Art. 485. 
                          Personale docente 
 
  1. Al personale docente delle scuole di  istruzione  secondaria  ed
artistica, il servizio prestato presso le predette scuole  statali  e
pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualita' di docente non di
ruolo, e' riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini  giuridici  ed
economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi  del
periodo eventualmente eccedente, nonche' ai soli fini  economici  per
il  rimanente  terzo.  I  diritti  economici   derivanti   da   detto
riconoscimento sono conservati e  valutati  in  tutte  le  classi  di
stipendio   successive   a   quella   attribuita   al   momento   del
riconoscimento medesimo. 
  2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1,  e'
riconosciuto, al personale  ivi  contemplato,  il  servizio  prestato
presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato
in qualita' di docente elementare di  ruolo  e  non  di  ruolo  nelle
scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti
educandati  e  quelle  all'estero,  nonche'  nelle  scuole  popolari,
sussidiate o sussidiarie. 
  3. Al personale docente delle scuole  elementari  e'  riconosciuto,
agli stessi fini e negli  stessi  limiti  fissati  dal  comma  1,  il
servizio prestato in qualita' di docente non di  ruolo  nelle  scuole
elementari  statali  o  degli   educandati   femminili   statali,   o
parificate,  nelle  scuole  secondarie  ed   artistiche   statali   o
pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie,  nonche'
i servizi di ruolo e non  di  ruolo  prestati  nelle  scuole  materne
statali o comunali. 
  4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al
personale docente delle scuole elementari statali  o  parificate  per
ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato e' riconosciuto per
intero ai fini giuridici ed economici. 
  5. Al  personale  docente  contemplato  nel  presente  articolo  e'
riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti  precedentemente
indicati, il servizio prestato in qualita' di docente incaricato o di
assistente incaricato o straordinario nelle universita'. 
  6. I servizi di cui ai precedenti commi sono  riconosciuti  purche'
prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del  titolo
di studio prescritto o comunque riconosciuto valido  per  effetto  di
apposito provvedimento legislativo. 
  7. Il periodo di servizio militare di leva  o  per  richiamo  e  il
servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a  tutti  gli
effetti.