ART. 278 (R)
(Registrazione degli atti giudiziari    nel    processo    civile   e
                           amministrativo)

   1.   Fino   all'attivazione   delle   procedure   di  trasmissione
telematica,  la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 73, e' effettuata mediante copie autentiche.