. 352 e
dall'articolo  4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato,
per  gli  importi,  dal  decreto del Ministro di grazia e giustizia 5
dicembre  1997,  pubblicato  sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio
1998, n. 37.
 
          Note all'art. 275:
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
          1988,  n.  352, recante "Adeguamento dei compensi spettanti
          ai  periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per
          le   operazioni  eseguite  su  disposizione  dell'autorita'
          giudiziaria   in   materia   civile  e  penale",  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1988, n. 193.
              -   Il  testo  dell'art.  4  della  legge  n.  319/1980
          (Compensi  spettanti  ai  periti,  ai  consulenti  tecnici,
          interpreti  e  traduttori  per  le  operazioni  eseguite  a
          richiesta  dell'autorita' giudiziaria), come modificato per
          la  parte  relativa  agli importi dal d.m. 5 dicembre 1997,
          cosi' recita:
              "Art.  4.  (Onorari  commisurati  al  tempo).  - Per le
          prestazioni  non  previste nelle tabelle e per le quali non
          sia  applicabile  l'articolo  precedente  gli  onorari sono
          commisurati  al  tempo  impiegato  e vengono determinati in
          base alle vacazioni.
              La  vacazione  e'  di  due ore. L'onorario per la prima
          vacazione  e'  di L. 10.000 e per ciascuna delle successive
          e' di L. 5.000.
              L'onorario  per  la  vacazione  puo' essere raddoppiato
          quando  per  il  compimento  delle operazioni e' fissato un
          termine   non   superiore  a  cinque  giorni;  puo'  essere
          aumentato  fino alla meta' quando e' fissato un termine non
          superiore a quindici giorni.
              L'onorario  per  la  vacazione  non  si  divide che per
          meta'; trascorsa un'ora e un quarto e' dovuto interamente.
              Il giudice non puo' liquidare piu' di quattro vacazioni
          al giorno per ciascun incarico.
              Questa  limitazione  non  si applica agli incarichi che
          vengono espletati alla presenza dell'autorita' giudiziaria,
          per  i  quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale
          di udienza il numero delle vacazioni.
              Ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 455 del regio
          decreto  23 maggio  1924,  n. 827, il magistrato e' tenuto,
          sotto  la  sua  personale  responsabilita',  a calcolare il
          numero   delle   vacazioni   da   liquidare   con  rigoroso
          riferimento   al   numero   delle   ore   che  siano  state
          strettamente  necessarie  per l'espletamento dell'incarico,
          indipendentemente  dal  termine  assegnato  per il deposito
          della relazione o traduzione.".