Art. 665 Rinvii e dimissioni 1. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa adotta il provvedimento di dimissioni d'autorita' e del rinvio in famiglia su proposta motivata del comandante della scuola, previo parere dell'apposito organo collegiale. 2. Il provvedimento di rinvio in famiglia e' adottato nei confronti degli allievi: a) gia' ripetenti, per non aver conseguito un'ulteriore promozione scolastica; b) per reiterate gravi mancanze disciplinari; c) qualora giudicati insufficienti nell'attitudine militare; d) per perdita dei requisiti o dell'idoneita' psico-fisica previsti dal bando di concorso; e) per mancato pagamento della retta o delle spese complementari a carico della famiglia; f) per condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito ad applicazione della pena su richiesta. 3. L'allievo arruolato che e' stato rinviato in famiglia e' prosciolto da ogni vincolo di ferma. 4. All'allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere alla scuola, e' consegnato, a cura della stessa, il nulla osta per il trasferimento ad analoga classe in istituto statale dello stesso ordine.