Art. 665 
 
                         Rinvii e dimissioni 
 
1. Il Direttore generale della Direzione generale  per  il  personale
militare del  Ministero  della  difesa  adotta  il  provvedimento  di
dimissioni d'autorita' e del rinvio in famiglia su proposta  motivata
del comandante  della  scuola,  previo  parere  dell'apposito  organo
collegiale. 
2. Il provvedimento di rinvio in famiglia e' adottato  nei  confronti
degli allievi: 
a) gia' ripetenti, per non aver  conseguito  un'ulteriore  promozione
scolastica; 
b) per reiterate gravi mancanze disciplinari; 
c) qualora giudicati insufficienti nell'attitudine militare; 
d) per perdita dei requisiti o dell'idoneita'  psico-fisica  previsti
dal bando di concorso; 
e) per mancato pagamento della retta o delle  spese  complementari  a
carico della famiglia; 
f) per condanna penale per delitto non colposo, anche in  seguito  ad
applicazione della pena su richiesta. 
3.  L'allievo  arruolato  che  e'  stato  rinviato  in  famiglia   e'
prosciolto da ogni vincolo di ferma. 
4. All'allievo, che per qualunque motivo cessi  di  appartenere  alla
scuola, e' consegnato, a cura della stessa,  il  nulla  osta  per  il
trasferimento ad analoga classe  in  istituto  statale  dello  stesso
ordine.